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Graziella Pascotto

Riconosciuta in via cautelare l’interdizione post partum dal lavoro per la portalettere 150 150 Graziella Pascotto

Riconosciuta in via cautelare l’interdizione post partum dal lavoro per la portalettere

Il Tribunale di Venezia Sezione Lavoro ha accolto il ricorso cautelare di una neo mamma, impiegata delle Poste come portalettere in un Comune del Veneto orientale che aveva chiesto di essere interdetta dal lavoro per il periodo che va dalla fine della maternità obbligatoria, al settimo mese dal parto. L’istanza inizialmente era stata rigettata dall’Ispettorato territoriale del Lavoro.
La decisione fa riferimento all’art. 17 D.Lgs. 151/2021 che prevede che la Direzione territoriale del lavoro disponga l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato gravidanza da due mesi precedenti la data presunta del parto e fino al settimo mese di età del figlio, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.
Ora si dovrà attendere la pronuncia definitiva.
Acqua minerale lasciata al sole: è reato. 150 150 Graziella Pascotto

Acqua minerale lasciata al sole: è reato.

La Corte di Cassazione penale (n. 32734 depositata il 27.7.2023) ha confermato che rischia l’arresto, o in alternativa una sanzione pecuniaria, per il reato di cui alla legge 283/62, art. 5 (vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione), il commerciante che vende bottiglie di acqua minerale tenute in modo improprio, in un luogo in cui non vi sia riparo alla luce solare. Il calore sulla plastica infatti può innescare reazioni chimiche potenzialmente dannose per la salute di chi consuma quell’acqua.
Nella motivazione si legge che “la detenzione per la vendita, la somministrazione o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, atteso che l’esposizione, anche parziale, di prodotti destinati al consumo umano alle condizioni atmosferiche esterne, tra cui l’impatto con i raggi solari, può costituire pericolo per la salute dei consumatori, in quanto sono possibili fenomeni chimici di alterazione dei contenitori e di conseguenza del loro contenuto”.
(IMAGOECONOMICA)
Carne sintetica, primo sì al Ddl che ne vieta produzione e commercio 150 150 Graziella Pascotto

Carne sintetica, primo sì al Ddl che ne vieta produzione e commercio

Ieri il Senato ha approvato il disegno di legge che vieta la produzione e immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. Più precisamente si tratta del divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi “costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati”. Agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi è vietato impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.
Vietato anche denominare “carne” i prodotti fatti soltanto con proteine vegetali.
Definite le autorità competenti: anche il Ministero della Salute, le Regioni e le Asl sono titolate ai controlli e ad elevare sanzioni che, nei casi più gravi, possono arrivare fino a € 150 mila.
L’iter non è tuttavia concluso poiché il provvedimento deve passare alla Camera.
Violenza sessuale e “palpeggiamenti”: l’importanza della prova dell’elemento soggettivo 150 150 Graziella Pascotto

Violenza sessuale e “palpeggiamenti”: l’importanza della prova dell’elemento soggettivo

Il Tribunale di Roma (sentenza 6.7.2023) ha assolto un operatore scolastico accusato di violenza sessuale aggravata per aver toccato, per pochi secondi, i glutei di una studentessa diciassettenne che si trovava a salire le scale dell’istituto scolastico, mentre era intenta ad alzarsi i pantaloni che le stavano scendendo al di sotto della vita, azione conclusasi con il “sollevamento” della ragazza da parte dell’imputato. Il Tribunale ha evidenziato come, nonostante questo tipo di condotta sia idonea ad integrare la fattispecie contestata sotto il profilo dell’elemento oggettivo, tale delitto non può ritenersi sussistente sotto il profilo soggettivo: ” la repentinità dell’azione, senza alcun’insistenza nel toccamento, da considerarsi quasi uno sfioramento, il luogo e il tempo della condotta, in pieno giorno in locale aperto al pubblico e in presenza di altre persone, e le stesse modalità dell’azione poi conclusasi con il sollevamento della ragazza non consentono di configurare l’intento libidinoso o di concupiscenza generalmente richiesto dalla norma penale”.
Le circostanze non consentono di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevolezza di compiere un “atto sessuale” e la “volontarietà della violazione della libertà sessuale”.
In particolare, ha rilevato il Tribunale, pur essendo la ricostruzione della giovane studentessa assolutamente verosimile, sotto il profilo dell’elemento psicologico, la tesi “dell’inopportuno scherzo” sostenuta dall’operatore scolastico, risulta essere convincente, e porta ad escludere la configurabilità dell’elemento soggettivo.
Non punibile la coltivazione di qualche piantina di cannabis 150 150 Graziella Pascotto

Non punibile la coltivazione di qualche piantina di cannabis

Si tratta del caso di una persona assolta dal reato di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309/90 in quanto non punibile ex 131-bis c.p., in relazione alla coltivazione di cinque piante di canapa indiana, di altezza variabile tra i 20 e i 40 cm.
La Corte di Cassazione, in seguito all’impugnazione della Procura, ha richiamano il principio, già enunciato dalle Sezioni Unite (n. 12348/2019), secondo cui “non integrano il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”.
Nella fattispecie, alla luce delle modalità con cui è stato compiuto il fatto, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto la particolare tenuità del fatto, per il numero irrisorio di piante, per il quantitativo complessivo di dosi ricavabili, per le modalità rudimentali della coltivazione, per l’assenza di precedenti penali e di altri elementi da cui desumere la destinazione allo spaccio o l’inserimento del soggetto nel mercato della droga.
Attenzione: la detenzione di sostanza stupefacente destinata solo al consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione domestica penalmente lecita rimane soggetta a sanzione amministrativa.
Non punibile la coltivazione di qualche piantina di cannabis
Interventi in materia di sicurezza stradale, il CdM approva il ddl 150 150 Graziella Pascotto

Interventi in materia di sicurezza stradale, il CdM approva il ddl

Ieri il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Ddl sulla sicurezza stradale. Tra le novità che saranno contenute nel Codice della strada vi è la previsione di corsi extracurricolari facoltativi sulla sicurezza stradale organizzati dalle scuole secondarie statali o paritarie. Gli studenti che li frequenteranno potranno beneficiare di 2 punti aggiuntivi all’atto del conseguimento della patente.
Il Ddl introduce il divieto assoluto di assumere alcolici (per due o tre anni a seconda del reato) per i conducenti già condannati per reati specifici e l’obbligo di installazione del sistema alcolock, collegato al motore e che ne impedisce l’avvio se il tasso alcolemico è superiore allo zero.
In caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe il provvedimento prevede la sospensione o la revoca della patente, con divieto di conseguirla fino a tre anni.
Non si potrà conseguire la patente prima dei 24 anni se da minorenni si è stati sorpresi alla guida senza patente e sotto effetto di droghe.
Quanto ai monopattini ci sarà l’obbligo di indossare il casco e dotarsi di targa e assicurazione. I veicoli in sharing avranno un sistema di geofencing che ne inibirà il funzionamento al di fuori delle aree consentite.
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE E DELEGA PER LA RE.. - Asaps.it Il Portale della Sicurezza Stradale
Il differimento del T.F.S. è incompatibile con la Costituzione: Pressante invito al legislatore a rimuoverlo gradualmente 150 150 Graziella Pascotto

Il differimento del T.F.S. è incompatibile con la Costituzione: Pressante invito al legislatore a rimuoverlo gradualmente

Con la sentenza n. 130 depositata il 23.6.2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (un tempo “buonuscita”) componente integrante della retribuzione, spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio.
La Corte ha evidenziato il contrasto con il principio della giusta retribuzione che “si sostanzia non solamente nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione”. La disciplina attualmente in vigore, calibrata su una progressione graduale delle dilazioni, via via più ampie in proporzione all’incremento dell’ammontare della prestazione, finisce per “aggravare il vulnus sopra evidenziato” della ritardata erogazione.
Per la Corte spetta al legislatore individuare “i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto anche degli impegni assunti nell’ambito della precedente programmazione economico-finanziaria” precisando che “la discrezionalità del legislatore al riguardo non è temporalmente illimitata. E non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa, tenuto anche conto che la Corte aveva già rivolto al legislatore, con la sentenza n.159 del 2019, un monito con il quale si segnalava la problematicità della normativa in esame”.
Corte Costituzionale: viola la Costituzione il pagamento differito del trattamento di fine servizio
Atto di nascita con 2 mamme: Procura Padova ne dichiara illegittimità 150 150 Graziella Pascotto

Atto di nascita con 2 mamme: Procura Padova ne dichiara illegittimità

Una coppia di donne si è vista notificare un atto giudiziario con il quale la Procura di Padova chiede al Tribunale la rettifica dell’atto di nascita della bambina registrato il 30.8.2017, attraverso la cancellazione del nome della madre non biologica, e la rettifica del cognome con la cancellazione di quello della seconda mamma della bimba, che compirà fra poco 6 anni. La coppia di 40enni si è sposata all’estero e ha un secondo bambino, figlio biologico dell’altra donna, anch’esso con il doppio cognome. Nell’impugnazione del certificato di nascita, il magistrato scrive che “la giovane età della bambina esclude che la modifica del cognome come richiesto possa avere ripercussioni sulla sua vita sociale”.
Il Tribunale ha fissato per il prossimo 14 novembre l’udienza per la discussione del ricorso.
Atto di nascita con 2 mamme: Procura Padova ne dichiara illegittimità
Alunna cade dalle scale nel tragitto bagno-aula: è sempre responsabile la scuola? 150 150 Graziella Pascotto

Alunna cade dalle scale nel tragitto bagno-aula: è sempre responsabile la scuola?

E’ il caso di una ragazzina di 12 anni che nel tragitto bagno-aula cadeva dalle scale fratturandosi la tibia.
La Corte di Cassazione (ord. n. 15190 del 30.5.2023) confermando la decisione di appello, ha affermato che l’amministrazione scolastica ha dimostrato adeguatamente di aver garantito la sorveglianza degli studenti.
La manutenzione degli ambienti scolastici non presentava criticità, non essendo stata sollevata alcuna questione riguardo l’usura o la scivolosità delle scale, e non essendovi altri studenti presenti nel momento dell’incidente. Inoltre, è stato preso in considerazione lo sviluppo psico-motorio dell’allieva, che era in grado di muoversi autonomamente, rendendo inesigibile una sorveglianza continua durante il tragitto tra l’aula e i servizi igienici.
L’obbligo di dimostrare il mancato adempimento da parte dell’istituto scolastico ricade sul danneggiato, così come quello di illustrare i danni subiti. Al contrario, è compito della scuola dimostrare l’adempimento delle sue obbligazioni o l’impossibilità imprevedibile o inevitabile di adempiere correttamente all’obbligo di proteggere lo studente. Pertanto, in assenza di evidenza di condizioni particolarmente pericolose nei luoghi dell’incidente, non si può richiedere all’amministrazione scolastica di provare specificamente l’assenza di tale pericolosità.
Alunna cade dalle scale nel tragitto bagno-aula: è sempre responsabile la scuola?
Mantenimento da parte dei nonni: quando sorge l’obbligo? 150 150 Graziella Pascotto

Mantenimento da parte dei nonni: quando sorge l’obbligo?

L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli.
Nel caso in esame, sussistevano i presupposti per ritenere l’obbligo degli ascendenti, in ragione della complessiva considerazione delle condizioni economiche dei genitori e dei loro comportamenti. In particolare, il comportamento del padre, non solo elusivo, ma anche doloso, posto che era stato condannato in sede penale, e che restando di fatto irreperibile, era venuto meno non solo a doveri di mantenimento ma anche a quelli di cura, educazione ed istruzione che di conseguenza gravavano per intero sulla madre, capace di una produzione reddituale inadeguata al mantenimento dei minori (Cassazione Civile ord. n. 13345 del 16.5.2023).
La Cassazione chiarisce quando sorge l'obbligo dei nonni a mantenere i nipoti