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Febbraio 2024

Decreto PNRR e norme per la sicurezza sul lavoro 150 150 Graziella Pascotto

Decreto PNRR e norme per la sicurezza sul lavoro

Il Consiglio dei Ministri n. 71 del 26.2.2024 ha approvato un decreto legge relativo a disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In materia di sicurezza sul lavoro prevede il rafforzamento del contingente ispettivo, grazie a un raddoppiamento degli ispettori tecnici in azione rispetto a quelli al momento in organico.

Sul versante del contrasto del lavoro irregolare, introduce sia disposizioni di carattere preventivo-incentivante sia di natura repressiva, reintroducendo la sanzione penale della somministrazione illecita di manodopera. Introduce inoltre un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che operano nell’ambito di cantieri edili.

Lo strumento appare piuttosto farraginoso: sarà l’Ispettorato nazionale del lavoro a rilasciare la patente dopo l’iscrizione della ditta alla camera di commercio. I trenta crediti iniziali verranno decurtati in caso di incidenti più o meno gravi. Sotto i quindici crediti imprese e lavoratori autonomi non potranno operare nei cantieri.

In caso di incidente mortale saranno decurtati venti crediti, quindici per inabilità permanente e dieci in caso di inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni. I crediti decurtati potranno essere recuperati con la frequenza di corsi che consentono di riacquistare cinque crediti alla volta, ma per la stessa violazione non si potranno frequentare più di tre corsi. In caso di comportamenti virtuosi la patente verrà incrementata. Per l’impresa o il lavoratore autonomo privi della patente, o con un numero di crediti inferiore a quindici, scatterà una sanzione amministrativa da seimila a dodicimila euro.

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-71/25086

È reato affidare i migranti ai guardiacoste di Tripoli 150 150 Graziella Pascotto

È reato affidare i migranti ai guardiacoste di Tripoli

La Corte di Cassazione (sentenza n. 4557 del 1.2.2024) ha confermato la condanna del comandante della nave mercantile italiana ASSO28, di appoggio a una piattaforma petrolifera sita al largo delle coste libiche, a titolo di sbarco e abbandono arbitrario di persone (art. 1155 cod. nav.) e di abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.), per aver trasportato e sbarcato in Libia 101 migranti soccorsi in acque internazionali (zona S.A.R. libica), senza previamente contattare i Centri di coordinamento e soccorso di Tripoli o di Roma e agendo, invece, sulla sola base delle indicazioni provenienti da un presunto ufficiale di dogana libico; conferma inoltre che la Libia non è un porto sicuro e che lo sbarco sulle sue coste delle persone soccorse in mare è illegittimo. Esclude la scriminante dell’adempimento di un dovere ex art. 51 c.p. per la quale è necessario che l’ordine sia legittimo. Nel caso concreto è stato escluso che il presunto ufficiale libico potesse considerarsi autorità preposta ad impartire ordini legittimi.

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/e-reato-affidare-migranti-guardiacoste-tripoli-AFu3UAmC

Reato aderire a chat sovversive su Telegram 150 150 Graziella Pascotto

Reato aderire a chat sovversive su Telegram

Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 38423/2023) integra la condotta di propaganda per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa ex art. 604 bis c. 2 c.p., l’adesione a una comunità virtuale caratterizzata da vocazione ideologica neonazista, avente tra gli scopi dichiarati l’incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi. La condivisione, sulle bacheche di una piattaforma social, di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza, etnia o religione comporta l’elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone derivante dall’algoritmo di funzione dei social network, aumentando il numero di interazioni tra gli utenti attraverso l’inserimento di like e il rilancio di post e dei correlati commenti degli internauti.

Non è stata accolta la tesi della difesa che ha cercato di sminuire l’attività di propaganda in termini di black humor o di attività di gioco, delineando la condotta dell’imputato come espressione della sua passione per i giochi informatici di magia e simulazione di guerra, passione condivisa da un gruppo ristretto di sei amici con i quali unicamente interloquiva servendosi di chat private intercorse sulla piattaforma social, senza alcuna finalità di divulgazione al pubblico, trattandosi di conversazioni confinate in una realtà ludica parallela.

https://www.studiocataldi.it/articoli/46183-reato-aderire-a-chat-sovversive-su-telegram.asp

Al via domande per contributo covid per separati, divorziati 150 150 Graziella Pascotto

Al via domande per contributo covid per separati, divorziati

Domande al via da ieri 12.2.2024, e sino al 31.3.2024 tramite il sito dell’Inps accedendo alla propria area personale, utilizzando Spid o altra identità digitale. Il servizio è denominato: “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”.

Il contributo è rivolto ai genitori di figli che risultino separati, divorziati o non conviventi sulla base del provvedimento emanato dell’autorità di riferimento (es. sentenza del Tribunale, provvedimento amministrativo), con l’obiettivo di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento versato dall’altro genitore.

Spetta al genitore che nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2022 non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente).

Il genitore che presenta la domanda deve avere un reddito IRPEF non superiore a € 8.174 nelle annualità 2020, 2021 e 2022; deve risultare convivente con il/i figlio/i nelle medesime annualità; in caso di figli maggiorenni, questi siano portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 104/1992, alla data della mancata percezione dell’assegno di mantenimento.

https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2024/02/12/al-via-domande-per-contributo-covid-per-separati-divorziati_0435bfab-5ab4-4e48-84da-e2b12bd41266.html