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Luglio 2024

Posiziona male la scala e cade: niente risarcimento se il danneggiato è imprudente 150 150 Graziella Pascotto

Posiziona male la scala e cade: niente risarcimento se il danneggiato è imprudente

E’ il caso di una donna che incarica un conoscente di raccogliere la frutta dal suo albero di susine e di trattenerne per sé la maggior parte come compenso. L’uomo appoggia la scala su un ramo secondario che, non reggendo il peso, cede e il malcapitato cade rovinosamente riportando molteplici lesioni. L’uomo agisce in giudizio contro la proprietaria del giardino deducendo la sussistenza di un rapporto di lavoro con la conseguente violazione delle norme sulla sicurezza (ex d.lgs. 81/2008) e, poi, invoca la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.

La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, (ord. 21.5.2024, n. 14041) ha respinto il ricorso ricordando che la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva e il custode, per liberarsi, deve allegare il caso fortuito, che può consistere nel fatto naturale del terzo ma anche nella condotta del danneggiato. Nel caso di specie, è stato accertato che l’uomo si sia appoggiato ad un ramo non saldo, inidoneo a sostenere il suo peso e quello della scala, quest’ultima posizionata in prossimità di una rampa ove era maggiore il rischio di precipitare.

Un simile comportamento appare gravemente negligente anche in considerazione della circostanza che il danneggiato conosceva il luogo per avervi raccolto la frutta in passato e per essere aduso allo svolgimento di lavori di particolare pericolosità (essendo un operaio edile).

https://www.altalex.com/documents/news/2024/07/29/posiziona-male-scala-cade-niente-risarcimento-danneggiato-imprudente

“Fine vita”: ribaditi – e precisati – i requisiti per l’accesso al suicidio assistito 150 150 Graziella Pascotto

“Fine vita”: ribaditi – e precisati – i requisiti per l’accesso al suicidio assistito

Nella perdurante assenza di una legge che regoli la materia, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito restano quelli stabiliti dalla sentenza n. 242/2019, compresa la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, il cui significato deve però essere correttamente interpretato in conformità alla ratio sottostante a quella sentenza. Tutti questi requisiti: irreversibilità della patologia, presenza di sofferenze fisiche o psicologiche, che il paziente reputa intollerabili, dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli, devono essere accertati dal servizio sanitario nazionale, con le modalità procedurali stabilite in quella sentenza. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 135 del 18.7.2024 nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Firenze sull’art. 580 c.p., che miravano a estendere l’area della non punibilità del suicidio assistito oltre i confini stabiliti dalla Corte con la precedente sentenza del 2019.

Il caso origina da un procedimento penale contro 3 persone che hanno aiutato un paziente affetto da sclerosi multipla, in stato di quasi totale immobilità, ad accedere al suicidio assistito in una struttura privata svizzera. Il GIP ha rilevato che il paziente si trovava in una condizione di acuta sofferenza, determinata da una patologia irreversibile e aveva formato la propria decisione in modo libero e consapevole, ma non era tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. Pertanto, ha ritenuto che non sussistessero tutte le condizioni di non punibilità del suicidio assistito fissate dalla Corte nella sentenza n. 242/2019. Il GIP, a questo punto, ha chiesto alla Corte di rimuovere il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, ritenendolo in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, di autodeterminazione terapeutica, di dignità della persona, nonché con il diritto al rispetto della vita privata riconosciuto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La Corte Costituzionale ha sancito che la sentenza del 2019 non ha riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita ma, alla luce della L. 219/2017, ha riconosciuto il diritto di rifiutare un trattamento di sostegno vitale. Rientrano tra i trattamenti di sostegno vitale anche procedure meno invasive (come l’evacuazione manuale o l’aspirazione del muco).

Resta, dunque, compito del servizio sanitario nazionale verificare l’esistenza delle condizioni per il suicidio assistito già stabilite dalla sentenza del 2019.

La Corte ha ribadito l’importanza di bilanciare il diritto all’autodeterminazione con il dovere di tutela della vita umana. sottolineando che il compito di individuare il punto di equilibrio più appropriato tra il diritto all’autodeterminazione e il dovere di tutela della vita umana spetta prioritariamente al legislatore, che tuttavia allo stato non pare in grado di affrontare finalmente questo tema così delicato.

https://www.altalex.com/documents/2024/07/22/fine-vita-ribaditi-precisati-requisiti-accesso-suicidio-assistito

Condizionatore nel cortile condominiale, non serve l’autorizzazione dell’assemblea 150 150 Graziella Pascotto

Condizionatore nel cortile condominiale, non serve l’autorizzazione dell’assemblea

E’ il caso di un condomino che impugnava quattro diverse delibere condominiali con le quali gli era stata negata l’autorizzazione a installare dei condizionatori nel cortile comune e disposta la rimozione con obbligo per il futuro di richiedere l’autorizzazione.

Soccombente nei primi due gradi di giudizio, il condomino si rivolgeva alla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 17975 del 1.7.2024, ne accoglieva le richieste.

La Suprema Corte, richiamando l’art. 1120 c.c., statuiva che “l’installazione, sulle parti comuni, di un impianto per il condizionamento d’aria, al servizio di una unità immobiliare, che non presupponga la modificazione di tali parti, può essere compiuta dal singolo condomino per conto proprio, in via di principio senza richiedere al condominio alcuna autorizzazione”.

L’eventuale diniego all’installazione può avvenire solo se l’impianto arrechi un concreto pregiudizio agli altri condomini, alterando il decoro architettonico o limitando il loro uso delle parti comuni.

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/condizionatore-cortile-condominiale-non-serve-l-autorizzazione-dell-assemblea-AFexQGSC

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Il medico di base non ha obbligo giuridico di visita domiciliare

Un medico di base veniva tratto a giudizio in relazione al reato di rifiuto di atti d’ufficio per non aver effettuato una visita domiciliare a scopo diagnostico e terapeutico ad un proprio assistito malato di Parkinson che lamentava forti dolori in seguito ad una caduta accidentale ed era perciò in condizioni tali da non potersi recare autonomamente presso l’ambulatorio.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 24722 del 21.6.2024), interpretando l’accordo collettivo nazionale posto dalla Procura alla base del ricorso per cassazione contro l’assoluzione in appello del medico, ha evidenziato una certa confusione tra gli obblighi cui è tenuto il medico di guardia rispetto a quelli del medico di base.

ll medico di base, non svolgendo una funzione di assistenza sanitaria di emergenza o comunque con carattere di urgenza, non ha un dovere giuridico di effettuare visita domiciliare ai propri pazienti e, pertanto, nel caso non acconsenta a recarsi al domicilio di un proprio assistito in situazione di urgenza non incorre nel reato di rifiuto di atti di ufficio. Al contrario del medico di guardia che rientrando nel perimetro del pronto intervento pubblico, non può rifiutare la visita domiciliare tempestiva laddove intraveda l’urgenza.

In situazioni di emergenza, l’intervento domiciliare del medico di base, non sorretto da mezzi tecnici adeguati, potrebbe pregiudicare o ritardare la somministrazione delle cure necessarie esponendo così il paziente ad alti rischi.

https://www.altalex.com/documents/2024/07/08/medico-base-non-obbligo-giuridico-visita-domiciliare