Valore probatorio della riproduzione fotografica di sms e whatsapp: il c.d. screenshot
La Suprema Corte (sentenza 17.1.2020 n. 1822) ha confermato la natura di prova, nel processo penale, delle chat su WhatsApp. Queste, al pari degli sms, in quanto conservati nella memoria del cellulare, hanno natura di documenti per come definiti dall’art. 234 c.p.p.: rappresentano infatti la memorizzazione di fatti storici, Tale articolo, infatti, consente di acquisire in giudizio anche documenti che rappresentano fatti e persone mediante fotografie, cinematografia e fonografia o qualsiasi altro mezzo idoneo.
La relativa attività di acquisizione, quindi, non soggiace alle regole stabilite per la corrispondenza, né tanto meno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche. I relativi testi possono, infatti, essere ritenuti legittimamente acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione se ottenuti mediante riproduzione fotografica a cura degli inquirenti, il cosiddetto screenshot.

