Archivi del mese :

Aprile 2025

Autotrasporto e cronotachigrafo: la responsabilità delle imprese secondo la Cassazione 150 150 Graziella Pascotto

Autotrasporto e cronotachigrafo: la responsabilità delle imprese secondo la Cassazione

La Corte di Cassazione (ord. n. 1802 del 25.1.2025) ha ribadito un principio di fondamentale importanza per il settore dell’autotrasporto: le imprese di trasporto non sono solo responsabili del corretto funzionamento dei cronotachigrafi installati sui veicoli, ma anche della gestione dell’attività dei conducenti in conformità con la normativa europea.
Il caso riguarda l’impugnazione di un verbale di contestazione elevato perché un autista aveva guidato un autobus senza aver inserito l’apposita carta nel tachigrafo digitale violando così l’art. 179 C.d.S.
La Suprema Corte ha respinto l’impugnativa dell’impresa di trasporto secondo la quale vi sarebbe stato un malfunzionamento dell’apparecchio responsabilità dell’autista, poiché tenuta a dotare i veicoli di tachigrafo, del cui buon funzionamento è responsabile unitamente ai conducenti, garantendone in solido il buon uso se digitali e il buon funzionamento se analogici, e anche il buon utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione (art. 32 Reg.).
Le aziende di trasporto debbono anche organizzare “l’attività dei conducenti… in modo che essi possano rispettare le disposizioni del Regolamento”. Questo significa fornire agli autisti “le opportune istruzioni”; effettuare “controlli regolari per assicurare il rispetto delle disposizioni del Regolamento”; garantire che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate sul buon funzionamento dei tachigrafi, digitali o analogici; fare controlli periodici per confermare che i propri conducenti li utilizzino correttamente.
Autotrasporto e cronotachigrafo: la responsabilità delle imprese secondo la  Cassazione
Prostituzione ed escort hanno il proprio codice del fisco 150 150 Graziella Pascotto

Prostituzione ed escort hanno il proprio codice del fisco

Il nuovo codice Ateco 96.99.92 operativo dal 1.4.2025 non è passato inosservato. Tra le attività elencate nelle note esplicative figurano “attività connesse alla vita sociale, ad esempio attività di accompagnatori e di accompagnatrici (escort)” e “agenzie di incontro e matrimoniali”. Sono inoltre incluse “fornitura o organizzazione di servizi sessuali”, “organizzazione di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione” e “organizzazione di incontri e altre attività di speed networking”.
E’ bene ricordare che in Italia la prostituzione non è illegale, purché esercitata volontariamente da persone maggiorenni e capaci di intendere e volere. Costituisce reato lo sfruttamento, l’induzione e il favoreggiamento della prostituzione. La giurisprudenza ha chiarito che lo sfruttamento include “qualsiasi consapevole e volontaria partecipazione, anche occasionale, ai proventi dell’attività di prostituzione”.
Dunque essendo la prostituzione autonoma attività lecita, i guadagni che ne derivano sono tassabili come redditi da lavoro (Cass. n. 10578/2011), L’art. 5 del DPR 633/72, stabilisce che sono soggette ad iva le prestazioni di servizio eseguite nell’esercizio di arti e professioni, e questo vale anche per chi esercita la prostituzione in modo professionale (Cass. n. 22413/2016 e n. 18030/2013).
La classificazione Ateco appare tuttavia ambigua: regolarizzare fiscalmente attività come la “gestione di locali di prostituzione” sembra in contrasto con le norme penali vigenti e potrebbe sollevare questioni interpretative e applicative, specie nei casi in cui l’attività sfoci in comportamenti penalmente rilevanti.
- RIPRODUZIONE RISERVATA
Sulla carta di identità torna la dicitura genitori, scompaiono padre e madre 150 150 Graziella Pascotto

Sulla carta di identità torna la dicitura genitori, scompaiono padre e madre

La recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 9216 del 8.4.2025) ha stabilito che in caso di coppia genitoriale omoaffettiva, il decreto ministeriale 31.1.2019 che prevede che la parola “genitori” sia sostituita dalle parole “madre e padre” sul documento di identità non solo contrasta con lo specifico contenuto della disposizione di legge (art. 3, comma 5, R.D. 773/1931), che si riferisce ai “genitori” come soggetti richiedenti il rilascio della carta d’identità e presenti assieme al minore durante il viaggio all’estero, ma astringe anche il diritto di ciascun genitore di veder riportata sulla carta di identità del figlio minore il proprio nome, in quanto consente un’indicazione appropriata solamente per una delle due madri ed impone all’altra di veder classificata la propria relazione di parentela secondo una modalità (padre) non consona al suo genere.

Sit-in di protesta organizzato da Famiglie arcobaleno - RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/04/09/sulla-carta-identita-torna-dicitura-genitori-scompaiono-padre-e-madre_b0f08e82-1bee-4efa-ab6a-b121d328ca32.html

ll nuovo d.d.l. su femminicidio e codice rosso: sarà vera gloria? 150 150 Graziella Pascotto

ll nuovo d.d.l. su femminicidio e codice rosso: sarà vera gloria?

Il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di disegno di legge presentato in Senato il 31.3.2025 recante “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”, proposto dai ministeri della Giustizia, dell’Interno, per la Famiglia Natalità e Pari Opportunità, per le Riforme istituzionali e Semplificazione normativa.
Il provvedimento prevede l’introduzione nel nostro sistema giuridico con l’art. 577 bis c.p. del reato di femminicidio, qualificando come tale il delitto commesso da chiunque provochi la morte di una donna per motivi di discriminazione, odio di genere o per ostacolare l’esercizio dei suoi diritti e l’espressione della sua personalità.
Tra le altre misure previste, l’introduzione nei confronti dei detenuti colpevoli di reati del Codice rosso di limitazioni all’accesso ai benefici previsti dalla legge; la presunzione di adeguatezza degli arresti domiciliari in sede di scelta delle misure cautelari; informazioni, su loro richiesta, ai parenti della vittima in caso di evasione, scarcerazione, revoca e sostituzione delle misure applicate all’imputato o al condannato; aumento delle pene fino al 50% per i maltrattamenti in famiglia, l’uso di armi o sostanze corrosive e l’interruzione di gravidanza non consensuale, e fino a 2/3 per stalking e revenge porn. Le altre novità di rilievo riguardano la vittima, che potrà chiedere di essere ascoltata direttamente dal magistrato anziché dalla polizia giudiziaria, e i magistrati, per i quali è prevista una formazione obbligatoria.
Molte le critiche, prima fra tutte la genericità della nuova fattispecie, oltre all’assenza di risposte di carattere culturale/educativo ad un fenomeno così complesso e diffuso come la violenza sulle donne.
Il nuovo d.d.l. su femminicidio e codice rosso: sarà vera gloria?