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Graziella Pascotto

Acquisto di un immobile abusivo: quali effetti sull’ordine di demolizione? 150 150 Graziella Pascotto

Acquisto di un immobile abusivo: quali effetti sull’ordine di demolizione?

Il nuovo proprietario subentra nei rapporti amministrativi relativi al bene e resta soggetto all’ordine di demolizione, anche se estraneo alla realizzazione delle opere (TAR Lazio-Roma, sentenza n. 14772 del 11.9.2026).
Il TAR ribadisce l’orientamento secondo cui l’acquirente di un immobile abusivo succede nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al bene, subendo gli effetti dell’abusiva trasformazione anche quando questa sia stata materialmente realizzata dal precedente proprietario e, dunque, in assenza di una sua partecipazione soggettiva alla commissione dell’illecito.
La conclusione discende dalla natura della funzione repressiva esercitata dall’Amministrazione in materia edilizia, la quale è preordinata al ripristino dell’assetto del territorio illegittimamente modificato e non all’applicazione di una conseguenza afflittiva fondata sulla responsabilità personale del destinatario.
L’ordine di demolizione, pertanto, può essere rivolto anche al proprietario attuale che non sia responsabile della realizzazione dell’abuso, poiché la sua funzione non consiste nel sanzionare la condotta di quest’ultimo, ma nel rimuovere una situazione di oggettiva difformità rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia, così da ripristinare la legalità violata dall’abuso.
L’estraneità alla realizzazione dell’abuso, pur potendo assumere rilievo nell’ambito dei rapporti privatistici con il venditore, e delle eventuali azioni conseguenti all’acquisto di un bene affetto da irregolarità edilizie, non produce l’effetto di sanare l’opera, né può trasformare una costruzione priva del necessario titolo in un manufatto urbanisticamente legittimo.
Acquisto immobile abusivo: ordine di demolizione per il nuovo proprietario  | Altalex
Diritto di manifestare, cosa garantisce la Costituzione e i limiti 150 150 Graziella Pascotto

Diritto di manifestare, cosa garantisce la Costituzione e i limiti

Ieri un Consiglio dei ministri straordinario ha approvato un nuovo decreto sicurezza che introduce una serie di misure rivolte al contrasto della criminalità minorile e delle violenze durante le manifestazioni pubbliche. Per i minori che hanno compiuto 14 anni viene prevista una presunzione di imputabilità, salvo prova contraria, ed esteso anche ai minorenni l’arresto in flagranza differita.
Il provvedimento introduce il nuovo delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, che punisce chi, nel corso di manifestazioni, partecipa a un gruppo di almeno 5 persone che opera in modo organizzato, anche occasionalmente, e utilizza o lancia oggetti atti a offendere o artifici pericolosi, determinando un concreto pericolo per l’incolumità delle persone.
Pene più severe sono previste per chi organizza o promuove il gruppo o istiga alle violenze. Vengono aumentate le pene per alcune ipotesi di devastazione e saccheggio commesse nel corso di manifestazioni, esteso il cd. fermo preventivo (fino a 12 ore) alle operazioni di polizia in luoghi con forte afflusso di persone, anche nei confronti dei minorenni, e prevista la possibilità per il questore di disporre, in determinati casi, un divieto di aggregazione della durata fino a un anno, applicabile anche ai minori ultraquattordicenni.
Va ricordato che la Costituzione – art. 17 – riconosce ai cittadini il diritto di riunirsi in modo pacifico e senz’armi.
Per le riunioni in luoghi privati o aperti al pubblico non è necessario alcun avviso. Per quelle in luogo pubblico, come un corteo o un sit-in in piazza, basta il preavviso, mentre non occorre un’autorizzazione. Il questore va informato con preavviso e può vietare la manifestazione solamente per comprovati motivi di sicurezza ovvero di incolumità pubblica.
L’art. 21 Cost. tutela la libertà di esprimere il proprio pensiero con ogni mezzo: slogan, cartelli, striscioni.
Chi saccheggia un negozio o aggredisce un agente non esercita un diritto, bensì commette reati già previsti dal codice penale, dalla devastazione e saccheggio alla resistenza a pubblico ufficiale.
La legge vieta anche di partecipare a una manifestazione col volto coperto in modo da impedire il riconoscimento. La violenza di alcuni, però, non cancella il diritto degli altri. Secondo la giurisprudenza europea chi manifesta pacificamente resta tutelato pure se altri partecipanti commettono violenze, e il compito delle forze dell’ordine è isolare i violenti, non disperdere chi protesta in modo lecito.
Diritto di manifestare e ordine pubblico: limiti costituzionali | Altalex
Nuovo Codice della strada: ok del Governo alla riforma 150 150 Graziella Pascotto

Nuovo Codice della strada: ok del Governo alla riforma

Va premesso che il nuovo codice della strada non è ancora in vigore: lo schema del decreto legislativo deve dapprima passare attraverso il parere del Consiglio di Stato, delle commissioni parlamentari e ottenere l’approvazione definitiva.
Tra le novità inserite vi sarebbero multe più basse: i minimi di 26 e 42 € scendono a 25 e 40 €, quelli di 83 e 87 € a 80; in caso di eccesso di velocità la multa dovrebbe crescere in proporzione ai km/h oltre il limite; i verbali da autovelox e telecamere verebbero notificati entro 45 giorni anziché 90; è previsto il divieto di marcia a tempo indeterminato per i veicoli senza assicurazione Rc e la possibilità per le moto di circolare in corsia di emergenza in autostrada in caso di incidenti o code; patenti professionali valide per il lavoro fino a 70 anni, invece di 68; per le patenti in generale di tipo 1 (automobili e motocicli) il rinnovo con validità decennale verrebbe esteso fino a 65 anni, anziché 50; per imprese, noleggiatori e operatori del mercato dell’usato, gli interventi oggetto di richiamo di sicurezza dovranno essere eseguiti entro 24 mesi; patente e documenti di circolazione potranno essere esibiti in formato digitale; disciplinati anche i veicoli a guida automatizzata.
A bordo dovrà essere presente un controllore in grado di intervenire prontamente in caso di emergenza e che resterà responsabile della circolazione anche durante il funzionamento automatizzato del veicolo.
Nuovo Codice della Strada: riforma e novità | Altalex
Bagagli smarriti: l’acquisto online non determina automaticamente la competenza del giudice del domicilio del passeggero 150 150 Graziella Pascotto

Bagagli smarriti: l’acquisto online non determina automaticamente la competenza del giudice del domicilio del passeggero

L’acquisto online di un biglietto aereo non rende competente il giudice del luogo di residenza del passeggero a conoscere dell’azione di risarcimento per la perdita dei bagagli. Lo ha stabilito la sentenza della Corte di giustizia del 17.9.2026 C-876/24, Vueling Airlines, con la quale la Corte ha interpretato l’art. 33, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Montreal, 1999). La decisione stabilisce che il foro del luogo in cui il vettore possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto corrisponde al luogo in cui è situata l’impresa del vettore che ha provveduto a stipulare il contratto di trasporto aereo del passeggero, anche quando tale contratto sia stato concluso online e l’azione risarcitoria riguardi la perdita dei bagagli. Secondo i giudici europei, il riferimento a un’«impresa» del vettore presuppone un elemento di presenza fisica del vettore nel luogo considerato. Il semplice fatto che il contratto sia stato concluso attraverso internet non consente quindi di considerare il domicilio del passeggero come il luogo in cui il vettore dispone di un’impresa attraverso la quale il contratto è stato concluso.

https://ecc-netitalia.it/it/news/bagagli-smarriti-lacquisto-online-non-determina-automaticamente-la-competenza-del-giudice-del-domicilio-del-passeggero/

Società con debiti erariali vende i beni immobili: sì alla revocatoria da parte del Fisco 150 150 Graziella Pascotto

Società con debiti erariali vende i beni immobili: sì alla revocatoria da parte del Fisco

Una società aliena cespiti immobiliari per circa € 400 mila ad un’altra compagine sociale. La società alienante presenta debiti per oltre € 600 mila a titolo di tributi erariali non corrisposti e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione esperisce l’azione revocatoria chiedendo la declaratoria di inefficacia della vendita. La compratrice lamenta che i giudici di merito abbiano ravvisato la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore sulla base di meri indizi come la contiguità delle compagini sociali atteso che il legale rappresentante della società acquirente era anche socio della società alienante.
La consapevolezza del danno arrecato alle ragioni creditorie può emergere anche da elementi presuntivi?
La Corte di Cassazione (ord. n. 16575 27.5.2026) precisa che la vendita contestuale di una pluralità di cespiti immobiliari, «secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, integra di per sé un indice presuntivo della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie». Inoltre, i giudici rigettano le difese svolte dalla società ricorrente, in quanto, per escludere l’elemento soggettivo, che costituisce uno dei presupposti dell’azione revocatoria, non rilevano il pagamento anticipato del prezzo e la congruità dello stesso, giacché si tratta di elementi che non elidono la consapevolezza del pregiudizio derivante dall’operazione valutata nel suo complesso.
Debiti fiscali e vendita immobili: revocatoria del Fisco confermata dalla  Cassazione | Altalex
Foto al centro estetico: serve un consenso valido 150 150 Graziella Pascotto

Foto al centro estetico: serve un consenso valido

E’ il caso di una signora che aveva acquistato un pacchetto per dei trattamenti estetici. In occasione della prima seduta, mentre era senza vestiti per la misurazione della massa grassa, le erano state scattate alcune foto con un tablet a corpo nudo e a viso scoperto. La cliente sosteneva che ciò fosse avvenuto improvvisamente e senza il suo consenso e aveva chiesto l’immediata cancellazione delle immagini. Scopriva in seguito che le foto non erano state cancellate ma solo spostate nel “cestino” del tablet e potevano quindi essere recuperate. Aveva perciò interrotto il rapporto e agito in giudizio chiedendo € 5mila di risarcimento, oltre alla restituzione delle somme versate per i trattamenti non eseguiti. Il Centro estetico sosteneva che il consenso fosse stato prestato con la firma del contratto.
La Cassazione (ord. n. 25117/2026) ha chiarito che il titolare del trattamento deve provare che il consenso sia conforme al GDPR: libero, specifico, informato e inequivocabile. Inoltre “quando il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni”, come nel presente caso in cui è stata inserita nel “piano dei trattamenti”, “la richiesta di consenso deve essere presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie e il mancato rispetto di tale condizione incide negativamente sulla dichiarazione”.
La Suprema Corte ha quindi annullato la decisione impugnata: il Tribunale non aveva verificato se il consenso possedesse tutti i requisiti richiesti dal GDPR, se fosse stato manifestato liberamente e se le fotografie fossero realmente necessarie per eseguire il trattamento estetico. Il Tribunale dovrà quindi procedere con un nuovo esame della questione anche dal punto di vista risarcitorio.
Foto al centro estetico: serve un consenso valido
Fine vita: la Corte costituzionale ribadisce le condizioni poste dalla sentenza n. 242 del 2019 150 150 Graziella Pascotto

Fine vita: la Corte costituzionale ribadisce le condizioni poste dalla sentenza n. 242 del 2019

Nel solco delle precedenti decisioni, la Corte Costituzionale (sentenza 24.7.2026 n. 152) ha ribadito i requisiti che escludono la penale rilevanza della condotta di chi aiuti altri a porre fine alla propria esistenza, tra cui la sottoposizione della persona a trattamenti di sostegno vitale.
Il suicidio assistito può essere depenalizzato solo ricorrendo tre requisiti: prognosi infausta, sofferenza ritenuta insopportabile e dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, nessuna applicazione più ampia è possibile.
Il caso riguardava tre persone accusate di aver accompagnato in una clinica svizzera una donna affetta da una grave patologia neurodegenerativa, intenzionata a ricorrere al suicidio medicalmente assistito. La Procura aveva chiesto l’archiviazione, ma il Gip ha ritenuto che non potesse essere concessa perché la donna non era sottoposta a cura salvavita. Da qui il nuovo rinvio alla Consulta, per valutare se tale requisito determini una disparità di trattamento tra pazienti accomunati da sofferenze irreversibili. La Corte ha però respinto il ricorso, confermando quanto già affermato nelle sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025. La giurispridenza non ha introdotto il diritto al suicidio assistito, ma una limitata eccezione alla punibilità prevista dall’art. 580 c.p. (reato di istigazione e aiuto al suicidio) per i pazienti che interrompono i trattamenti salvavita, in base alla legge sul consenso informato. Secondo la Consulta, chi non dipende da trattamenti di sostegno vitale si trova in una situazione sostanzialmente diversa e non c’è quindi disparità di trattamento. La Corte richiama inoltre il dovere dello Stato di tutelare la vita e il rischio di possibili pressioni sulle persone più fragili, ribadendo che eventuali ampliamenti dell’accesso al suicidio medicalmente assistito spettano esclusivamente al Parlamento.
Fine vita: la Corte costituzionale ribadisce le condizioni poste dalla  sentenza n. 242 del 2019
Il proprietario dell’auto deve sapere chi si trova alla guida 150 150 Graziella Pascotto

Il proprietario dell’auto deve sapere chi si trova alla guida

Una donna riceve cinque verbali per eccesso di velocità e, successivamente, l’invito a comunicare i dati del conducente ex art. 126-bis C.d.S. Infatti, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, se la violazione non è contestata nell’immediatezza del fatto e comporta la decurtazione di punti dalla patente, è previsto l’obbligo di comunicare i dati del conducente e l’omissione di tale obbligo comporta una sanzione pecuniaria. La donna comunica di ignorare chi si trovasse alla guida al momento delle infrazioni atteso che l’auto era in uso al marito e ai due figli. Nonostante ciò, riceve quattro verbali recanti la sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente.
La Corte di Cassazione (ord. 13059 del 6.5.2026) afferma che il proprietario del veicolo è gravato da «un dovere di diligenza nel conoscere e conservare memoria dell’identità di chi conduce il mezzo, dovere che non viene meno in caso di uso familiare». Viene sottolineato come il proprietario debba agire con la massima diligenza, predisponendo sistemi di controllo per tracciare l’utilizzo del mezzo. Per quanto riguarda il decorso del termine entro cui comunicare i dati del conducente, secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente la violazione dell’obbligo di comunicazione si perfeziona solo dopo che il procedimento sull’infrazione presupposta si è definito con esito sfavorevole per l’opponente. La definizione coincide con il passaggio in giudicato della sentenza e da tale momento decorrono 90 giorni per l’amministrazione per trasmettere il nuovo invito e 60 giorni per il cittadino per rispondere.
Art. 126-bis C.d.S.: obbligo di comunicare i dati del conducente e dovere  di diligenza del proprietario dell'auto | Altalex
Catasto e Superbonus, nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate 150 150 Graziella Pascotto

Catasto e Superbonus, nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate (risoluzione 5.6.2026 n. 21E) fornisce chiarimenti sull’obbligo di aggiornamento catastale a seguito di lavori edilizi, in particolare quelli legati al Superbonus. Il documento di prassi origina dalle richieste di chiarimento arrivate alla Direzione centrale, anche in seguito all’intensificazione dei controlli previsti dalla legge di bilancio 2024 che hanno portato all’invio delle “lettere di compliance” a contribuenti che risultavano aver effettuato interventi agevolati senza aggiornare la posizione catastale degli immobili interessati.
L’obbligo di aggiornamento catastale sussiste ogni volta che si verificano variazioni nello stato dell’immobile che incidono su elementi rilevanti ai fini della rendita. Tra i casi più evidenti rientrano: modifiche della destinazione d’uso (ad esempio da magazzino ad abitazione), variazioni della consistenza, come ampliamenti o riduzioni, cambiamenti della distribuzione interna,
alterazioni della sagoma o della configurazione edilizia.
I lavori edilizi che non trasformano visibilmente la struttura dell’immobile, ma ne migliorano in modo significativo le prestazioni come: isolamento termico (cappotto), sostituzione o integrazione degli impianti, installazione di pannelli fotovoltaici o sistemi di accumulo, introduzione di nuove tecnologie edilizie possono determinare un incremento della rendita catastale, qualora incidano sulla capacità reddituale dell’immobile.
La risoluzione chiarisce che il valore catastale non è più legato solo alla dimensione o alla struttura dell’immobile, ma anche alla sua qualità tecnologica ed energetica. Ciò implica una maggiore attenzione da parte dei proprietari e dei professionisti, che devono valutare non solo la legittimità urbanistica degli interventi, ma anche le loro conseguenze fiscali. In un contesto di controlli sempre più automatizzati e basati sull’analisi dei dati, l’aggiornamento catastale diventa parte integrante della gestione di qualsiasi intervento edilizio.
Ignorarlo può comportare non solo sanzioni, bensì pure incongruenze fiscali destinate a emergere nel tempo.
Aggiornamento catastale Superbonus: obbligo e rendita catastale | Altalex
Caccia, di chi è il bosco? Il DDL 1552 e i diritti di chi non spara 150 150 Graziella Pascotto

Caccia, di chi è il bosco? Il DDL 1552 e i diritti di chi non spara

Proviamo a spostare la domanda. Non se la caccia sia giusta o sbagliata, non se piaccia o crei indignazione. La domanda vera è un’altra: di chi è il bosco? Dietro il disegno di legge 1552, ormai vicino all’approvazione del Senato, non c’è soltanto il destino di alcune specie.

C’è un conflitto di diritti, e una domanda di metodo: che cosa fa una democrazia quando la scienza, l’Europa e la sua stessa Costituzione le dicono di no? Quella che si sta per approvare non è una legge sulla caccia. È una legge sui diritti, e sul modo in cui si scrivono le leggi.

Cominciamo dai diritti di chi non ha mai imbracciato un fucile: chi cammina nei sentieri, porta i figli per i boschi, corre, pedala, va in montagna. La natura non è il recinto di una categoria: è uno spazio di tutti. Eppure il testo lo restringe: amplia luoghi e periodi in cui si spara, e toglie spazio e tempo a chi quei boschi vuole viverli in sicurezza.

Ogni stagione venatoria lascia morti e feriti alle sue spalle, e non sempre chi cade ha un fucile in mano. E il punto è proprio questo: l’attività venatoria confligge con le altre forme d’uso dei beni comuni. Ma i diritti che cedono non finiscono qui. Per imporre la pretesa di una minoranza, questa legge piega tre regole che proteggono tutti.

La prima è la scienza. Il testo declassa il parere dell’ISPRA da vincolante a meramente consultivo, affiancandolo a quello del Comitato tecnico faunistico-venatorio, in cui siedono anche le rappresentanze venatorie. Non è un dettaglio procedurale: è il punto in cui la conoscenza viene degradata a parere, e il parere a fastidio. Diverse società scientifiche hanno scritto alle più alte cariche dello Stato per denunciare le criticità del provvedimento. Si allarga il prelievo, in più luoghi e più a lungo, proprio mentre la biodiversità arretra. E quando una legge ha bisogno di zittire la scienza per reggersi, sta ammettendo di non avere argomenti.

La seconda è l’Europa. La Commissione ha segnalato gravi criticità del provvedimento con rischio di una procedura d’infrazione e costi che pagheremo tutti. Quando il ministro Lollobrigida liquida i rilievi di Bruxelles come «la lettera di un burocrate», dice una cosa precisa sulla sua scala di valori. Si invoca la sovranità, e si scopre che è soltanto la libertà di ignorare il diritto che ci siamo dati.

La terza, la più alta, è la Costituzione. Dal 2022 l’art. 9 pone tra i principi fondamentali la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche per le future generazioni. È più o meno la nostra stessa domanda tradotta in termini di diritto: di chi è il bosco? La Costituzione risponde che è di tutti, anche di chi verrà dopo di noi. Questa legge risponde che è di chi spara. Il rovesciamento è perfino lessicale: si antepone la gestione alla tutela, e si evoca la tradizione per giustificare ciò che da sola non giustifica.

Ma la tradizione, da sola, non assolve nulla. Era la tradizione che prevedeva di accecare gli uccelli da richiamo, perché il loro canto attirasse altri uccelli davanti ai fucili. Quella pratica l’abbiamo giustamente vietata. Ma ora i richiami vivi, che vengono da quella stessa tradizione, in questo testo vengono nuovamente assecondati. La maggioranza resta sicura delle proprie scelte e non teme il giudice delle leggi. Lo teme chi conosce le leggi. E allora: tutto questo, per chi? I cacciatori sono una minoranza ristretta del Paese. Per loro, organizzati e rumorosi, il Parlamento è pronto a spendere parecchio. La gerarchia si legge in controluce: prima i voti, poi la scienza, poi il diritto, poi la sicurezza di tutti, infine la fauna. Contro questo testo non si è schierata una parte sola: la comunità scientifica e le associazioni, il Club Alpino Italiano, Bruxelles, e perfino la Santa Sede con il suo richiamo al dovere di rispetto e di tutela del creato. A sollevare dubbi è stata anche una voce liberale e non sospettabile come quella del Foglio. È il fronte di chiunque pensi che una legge debba avere una ragione, non solo un tornaconto. Resta dunque la domanda che conta, e che ci riguarda tutti prima ancora della fauna. Se accettiamo che il diritto di sparare di pochi valga più della sicurezza di molti, della scienza, dell’Europa e della Costituzione, allora torniamo al punto di partenza. Di chi è il bosco? E soprattutto il diritto quanto vale? Sembra che, alla fine, anche questo stia iniziando a valere solo “fino a un certo punto”.

Caccia, di chi è il bosco? Il DDL 1552 e i diritti di chi non spara

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