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Ottobre 2025

Abusi su opere ante 1967 e stato legittimo dell’immobile 150 150 Graziella Pascotto

Abusi su opere ante 1967 e stato legittimo dell’immobile

Il Tar Campania (sentenza 15.9.2025 n. 6195), è ritornato sul complesso tema dell’onere della prova dello stato legittimo, nel caso della contestazione di abusi realizzati su immobili edificati in epoca antecedente all’entrata in vigore della
Legge 6.8.1967 n. 765, la c.d. Legge Ponte, che ha introdotto l’obbligo di dotarsi della licenza edilizia per le costruzioni realizzate –su tutto il territorio dello Stato- a partire dal 1.9.1967 in poi.
La pronuncia in oggetto, particolarmente interessante in quanto chiarisce qual è il soggetto al quale compete l’onere di provare che un determinato immobile sia stato costruito in un’epoca nella quale non era richiesta la preventiva acquisizione di alcun titolo edilizio, si lascia apprezzare anche perché ribadisce come sia sempre necessario, a detti fini, effettuare una valutazione unitaria e complessiva degli eventuali abusi dovendosi valutare l’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio e non il singolo intervento.
Il Tar ha respinto il ricorso censurando l’intero impianto difensivo dell’istante, valutato come confinato su di un piano meramente formale ed astratto. Ad avviso del Collegio giudicante, infatti: “la prova deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi, tra l’altro, negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate”. Essendo l’attività edificatoria suscettibile di puntuale documentazione, “i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, laddove la prova per testimoni è del tutto residuale”.
Abusi su opere ante 1967 e stato legittimo dell'immobile
Alzheimer e RSA: prestazioni sanitarie gratuite anche in Friuli 150 150 Graziella Pascotto

Alzheimer e RSA: prestazioni sanitarie gratuite anche in Friuli

Il Tribunale di Pordenone (sentenza n. 503 del 25.9.2025) ha pronunciato una decisione di particolare rilevanza in materia di prestazioni socio-sanitarie, confermando l’applicazione dei principi consolidati dalla Cassazione anche in una Regione a Statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia: quando le prestazioni socio-assistenziali sono inscindibili da quelle sanitarie, l’intero costo grava sul Servizio Sanitario.
E’ il caso di una signora affetta da Alzheimer e da altre gravi patologie, per la quale, all’interno della Casa di Riposo in cui era ricoverata era richiesto un piano terapeutico personalizzato e con continui adattamenti, reso possibile solo da un’integrazione costante di prestazioni mediche, infermieristiche ed assistenziali. La Casa di Riposo del Comune aveva richiesto il pagamento di rette per un importo complessivo di € 52.421,52, mentre la figlia della paziente, amministratrice di sostegno, aveva interrotto i pagamenti sostenendo che le prestazioni dovessero essere integralmente a carico del Servizio Sanitario.
La sentenza ha rigettato la domanda principale del Comune nei confronti della convenuta, ha condannato l’Azienda Sanitaria al pagamento di € 52.421,52 al Comune, ha condannato quest’ultimo a restituire alla figlia le somme indebitamente percepite.
La decisione appresenta un importante precedente per diverse ragioni:
1. uniformità territoriale: conferma che i principi sui LRA si applicano uniformemente su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dallo statuto regionale;
2. tutela dei diritti: rafforza la tutela del diritto alla salute per i pazienti affetti da patologie degenerative;
3. chiarezza operativa: fornisce criteri chiari per distinguere le prestazioni integralmente a carico del SSN/SSR da quelle con compartecipazione a carico del degente.
Alzheimer e RSA: prestazioni sanitarie gratuite anche in Friuli
Legge AI e professionisti: dal 10 ottobre obbligo di informare i clienti 150 150 Graziella Pascotto

Legge AI e professionisti: dal 10 ottobre obbligo di informare i clienti

La Legge 132/2025 sull’Intelligenza Artificiale, in vigore dal 10.10.2025 introduce prescrizioni immediatamente vincolanti che ridefiniscono l’attività di avvocati, commercialisti, notai e di tutte le professioni intellettuali.
L’art. 13 della Legge n. 132/2025 prevede, a carico dei liberi professionisti, due obblighi operativi con effetto immediato:
-i sistemi di AI devono essere impiegati esclusivamente per “attività strumentali e di supporto” alla professione come ricerche e analisi documentali, ma il lavoro intellettuale del professionista deve restare prevalente rispetto all’ausilio tecnologico.
-i professionisti sono obbligati a comunicare ai clienti le informazioni che riguardano i sistemi di AI utilizzati, con un “linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”.
L’obbligo di trasparenza richiede ai professionisti di spiegare concretamente l’uso dell’AI e le categorie professionali concordano sulla necessità di un’informativa scritta, preferibilmente nella lettera di incarico o nel mandato.
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