Abusi su opere ante 1967 e stato legittimo dell’immobile
Il Tar Campania (sentenza 15.9.2025 n. 6195), è ritornato sul complesso tema dell’onere della prova dello stato legittimo, nel caso della contestazione di abusi realizzati su immobili edificati in epoca antecedente all’entrata in vigore della
Legge 6.8.1967 n. 765, la c.d. Legge Ponte, che ha introdotto l’obbligo di dotarsi della licenza edilizia per le costruzioni realizzate –su tutto il territorio dello Stato- a partire dal 1.9.1967 in poi.
La pronuncia in oggetto, particolarmente interessante in quanto chiarisce qual è il soggetto al quale compete l’onere di provare che un determinato immobile sia stato costruito in un’epoca nella quale non era richiesta la preventiva acquisizione di alcun titolo edilizio, si lascia apprezzare anche perché ribadisce come sia sempre necessario, a detti fini, effettuare una valutazione unitaria e complessiva degli eventuali abusi dovendosi valutare l’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio e non il singolo intervento.
Il Tar ha respinto il ricorso censurando l’intero impianto difensivo dell’istante, valutato come confinato su di un piano meramente formale ed astratto. Ad avviso del Collegio giudicante, infatti: “la prova deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi, tra l’altro, negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate”. Essendo l’attività edificatoria suscettibile di puntuale documentazione, “i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, laddove la prova per testimoni è del tutto residuale”.




