La Corte di giustizia dell’Ue boccia il rinnovo automatico delle concessioni balneari
Con la sentenza odierna sulla causa C-348/22 tra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e il Comune di Ginosa, la Corte di giustizia europea ricorda che, secondo il diritto dell’Unione europea (Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12.12.2006 per l’assegnazione di concessioni di occupazione del demanio marittimo, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali. L’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico.
Pertanto l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività, sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso dalla direttiva. Poiché tali disposizioni sono produttive di effetti diretti, i giudici nazionali e le autorità amministrative, comprese quelle comunali, sono tenuti ad applicarle, e altresì a disapplicare le norme di diritto nazionale non conformi alle stesse.



