Fine vita: la Corte costituzionale ribadisce le condizioni poste dalla sentenza n. 242 del 2019
Nel solco delle precedenti decisioni, la Corte Costituzionale (sentenza 24.7.2026 n. 152) ha ribadito i requisiti che escludono la penale rilevanza della condotta di chi aiuti altri a porre fine alla propria esistenza, tra cui la sottoposizione della persona a trattamenti di sostegno vitale.
Il suicidio assistito può essere depenalizzato solo ricorrendo tre requisiti: prognosi infausta, sofferenza ritenuta insopportabile e dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, nessuna applicazione più ampia è possibile.
Il caso riguardava tre persone accusate di aver accompagnato in una clinica svizzera una donna affetta da una grave patologia neurodegenerativa, intenzionata a ricorrere al suicidio medicalmente assistito. La Procura aveva chiesto l’archiviazione, ma il Gip ha ritenuto che non potesse essere concessa perché la donna non era sottoposta a cura salvavita. Da qui il nuovo rinvio alla Consulta, per valutare se tale requisito determini una disparità di trattamento tra pazienti accomunati da sofferenze irreversibili. La Corte ha però respinto il ricorso, confermando quanto già affermato nelle sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025. La giurispridenza non ha introdotto il diritto al suicidio assistito, ma una limitata eccezione alla punibilità prevista dall’art. 580 c.p. (reato di istigazione e aiuto al suicidio) per i pazienti che interrompono i trattamenti salvavita, in base alla legge sul consenso informato. Secondo la Consulta, chi non dipende da trattamenti di sostegno vitale si trova in una situazione sostanzialmente diversa e non c’è quindi disparità di trattamento. La Corte richiama inoltre il dovere dello Stato di tutelare la vita e il rischio di possibili pressioni sulle persone più fragili, ribadendo che eventuali ampliamenti dell’accesso al suicidio medicalmente assistito spettano esclusivamente al Parlamento.

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