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Marzo 2026

Monopattini elettrici, dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazione 150 150 Graziella Pascotto

Monopattini elettrici, dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazione

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto pubblicato in G.U. del 17.3.2026, completa il quadro normativo sulla micromobilità elettrica istituendo una piattaforma telematica dedicata al rilascio dei contrassegni identificativi da apporre sui monopattini a propulsione elettrica, obbligatori per la circolazione dal 16.5.2026.
La richiesta del contrassegno può avvenire solamente attraverso la piattaforma telematica istituita presso il CED della Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT, accessibile tramite il Portale dell’Automobilista ovvero il Portale del Trasporto. Possono richiederlo i cittadini, tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica;
le imprese, tramite collegamento con il registro imprese di InfoCamere; gli studi di consulenza automobilistica per conto dei propri assistiti, previa acquisizione di apposita delega.
La piattaforma è accessibile ai soli maggiorenni, tuttavia il contrassegno può essere intestato al minore, a condizione che l’istanza sia presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale.
ll pagamento deve essere effettuato col bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione. Il ritiro del contrassegno, a scelta del richiedente, può avvenie presso un ufficio della Motorizzazione Civile, con prenotazione di data e orario o presso uno studio di consulenza automobilistica, al quale la piattaforma genera un codice di prenotazione da esibire allo sportello.
All’atto del ritiro viene registrata, attraverso la medesima piattaforma, l’associazione tra il codice alfanumerico del contrassegno e il codice fiscale del proprietario.
Il costo è di € 8,66 euro. La circolazione in assenza di contrassegno identificativo è punita con una sanzione pecuniaria tra €100 e €400 che può essere corrisposta in misura ridotta entro 5 giorni.
Monopattini elettrici, dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazione
Condominio: uso di piscina e campo da tennis anche in base ai millesimi 150 150 Graziella Pascotto

Condominio: uso di piscina e campo da tennis anche in base ai millesimi

E’ il caso di una delibera assembleare impugnata da alcuni condomini poichè ritenuta affetta da nullità dopo l’approvazione di un nuovo regolamento che disciplinava l’uso della piscina e del campo da tennis introducendo un sistema basato sui millesimi di proprietà. Più precisamente il regolamento prevedeva turni per il campo da tennis tali che i condomini proprietari di più millesimi avrebbero potuto utilizzarlo per più ore la settimana. Consentiva inoltre, ai proprietari di più millesimi, di invitare un maggior numero di ospiti in piscina. Sia il Tribunale di Verona che la Corte d’Appello di Venezia ritenevano che il regolamento non impedisse l’uso dei beni ai condomini, limitandosi a disciplinarne le modalità, senza alterarne la destinazione né comprimere il diritto di ciascuno a un godimento effettivo.
Allo stesso modo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 4966 del 5.3.2026) ha respinto il ricorso dei condomini richiamando l’art. 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante alla comunione può utilizzare la cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne uso.
Il principio del cosiddetto “pari uso” non implica che tutti i condomini debbano utilizzare il bene nello stesso modo o nello stesso momento. Ciò che conta è che l’uso più intenso da parte di alcuni non escluda il diritto degli altri a beneficiare del servizio.
L’assemblea condominiale pertanto può, con delibera adottata con la maggioranza prevista dagli artt. 1138 e 1136 c.c. (non all’unanimità) limitare il godimento dei beni condominiali non rientranti nell’art. 1117 c.c. in misura proporzionale al valore della quota di singoli partecipanti alla comunione purché non impedisca agli altri partecipanti di farne uso. Il principio non vale quindi per scale, tetto, facciate, cortili destinati al passaggio o impianti comuni. In questi casi si tratta di beni funzionalmente necessari all’uso delle unità immobiliari e il diritto di ciascun condomino al loro utilizzo non può essere modulato in base ai millesimi di proprietà.
Condominio: uso di piscina e campo da tennis anche in base ai millesimi
Clausola risolutiva espressa: non è possibile sindacare la gravità dell’inadempimento 150 150 Graziella Pascotto

Clausola risolutiva espressa: non è possibile sindacare la gravità dell’inadempimento

Una società produttrice di automobili risolve il contratto con la concessionaria a causa dell’inadempimento di quest’ultima, facendo valere una clausola risolutiva espressa. In base a tale previsione pattizia, il contratto si risolve di diritto nel caso di mancato pagamento di un importo pari alla metà del valore del veicolo più economico. La società concessionaria agisce in giudizio considerando la risoluzione illegittima e il giudice di merito accoglie tale ricostruzione ritenendo l’inadempimento non grave in considerazione del volume d’affari intercorrente tra le parti.
Se nel contratto è presente una clausola risolutiva espressa il giudice può sindacare la gravità dell’inadempimento?
La Corte di Cassazione (ord. 4.12.2025 n. 31763) risponde negativamente. Infatti, secondo la costante giurisprudenza, “la pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell’inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti”. Giova ricordare che la risoluzione del contratto può avvenire per decisione di un giudice (ope iudicis) e, allora, si parla di risoluzione giudiziale, ma anche di diritto (ipso iure) come nell’ipotesi della clausola risolutiva espressa (ex art. 1456 c.c.. Secondo la regola generale in materia di risoluzione contrattuale, il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra (così dispone l’art. 1455 c.c.). Invece, la clausola risolutiva espressa supera la necessità di svolgere una valutazione sulla gravità dell’inadempimento giacché sono i contraenti che, ex ante, nel determinarne il contenuto, stabiliscono che l’inadempimento di una determinata obbligazione sia sufficientemente grave da giustificare la risoluzione. Pertanto, il giudice deve verificare solo se l’inadempimento si sia verificato e se sia imputabile al debitore, ma non può valutarne la gravità già stabilita contrattualmente.
Clausola risolutiva espressa: non è possibile sindacare la gravità  dell'inadempimento