Il differimento del T.F.S. è incompatibile con la Costituzione: Pressante invito al legislatore a rimuoverlo gradualmente
Con la sentenza n. 130 depositata il 23.6.2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (un tempo “buonuscita”) componente integrante della retribuzione, spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio.
La Corte ha evidenziato il contrasto con il principio della giusta retribuzione che “si sostanzia non solamente nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione”. La disciplina attualmente in vigore, calibrata su una progressione graduale delle dilazioni, via via più ampie in proporzione all’incremento dell’ammontare della prestazione, finisce per “aggravare il vulnus sopra evidenziato” della ritardata erogazione.
Per la Corte spetta al legislatore individuare “i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto anche degli impegni assunti nell’ambito della precedente programmazione economico-finanziaria” precisando che “la discrezionalità del legislatore al riguardo non è temporalmente illimitata. E non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa, tenuto anche conto che la Corte aveva già rivolto al legislatore, con la sentenza n.159 del 2019, un monito con il quale si segnalava la problematicità della normativa in esame”.

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