Coniuge deceduto: legittima la richiesta di accesso della moglie per il recupero dei dati personali dagli account del marito
Con l’ordinanza del 10.2.2022, il Tribunale di Roma, pronunciandosi su un ricorso promosso ex articolo 700 c.p.c., ai fini di ingiungere alla Apple Inc. il recupero dei dati dell’account di un coniuge defunto, ha ordinato alla società di prestare assistenza alla ricorrente per il recupero dei dati dell’account, anche mediante consegna delle credenziali di accesso, sulla base dell’art. 2 terdecies del d.lgs. 101/2018 (codice privacy). Ciò perché la volontà di recuperare video e foto, anche dei e per i figli piccoli, rientra tra quelle “…ragioni familiari meritevoli di tutela”.
Apple Inc. aveva invece affermato “l’impossibilità di garantire automaticamente l’accesso ai contenuti archiviati su iCloud dal defunto”, non potendo contravvenire alle condizioni contrattuali che regolavano il rapporto con il cliente.
Il Tribunale ha però evidenziato che l’art. 2 terdecies del Codice privacy, comma 3, prevede che la volontà dell’interessato di vietare l’esercizio e l’accesso ai diritti digitali dopo il suo decesso debba essere espressa “in maniera libera, informata e specifica e che possa sempre essere revocata o modificata”, pertanto “la mera adesione alle condizioni generali di contratto, in difetto di approvazione specifica delle clausole predisposte unilateralmente dal gestore … non appare soddisfare i requisiti sostanziali e formali espressi dalla norma richiamata, tenuto conto che le pratiche negoziali dei gestori in cui le condizione generali di contratto si radicano non valorizzano l’autonomia delle scelte dei destinatari”.





