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Febbraio 2026

Infortunio in smart working: l’Inail rimborsa anche le spese mediche private 150 150 Graziella Pascotto

Infortunio in smart working: l’Inail rimborsa anche le spese mediche private

Il Tribunale di Padova (sentenza n. 462 dell’8.5.2025 resa nota in questi giorni), ha dichiarato cessata la materia del contendere dando ragione alla ricorrente, relativamente alla qualificazione dell’infortunio sul lavoro occorsole durante il periodo della pandemia Covid, mentre svolgeva la propria attività lavorativa in modalità smart-working.
Nel corso dello smart working, la lavoratrice era stata vittima di una caduta che le aveva provocato lesioni per le quali si era reso necessario un intervento chirurgico e il successivo ricovero.
INAIL riconosceva alla lavoratrice, sulla base di un accordo, un’invalidità del 9% – da qui la cessazione della materia del contendere, ma non il rimborso delle spese mediche private sostenendo che non fossero giustificate da un’impossibilità o insufficienza documentata del percorso pubblico.
Il Tribunale di Padova ha invece accolto le richieste della lavoratrice, riconoscendole il rimborso integrale delle spese sostenute.
La sentenza del Tribunale di Padova suggerisce una linea interpretativa favorevole al riconoscimento delle spese mediche private quando risultano strumentali alla difesa del lavoratore, la prestazione pubblica non è fruibile in tempi compatibili con le esigenze del processo, l’accertamento privato è indispensabile per avviare o sostenere l’azione giudiziaria.
Il Giudice ha riconosciuto la congruità delle spese mediche sostenute privatamente e anche la loro necessità ai fini della difesa, ribadendo che l’accesso alla giustizia deve essere garantito senza ostacoli derivanti dai ritardi del sistema pubblico.

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Processo CasaPound, 12 condanne per riorganizzazione partito fascista 150 150 Graziella Pascotto

Processo CasaPound, 12 condanne per riorganizzazione partito fascista

È la prima volta che viene riconosciuta in ambito giudiziario la matrice neofascista del partito di estrema destra e la violazione degli artt. 1 e 5 della legge Scelba. Le motivazioni della sentenza verranno depositate entro 90 giorni.
Oggi il Tribunale di Bari ha infatti condannato dodici militanti di CasaPound privandoli dei diritti politici per cinque anni per riorganizzazione del disciolto partito fascista e per manifestazione fascista, in relazione all’aggressione del 21.9.2018 a diversi manifestanti antifascisti a Bari.
Sette tra gli imputati hanno ricevuto anche una condanna per lesioni e sono stati condannati a due anni e sei mesi di reclusione, mentre gli altri a un anno e sei mesi.
Sono stati anche condannati al risarcimento delle parti civili.
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Decreto sicurezza 2026: le novità del D.L. approvato dal CdM 150 150 Graziella Pascotto

Decreto sicurezza 2026: le novità del D.L. approvato dal CdM

Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato sia un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale, che un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del Ministero dell’interno.
Tra le novità contenute nel D.L., una di carattere procedurale, l’annotazione preliminare in un separato modello in presenza di cause di giustificazione.
Per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), procede all’annotazione preliminare, in separato modello – da introdursi con apposito decreto del Ministro della giustizia. L’intervento del Quirinale ha consentito di estendere lo “scudo” in virtù del principio secondo cui “tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge” ed evitare così trattamenti privilegiati nei confronti di singole categorie, come appunto, le forze dell’ordine.
IL D.L. disciplina anche il cd. fermo preventivo, ovvero la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifici servizi di polizia disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici, e ivi trattenere per non oltre 12 ore per i conseguenti accertamenti di polizia, persone per le quali, sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche. Non per un semplice sospetto di pericolo ma serviranno elementi oggettivi come “specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall’uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni”.
Non è invece stata inserita la cauzione per chi organizza cortei. La misura pensata come una garanzia di possibili danni causati nel corso di una manifestazione risulterebbe incostituzionale perché in contrasto con la libertà di riunione.
Decreto sicurezza 2026: le novità del D.L. approvato dal CdM