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Dicembre 2021

COVID-19, NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DAL 10.1.2022 150 150 Graziella Pascotto

COVID-19, NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DAL 10.1.2022

Il D.L. prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.
Dal 10.1.22 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
alberghi e strutture ricettive;
feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
sagre e fiere;
centri congressi;
servizi di ristorazione all’aperto;
impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
La quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
Il Protocollo Nazionale sul lavoro agile nel settore privato 150 150 Graziella Pascotto

Il Protocollo Nazionale sul lavoro agile nel settore privato

Con l’accordo siglato il 7.12.2021 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Parti sociali è nato il primo “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” nel settore privato.
Tra i punti chiave: adesione su base volontaria e subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso; assenza di un preciso orario di lavoro e autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile; fascia oraria di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa; non possono essere previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario; il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione purché gli consenta condizioni di sicurezza e riservatezza; il datore di lavoro di norma fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa, tuttavia, se le parti concordano l’utilizzo di strumenti propri del lavoratore, possono essere previste eventuali forme di indennizzo per le spese.
Smart working nel settore privato: il nuovo Protocollo nazionale
Assegno di mantenimento e spese universitarie 150 150 Graziella Pascotto

Assegno di mantenimento e spese universitarie

La Corte di Cassazione (ord. n. 34100 del 12.11.2021) è nuovamente intervenuta sul tema delle spese straordinarie, ribadendo la necessità di distinguere tra gli esborsi relativi alle necessità ordinarie dei figli, che esulano dall’importo dell’assegno ordinario di mantenimento e le spese straordinarie in senso stretto, e cioè gli esborsi imprevedibili, imponderabili ed economicamente rilevanti, da concordare con l’altro genitore, che richiedono, per la loro azionabilità, l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento.
Nel caso portato all’attenzione della Corte il ricorrente si duole del fatto che il giudice di merito abbia considerato, come spese straordinarie, le tasse universitarie, le rette e i libri di testo.
Tali spese, per uno studente l’universitario, non sarebbero eccezionali o imprevedibili, ma al contrario quantificabili in anticipo.
La Corte ha ritenuto fondata la censura.
salvadanaio per risparmi educazione e scuola
Assegno di divorzio: confermata l’esclusione del criterio del tenore di vita 150 150 Graziella Pascotto

Assegno di divorzio: confermata l’esclusione del criterio del tenore di vita

Una recente ordinanza della Cassazione (7.12.2021 n. 38928) correggendo l’errata valutazione della Corte d’Appello di Venezia, conferma l’ormai consolidato orientamento in tema di assegno di divorzio.
Il Giudice deve quantificare l’assegno divorzile rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge, secondo criteri di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive.
Inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l’assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l’onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l’eventuale profilo assistenziale.
biscotto spezzato con la parola amore
Presunzione d’innocenza rafforzata 150 150 Graziella Pascotto

Presunzione d’innocenza rafforzata

Dal 14.12.2021 entrerà in vigore il D.Lgs. 188/2021 che ha recepito la Direttiva (UE) 2016/343.
La norma sancisce il divieto generale per tutte le autorità pubbliche di indicare come colpevole la persona sottoposta a indagini o imputata in un procedimento ancora in corso e indica i rimedi attivabili dall’interessato in caso di violazione del citato divieto.
In particolare, l’interessato avrà il diritto di chiedere il risarcimento del danno e la rettifica della dichiarazione resa dall’autorità pubblica; quest’ultima, se riterrà fondata la richiesta, dovrà provvedere immediatamente e, comunque, entro 48 ore dalla ricezione della richiesta. La rettifica dovrà essere pubblicizzata “con le medesime modalità della dichiarazione o, se ciò non è possibile, con modalità idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di rettifica”.
Ancora, i rapporti del Procuratore della Repubblica con gli organi di informazione dovranno avvenire esclusivamente tramite comunicati ufficiali o mediante conferenze stampa, quando i fatti oggetto del procedimento penale rivestano una “particolare rilevanza pubblica”.
Nel testo si legge anche che la diffusione di notizie riguardanti i procedimenti penali potrà aver luogo soltanto se sia “strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini” o se ricorrano “altre ragioni di interesse pubblico e “specifiche”.
Il provvedimento tuttavia non riguarderà i privati ma, come detto, solo le autorità pubbliche, con la conseguente libertà per gli organi di informazione di dare spazio al c.d. “processo mediatico”.
Spiace la mancata presa di posizione in ordine a questo aspetto spesso così deleterio per lo svolgimento del processo, e per la vita del soggetto che vi sia sottoposto: tra interferenze sulla formazione del convincimento del giudice, nonché sulla libertà da condizionamenti delle parti e dei testimoni, e soprattutto effetti devastanti sulla vita personale e sulla reputazione dell’imputato, soggetto a frettolose “sentenze” di condanna mediatica.
cartello di innocenza