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Marzo 2021

Condominio rumoroso: gravi difetti costruttivi e azione dell’amministratore 150 150 Graziella Pascotto

Condominio rumoroso: gravi difetti costruttivi e azione dell’amministratore

Del caso si era occupato il Tribunale di Pordenone che aveva accolto la domanda del condominio, condannando l’impresa costruttrice dell’edificio condominiale al risarcimento dei danni per la cattiva insonorizzazione del fabbricato. La sentenza veniva confermata in appello, e l’impresa ricorreva in Cassazione sostenendo il difetto di legittimazione attiva dell’amministratore e l’inapplicabilità della normativa sull’inquinamento acustico.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 7875 del 19.3.2021, ha statuito che l’inadeguata insonorizzazione delle parti comuni che si rifletta negativamente sulle singole unità immobiliari costituisce un grave difetto dell’edificio ex art. 1669 c.c., e l’amministratore ha il potere di agire in giudizio a tutela degli interessi della collettività condominiale.
In altre parole la mancanza di potere fono-isolante di pareti divisorie, solai e facciata consente sia all’amministratore sia ai singoli condomini di pretendere il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa costruttrice.
A tale scopo il giudice può utilizzare come punto di riferimento la normativa in materia di inquinamento acustico, sebbene la stessa non trovi applicazione diretta ai rapporti tra privati: criterio fattuale di riferimento per determinare lo stato dell’arte esigibile all’epoca di realizzazione del fabbricato al fine di verificare la sussistenza dei gravi difetti di insonorizzazione agli effetti dell’art. 1669 c.c.
Pasqua: visite ai figli da parte dei genitori separati o divorziati 150 150 Graziella Pascotto

Pasqua: visite ai figli da parte dei genitori separati o divorziati

Passeremo la Pasqua in zona rossa.
Il Governo attraverso le faq relative agli spostamenti informa che i genitori separati o divorziati potranno andare a trovare i figli minorenni collocati presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure spostarsi per condurli presso di sé, anche tra Regioni e tra aree differenti.
Andrà scelto il tragitto più breve e rispettate tutte le prescrizioni di tipo sanitario oltre che le disposizioni impartite dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in mancanza, secondo quanto concordato tra i genitori.
Quanto agli spostamenti per accompagnare i propri figli dai nonni e andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro, il Governo è chiaro: è possibile ma fortemente sconsigliato. In altre parole ciò è possibile solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore.
ll datore di lavoro può collocare in ferie il lavoratore che rifiuta il vaccino anti COVID-19? 150 150 Graziella Pascotto

ll datore di lavoro può collocare in ferie il lavoratore che rifiuta il vaccino anti COVID-19?

ll Tribunale di Belluno (ordinanza 19.3.2021 n. 24) ha rigettato il ricorso di alcuni infermieri e operatori sanitari di una casa di riposto posti in ferie forzate dalla direzione della r.s.a. a seguito del rifiuto di sottoporsi alla somministrazione del vaccino Pfizer.
La decisione conferma l’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e quindi la legittimità della scelta di imporre le ferie retribuite al personale sanitario che aveva rifiutato il vaccino anti Covid.
Il Giudice, dopo aver rilevato che è incontestato che i lavoratori “sono impiegati in mansioni a contatto con persone che accedono al loro luogo di lavoro” e che il dipendente “ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce”, ha ritenuto legittima la decisione del datore di lavoro di imporre le ferie retribuite agli operatori sanitari non vaccinati, ponendo l’esigenza di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro davanti all’interesse dei dipendenti di usufruire di un diverso periodo di ferie.
Vaccini anti Covid-19. Le Faq del ministero della Salute - Startmag
Decreto Sostegni: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il contributo a fondo perduto 150 150 Graziella Pascotto

Decreto Sostegni: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il contributo a fondo perduto

Il provvedimento del 23.03.2021 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha illustrato la procedura da seguire per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. Decreto Sostegni. Dal 30.3.2021 e sino al 28.5.2021 sarà possibile inoltrare l’istanza attraverso il portale creato appositamente per coloro vorranno fare domanda.
Le istanze andranno inviate all’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali telematici dell’Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet. L’orario di apertura del canale sarà comunicato sul sito istituzionale dell’Agenzia.
Discarica abusiva e responsabilità del proprietario dell’area 150 150 Graziella Pascotto

Discarica abusiva e responsabilità del proprietario dell’area

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 2046 del 10.3.2021) ribadisce che rientra nella competenza del Comune l’adozione degli atti in materia ambientale e del Sindaco la condanna agli adempimenti previsti per la bonifica del suolo da rifiuti abbandonati.
Ai sensi dell’ art. 192, comma 3 D.Lg. n. 152/06 l’ordinanza del Sindaco può rivolgersi anche al proprietario dell’area, pur non essendo quest’ultimo l’autore materiale delle condotte di abbandono dei rifiuti. La norma, in caso di pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti, attribuisce rilevanza esimente alla diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile, e impone invece all’amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che – per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche – nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti.
Riforma dello Sport 2021 in Gazzetta Ufficiale 150 150 Graziella Pascotto

Riforma dello Sport 2021 in Gazzetta Ufficiale

In Gazzetta il D.Lgs. 28.2.2021 n. 36 che riordina e riforma le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche’ di lavoro sportivo ed entra formalmente in vigore dal 2.4.2021 (seppur con decorrenza del Titolo V che contiene le tutele giuslavoristiche a partire dal 1.7.2022).
Fra gli obiettivi del Decreto (art.3) la regolamentazione del rapporto di lavoro sportivo, la formazione degli atleti e degli operatori, la promozione del lavoro sportivo anche di volontariato, lo svolgimento della pratica dello sport in “ambiente sicuro e sano” (lett. c art.3), la protezione della salute e sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, in particolare modo i minori (lett. g art.3).
Di particolare interesse inoltre il via al professionismo negli sport femminili che potrà essere deliberato dalle Federazioni sportive nazionali entro il 1.6.2021, per poi diventare definitivo entro il 31.12.2022.
Congedo di paternità 2021 150 150 Graziella Pascotto

Congedo di paternità 2021

La legge di bilancio 2021 ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, introdotte in via sperimentale con la legge 28.6.2012, n. 92, si applicano anche alle nascite e alle adozioni o affidamenti avvenuti nel 2021 (a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2021).
La circolare INPS 11.3.2021, n. 42 comunica che la durata del congedo obbligatorio per il 2021 è stata ampliata da sette a dieci giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia del minore. Inoltre, è previsto e ampliato il congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio.
Durante il congedo di paternità obbligatorio si ha diritto a ricevere in busta paga il 100% dell’intera retribuzione. Le somme saranno anticipate dal datore di lavoro in busta paga e poi compensate nel mod. F24 con i contributi dovuti all’INPS.
Covid-19 e mancato rispetto delle misure di contenimento: depenalizzazione e trasformazione in illecito amministrativo 150 150 Graziella Pascotto

Covid-19 e mancato rispetto delle misure di contenimento: depenalizzazione e trasformazione in illecito amministrativo

ll mancato rispetto delle misure di contenimento anti covid-19 non è più reato, ma solo illecito amministrativo anche per le condotte anteriori l’entrata in vigore del D.L. n. 19/2020 in forza della retroattività della norma più favorevole ex art. 2 c.p.
La Cassazione (sentenza n. 7988 del 1.3.2021) ha sottolineato che l’art. 3 comma 4 D.L. 23.2.2020 n. 6 che qualificava reato punibile ai sensi dell’art. 650 c.p., il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19, è stata sostituita dall’art. 4 comma 1 D.L. 25.3.2020 n. 19.
Tale norma punisce il mancato rispetto delle misure anti-Covid con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma tra € 400 e € 3.000. Inoltre, se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Trasporto aereo: sciopero e risarcimento danni 150 150 Graziella Pascotto

Trasporto aereo: sciopero e risarcimento danni

Il Tribunale di Venezia con sentenza n. 297 del 17.2.2021 ha stabilito che la compagnia aerea non è responsabile per essere stata costretta a cancellare un volo per uno sciopero improvviso di personale estraneo alla propria organizzazione aziendale.
Se l’evento è imprevedibile e non governabile dal vettore, non è dovuto il risarcimento del danno, né la compensazione pecuniaria, ma solo il rimborso del prezzo del biglietto.
Caccia: vigilanza e accertamenti da parte delle guardie ENPA 150 150 Graziella Pascotto

Caccia: vigilanza e accertamenti da parte delle guardie ENPA

Le guardie zoofile dell’ENPA possono vigilare e accertare le violazioni in materia di caccia
In tema di caccia, alle guardie zoofile dell’E.n.p.a., alla luce della L. n. 189 del 2004, art. 6 e a seguito della perdita della personalità di diritto pubblico, non può riconoscersi la veste di agenti di polizia giudiziaria, se non rispetto agli animali d’affezione, tra cui non può farsi rientrare la fauna selvatica. Tuttavia, le stesse, quali guardie giurate di un’associazione di protezione ambientale riconosciuta (ex lege), possono esercitare i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nella L. n. 157 del 1992, art. 28, commi 1 e 5, ovvero “possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, l’esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all’art. 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata”, e inoltre possono accertare, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull’attività venatoria, redigere verbali, conformi alla legislazione vigente, in cui devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, dovendo trasmetterli all’Ente da cui dipendono e all’Autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti (Cassazione penale, sezione III, sentenza 17 febbraio 2021, n. 6146).
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