Condominio rumoroso: gravi difetti costruttivi e azione dell’amministratore
Del caso si era occupato il Tribunale di Pordenone che aveva accolto la domanda del condominio, condannando l’impresa costruttrice dell’edificio condominiale al risarcimento dei danni per la cattiva insonorizzazione del fabbricato. La sentenza veniva confermata in appello, e l’impresa ricorreva in Cassazione sostenendo il difetto di legittimazione attiva dell’amministratore e l’inapplicabilità della normativa sull’inquinamento acustico.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 7875 del 19.3.2021, ha statuito che l’inadeguata insonorizzazione delle parti comuni che si rifletta negativamente sulle singole unità immobiliari costituisce un grave difetto dell’edificio ex art. 1669 c.c., e l’amministratore ha il potere di agire in giudizio a tutela degli interessi della collettività condominiale.
In altre parole la mancanza di potere fono-isolante di pareti divisorie, solai e facciata consente sia all’amministratore sia ai singoli condomini di pretendere il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa costruttrice.
A tale scopo il giudice può utilizzare come punto di riferimento la normativa in materia di inquinamento acustico, sebbene la stessa non trovi applicazione diretta ai rapporti tra privati: criterio fattuale di riferimento per determinare lo stato dell’arte esigibile all’epoca di realizzazione del fabbricato al fine di verificare la sussistenza dei gravi difetti di insonorizzazione agli effetti dell’art. 1669 c.c.



