Affidamento e diritto del minore alla continuità affettiva: vale anche in caso di legame di fatto?
Per la Corte di Cassazione (ord. n. 35537 del 19.12.2023) gli affidatari non sono legittimati ad agire per chiedere il mantenimento della continuità affettiva, né a maggior ragione lo sono coloro che, non investiti da un formale provvedimento di affidamento, alleghino la sussistenza di un mero rapporto di fatto con il minore.
Il mantenimento della continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento extrafamiliare è subordinato alla valutazione, in concreto, della sua rispondenza al miglior interesse del minore.
L’interruzione ingiustificata, da parte di chi esercita sul minore responsabilità parentali, dei rapporti di fatto significativi instaurati dal minore con soggetti non legati da consanguineità, è riconducibile alla ipotesi di condotta pregiudizievole di cui all’art 333 c.c. in relazione alla quale, se accertata, il giudice, su istanza dei soli soggetti indicati nell’art 336 c.c. (genitori, parenti, il curatore speciale o il pubblico ministero) può adottare i provvedimenti convenienti nell’interesse del minore.
I soggetti non compresi nell’elenco contenuto nell’art. 336 c.c. possono tuttavia sollecitare, a tutela dei diritti e degli interessi del minore, l’iniziativa del pubblico ministero.