La famiglia nel bosco: la deprivazione socio-culturale ha ricadute pregiudizievoli sullo sviluppo dei figli. Tribunale per i Minorenni de L’Aquila, ord. 20 novembre 2025





E’ il caso di un padre divorziato che impugnava il provvedimento con cui veniva obbligato a corrispondere il mantenimento alla figlia maggiorenne. La ragazza lavorava con contratto a tempo determinato per alcuni anni percependo € 670 di stipendio e, una volta cessato il rapporto lavorativo per scadenza del termine, percepiva la NASpI.
La Suprema Corte (sentenza n. 8892 del 4.4.2024) ha accolto il motivo di ricorso del padre. Secondo la Cassazione infatti, la sentenza gravata ha errato nell’aver escluso il raggiungimento dell’indipendenza economica della figlia solo sulla base della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e senza aver attribuito rilievo alla percezione della NASpI.
Già in passato la giurisprudenza ha ritenuto che lo svolgimento di un’attività retribuita, benché svolta in forza di un contratto a tempo determinato, possa rappresentare un elemento indicatore della capacità del figlio di procurarsi una fonte di reddito. Pertanto, la cessazione del rapporto di lavoro (o il cattivo andamento dello stesso) non determina la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento.

Secondo una recente sentenza della Cassazione (n.19069 del 11.7.2024) il pernottamento di un bambino di età inferiore ai tre anni presso il padre non è permesso, pur avendo i giudici di merito disposto l’affidamento condiviso. La tenera età del bambino e le sue specifiche necessità di cura non sarebbero compatibili con il pernotto lontano dalla madre. Nel caso concreto, al momento dell’avvio del giudizio, il bambino aveva solo sedici mesi ed era allattato al seno.
Il tema è di fatto controverso e la stessa Suprema Corte, in passato, si è pronunciata diversamente. Nel 2020, con riferimento ad un caso riguardante un bimbo che aveva meno di due anni, si affermò il diritto a dormire anche a casa del padre. La madre si era opposta al pernotto presso il padre sostenendo che il figlio fosse ancora troppo piccolo per staccarsi da lei e che manifestasse disagio ogni volta che accadeva, circostanze che tuttavia la Corte non ha valorizzato.

E’ il caso di una signora che, dopo la separazione dal marito, chiedeva di trasferirsi con i tre figli da Napoli a Pordenone avendo ricevuto un’ottima offerta di lavoro. Il Tribunale di Napoli accoglieva la richiesta mantenendo l’affido condiviso dei minori e la Corte d’Appello confermava tale decisione.
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 12282 del 7.5.2024) al contrario ha sancito che il trasferimento dei figli minori a notevole distanza dal padre costituisce violazione del diritto alla bigenitorialità in quanto la considerevole lontananza tra le due città non permetterebbe adeguate frequentazioni con l’altro genitore e ciò in violazione dell’art. 337ter c.c. in forza del quale il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

https://www.studiocataldi.it/articoli/46771-i-figli-dei-separati-restano-dove-si-trovano.asp
Per la Corte di Cassazione (ord. n. 35537 del 19.12.2023) gli affidatari non sono legittimati ad agire per chiedere il mantenimento della continuità affettiva, né a maggior ragione lo sono coloro che, non investiti da un formale provvedimento di affidamento, alleghino la sussistenza di un mero rapporto di fatto con il minore.
Il mantenimento della continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento extrafamiliare è subordinato alla valutazione, in concreto, della sua rispondenza al miglior interesse del minore.
L’interruzione ingiustificata, da parte di chi esercita sul minore responsabilità parentali, dei rapporti di fatto significativi instaurati dal minore con soggetti non legati da consanguineità, è riconducibile alla ipotesi di condotta pregiudizievole di cui all’art 333 c.c. in relazione alla quale, se accertata, il giudice, su istanza dei soli soggetti indicati nell’art 336 c.c. (genitori, parenti, il curatore speciale o il pubblico ministero) può adottare i provvedimenti convenienti nell’interesse del minore.
I soggetti non compresi nell’elenco contenuto nell’art. 336 c.c. possono tuttavia sollecitare, a tutela dei diritti e degli interessi del minore, l’iniziativa del pubblico ministero.

Interessante pronuncia della Cass. Civ., Sez. Unite (sentenza 27.12.2023 n. 35969) in tema di assegno alla parte che non disponga dei mezzi necessari, al termine dell’unione civile.
Il caso riguarda due persone, una di Mira (VE) e l’altra di Pordenone dapprima conviventi e unite formalmente nel 2016. La coniuge di Venezia aveva scelto di trasferirsi a Pordenone rinunciando al lavoro, ma dopo tre anni avevano deciso di separarsi.
Per la Suprema Corte, in caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto, prevista dall’art. 5, c. 6, L. n. 898/1970, richiamato dall’art. 1, c. 25, L. n. 76/2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 76/2016.
Negare rilevanza alla convivenza di fatto tra persone del medesimo sesso, successivamente sfociata nella costituzione di un’unione civile, per il solo fatto che la relazione ha avuto inizio in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 76/2016, si tradurrebbe inevitabilmente in una violazione dell’art. 8 della CEDU, oltre che in un’ingiustificata discriminazione a danno delle coppie omosessuali, il cui proposito di contrarre un vincolo formale non ha potuto concretizzarsi se non a seguito dell’introduzione della disciplina delle unioni civili, a causa della precedente mancanza di un quadro giuridico idoneo ad assicurare il riconoscimento del relativo status e dei diritti ad esso collegati.



