Diritto di famiglia

La famiglia nel bosco: la deprivazione socio-culturale ha ricadute pregiudizievoli sullo sviluppo dei figli. Tribunale per i Minorenni de L’Aquila, ord. 20 novembre 2025 150 150 Graziella Pascotto

La famiglia nel bosco: la deprivazione socio-culturale ha ricadute pregiudizievoli sullo sviluppo dei figli. Tribunale per i Minorenni de L’Aquila, ord. 20 novembre 2025

Nel link l’ordinanza del Tribunale per i minorenni di L’Aquila del 20.11.2025 che invito a leggere. Non fermatevi alle apparenze, alla superficialità di molta stampa e alla strumentalizzazione della politica. L’osservazione della famiglia è durata a lungo prima dell’adozione del provvedimento tanto contestato.
Va ricordato che i giudici presso il Tribunale per i minorenni hanno il dovere di intervenire tutte le volte in cui esistono concreti e attuali motivi per ritenere compromessi, o anche solo messi a rischio, i diritti fondamentali dei minori, in conseguenza di condotte dei genitori che si dimostrino obiettivamente in contrasto con la tutela di questi diritti. Il maltrattamento dell’infanzia spesso si esprime non solo attraverso condotte violente ma anche in forme di trascuratezza gravi e protratte nel tempo che, secondo quanto gli specialisti della tutela dell’infanzia hanno ampiamente provato, costituiscono causa di danni gravi e irreversibili allo sviluppo psicofisico di un bambino, meno espliciti ma spesso anche più pervasivi. In questa vicenda sono i questione diritti fondamentali dell’infanzia come quello alla salute e alla stessa integrità psicofisica, all’educazione e alla vita di relazione coi i coetanei. L’allontanamento è stato disposto secondo criteri di gradualità ed ha costituito extrema ratio dovuta all’inefficacia dei rimedi precedenti, dal momento che la decisione del 20.11 è stata adottata dopo un periodo di osservazione e sostegno, protrattosi oltre un anno, durante il quale le prescrizioni del Tribunale sono state sistematicamente disattese dai genitori.
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Accordo patrimoniale sugli effetti della separazione: la Cassazione dice sì perché è contratto atipico con condizione sospensiva 150 150 Graziella Pascotto

Accordo patrimoniale sugli effetti della separazione: la Cassazione dice sì perché è contratto atipico con condizione sospensiva

La novità non è di poco conto. Dopo aver ripetutamente ribadito la nullità degli accordi prematrimoniali nell’ordinamento italiano per illiceità della causa in virtù dell’indisponibilità dei diritti derivanti dal matrimonio, la Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 20415 del 21.7.2025 è tornata sul tema della validità di tali accordi (si tratta di quei contratti stipulati tra due persone prima di contrarre matrimonio, con lo scopo di regolamentare anticipatamente gli aspetti patrimoniali e personali in caso di futura crisi coniugale) affermandone la validità anche se contratti durante il matrimonio.
La Suprema Corte ha dunque ritenuto legittima una scrittura privata nella quale i coniugi avevano stabilito che, in caso di separazione, il marito avrebbe riconosciuto alla moglie una determinata somma di denaro in considerazione dell’apporto dato dalla donna al benessere della famiglia ed al pagamento del mutuo per la ristrutturazione di un immobile solo a lui intestato, mentre la moglie avrebbe rinunciato, in favore del coniuge, ad alcuni beni mobili.
Nella motivazione della sentenza, la Corte qualifica il patto tra coniugi come contratto atipico con condizione sospensiva lecita. Non più, quindi, un patto radicalmente nullo ma una forma negoziale espressiva dell’autonomia privata, purché rispettosa dei limiti imposti dall’ordinamento: tali accordi sono legittimi quando il fallimento del matrimonio non è la causa dell’accordo, ma rappresenta solo un evento futuro e incerto. Il patto sarà valido laddove preveda obblighi economici da adempiere solo nel caso in cui si verifichi la separazione o il divorzio, purché questi obblighi siano proporzionati e non ledano diritti indisponibili.
L’apertura infatti non è assoluta. Restano fuori le decisioni sui figli minori (affidamento, assegno di mantenimento) per le quali è necessario il controllo giurisdizionale.
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Due mamme, congedo di paternità per la madre intenzionale 150 150 Graziella Pascotto

Due mamme, congedo di paternità per la madre intenzionale

La Corte costituzionale con la sentenza n. 115 depositata oggi ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
La Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute come genitori di un minore legittimamente attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita svolte all’estero conformemente alla lex loci. Costoro, infatti, ha osservato la Corte, condividendo un progetto di genitorialità, hanno assunto, al pari della coppia eterosessuale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle esigenze del minore che l’ordinamento considera inscindibilmente legati all’esercizio della responsabilità genitoriale. L’orientamento sessuale, ha precisato la Consulta, non incide di per sé sulla idoneità all’assunzione di tale responsabilità. Risponde all’interesse del minore, che ha carattere di centralità nell’ordinamento nazionale e sovranazionale, vedersi riconoscere lo stato di figlio della madre biologica, che lo ha partorito, e di quella intenzionale, che abbiano condiviso l’impegno di cura nei suoi confronti. Il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori è riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (artt. 315-bis e 337-ter c.c.) nonché da una serie di strumenti internazionali e dell’Unione europea. Con riguardo, in particolare, alla provvidenza in questione, osserva la Corte, viene in rilievo l’esigenza di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro, in coerenza con la finalità di favorire l’esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari, in un processo di progressiva valorizzazione dell’aspetto funzionale della genitorialità, identico nelle formazioni costituite da coppie omosessuali ed eterosessuali. Ed è ben possibile, conclude la Corte, identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella che è la figura paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica e quella intenzionale, che ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato e vi partecipa attivamente.
Casa familiare dopo la separazione: conta solo l’interesse del figlio 150 150 Graziella Pascotto

Casa familiare dopo la separazione: conta solo l’interesse del figlio

La Corte di Cassazione (ord. 14460 del 30.5.2025) nel contesto di una crisi coniugale in cui la donna, prima della separazione, aveva lasciato la casa familiare con la figlia minore per trasferirsi presso la madre, nel regolare il godimento della casa familiare ha disposto che si debba tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l’abitazione in cui quest’ultimo ha vissuto, quando la famiglia era unita, deve essere di regola assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, salvo diversa soluzione che meglio tuteli il minorе.
Nel caso concreto è stata respinta la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla madre, genitore collocatario, poiché il trasferimento della minore presso l’ex casa coniugale non era una soluzione confacente al suo interesse. Ciò per due ragioni: da un lato la traumatica recisione di tutte le abitudini di vita domestica e affettiva stante il forte affetto per la nonna materna, consolidatosi per il lungo tempo trascorso presso di lei; dall’altro il trasferimento nella casa coniugale, l’avrebbe esposta nuovamente alla conflittualità tra la madre e la nonna paterna residente nella stessa palazzina, che era stata così accesa da determinare, secondo la stessa ricorrente, la crisi e l’allontanamento dalla casa coniugale.
Casa familiare dopo la separazione: conta solo l'interesse del figlio
Il figlio maggiorenne percettore di NASpI ha diritto al mantenimento? 150 150 Graziella Pascotto

Il figlio maggiorenne percettore di NASpI ha diritto al mantenimento?

E’ il caso di un padre divorziato che impugnava il provvedimento con cui veniva obbligato a corrispondere il mantenimento alla figlia maggiorenne. La ragazza lavorava con contratto a tempo determinato per alcuni anni percependo € 670 di stipendio e, una volta cessato il rapporto lavorativo per scadenza del termine, percepiva la NASpI.

La Suprema Corte (sentenza n. 8892 del 4.4.2024) ha accolto il motivo di ricorso del padre. Secondo la Cassazione infatti, la sentenza gravata ha errato nell’aver escluso il raggiungimento dell’indipendenza economica della figlia solo sulla base della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e senza aver attribuito rilievo alla percezione della NASpI.

Già in passato la giurisprudenza ha ritenuto che lo svolgimento di un’attività retribuita, benché svolta in forza di un contratto a tempo determinato, possa rappresentare un elemento indicatore della capacità del figlio di procurarsi una fonte di reddito. Pertanto, la cessazione del rapporto di lavoro (o il cattivo andamento dello stesso) non determina la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento.

https://www.altalex.com/documents/news/2024/10/22/figlio-maggiorenne-percettore-naspi-diritto-mantenimento

Il padre separato non può trascorrere le notti con il figlio che ha meno di 3 anni 150 150 Graziella Pascotto

Il padre separato non può trascorrere le notti con il figlio che ha meno di 3 anni

Secondo una recente sentenza della Cassazione (n.19069 del 11.7.2024) il pernottamento di un bambino di età inferiore ai tre anni presso il padre non è permesso, pur avendo i giudici di merito disposto l’affidamento condiviso. La tenera età del bambino e le sue specifiche necessità di cura non sarebbero compatibili con il pernotto lontano dalla madre. Nel caso concreto, al momento dell’avvio del giudizio, il bambino aveva solo sedici mesi ed era allattato al seno.

Il tema è di fatto controverso e la stessa Suprema Corte, in passato, si è pronunciata diversamente. Nel 2020, con riferimento ad un caso riguardante un bimbo che aveva meno di due anni, si affermò il diritto a dormire anche a casa del padre. La madre si era opposta al pernotto presso il padre sostenendo che il figlio fosse ancora troppo piccolo per staccarsi da lei e che manifestasse disagio ogni volta che accadeva, circostanze che tuttavia la Corte non ha valorizzato.

https://www.altalex.com/documents/news/2024/08/12/padre-separato-non-puo-trascorrere-notti-con-figlio-minore-3-anni

I figli dei separati restano dove si trovano 150 150 Graziella Pascotto

I figli dei separati restano dove si trovano

E’ il caso di una signora che, dopo la separazione dal marito, chiedeva di trasferirsi con i tre figli da Napoli a Pordenone avendo ricevuto un’ottima offerta di lavoro. Il Tribunale di Napoli accoglieva la richiesta mantenendo l’affido condiviso dei minori e la Corte d’Appello confermava tale decisione.

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 12282 del 7.5.2024) al contrario ha sancito che il trasferimento dei figli minori a notevole distanza dal padre costituisce violazione del diritto alla bigenitorialità in quanto la considerevole lontananza tra le due città non permetterebbe adeguate frequentazioni con l’altro genitore e ciò in violazione dell’art. 337ter c.c. in forza del quale il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

https://www.studiocataldi.it/articoli/46771-i-figli-dei-separati-restano-dove-si-trovano.asp

Affidamento e diritto del minore alla continuità affettiva: vale anche in caso di legame di fatto? 150 150 Graziella Pascotto

Affidamento e diritto del minore alla continuità affettiva: vale anche in caso di legame di fatto?

Per la Corte di Cassazione (ord. n. 35537 del 19.12.2023) gli affidatari non sono legittimati ad agire per chiedere il mantenimento della continuità affettiva, né a maggior ragione lo sono coloro che, non investiti da un formale provvedimento di affidamento, alleghino la sussistenza di un mero rapporto di fatto con il minore.

Il mantenimento della continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento extrafamiliare è subordinato alla valutazione, in concreto, della sua rispondenza al miglior interesse del minore.

L’interruzione ingiustificata, da parte di chi esercita sul minore responsabilità parentali, dei rapporti di fatto significativi instaurati dal minore con soggetti non legati da consanguineità, è riconducibile alla ipotesi di condotta pregiudizievole di cui all’art 333 c.c. in relazione alla quale, se accertata, il giudice, su istanza dei soli soggetti indicati nell’art 336 c.c. (genitori, parenti, il curatore speciale o il pubblico ministero) può adottare i provvedimenti convenienti nell’interesse del minore.

I soggetti non compresi nell’elenco contenuto nell’art. 336 c.c. possono tuttavia sollecitare, a tutela dei diritti e degli interessi del minore, l’iniziativa del pubblico ministero.

https://www.altalex.com/documents/news/2024/01/16/affidamento-diritto-minore-continuita-affettiva-vale-anche-in-caso-di-legame-di-fatto

Assegno post-unione civile: rileva anche la precedente convivenza 150 150 Graziella Pascotto

Assegno post-unione civile: rileva anche la precedente convivenza

Interessante pronuncia della Cass. Civ., Sez. Unite (sentenza 27.12.2023 n. 35969) in tema di assegno alla parte che non disponga dei mezzi necessari, al termine dell’unione civile.

Il caso riguarda due persone, una di Mira (VE) e l’altra di Pordenone dapprima conviventi e unite formalmente nel 2016. La coniuge di Venezia aveva scelto di trasferirsi a Pordenone rinunciando al lavoro, ma dopo tre anni avevano deciso di separarsi.

Per la Suprema Corte, in caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto, prevista dall’art. 5, c. 6, L. n. 898/1970, richiamato dall’art. 1, c. 25, L. n. 76/2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 76/2016.

Negare rilevanza alla convivenza di fatto tra persone del medesimo sesso, successivamente sfociata nella costituzione di un’unione civile, per il solo fatto che la relazione ha avuto inizio in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 76/2016, si tradurrebbe inevitabilmente in una violazione dell’art. 8 della CEDU, oltre che in un’ingiustificata discriminazione a danno delle coppie omosessuali, il cui proposito di contrarre un vincolo formale non ha potuto concretizzarsi se non a seguito dell’introduzione della disciplina delle unioni civili, a causa della precedente mancanza di un quadro giuridico idoneo ad assicurare il riconoscimento del relativo status e dei diritti ad esso collegati.

https://www.pordenonetoday.it/cronaca/divorzio-cassazione-assegno-mantenimento-unioni-civili-29-dicembre-2023.html

Separazione e divorzio insieme: possibile il cumulo anche nei procedimenti consensuali 150 150 Graziella Pascotto

Separazione e divorzio insieme: possibile il cumulo anche nei procedimenti consensuali

La Corte di Cassazione (ordinanza 16.10.2023 n. 28727) ha sancito che è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le norme sul procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473- bis ss. c.p.c.) hanno fin da subito sollevato dubbi interpretativi sulla possibilità per i coniugi di proporre, all’interno di un unico procedimento in forma congiunta, tanto la domanda di separazione quanto quella di divorzio.
La Riforma Cartabia ha disciplinato questa possibilità solo per i giudizi contenziosi con l’art. 473 bis 49 c.p.c. e a seguito di richiesta pregiudiziale del Tribunale di Treviso, la Suprema Corte ha confermato che tale novità procedurale è in effetti ammissibile anche nel caso di domanda congiunta.
La domanda di divorzio, resterà in ogni caso procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa).
Divorzio