Diritto di famiglia

Affidamento e diritto del minore alla continuità affettiva: vale anche in caso di legame di fatto? 150 150 Graziella Pascotto

Affidamento e diritto del minore alla continuità affettiva: vale anche in caso di legame di fatto?

Per la Corte di Cassazione (ord. n. 35537 del 19.12.2023) gli affidatari non sono legittimati ad agire per chiedere il mantenimento della continuità affettiva, né a maggior ragione lo sono coloro che, non investiti da un formale provvedimento di affidamento, alleghino la sussistenza di un mero rapporto di fatto con il minore.

Il mantenimento della continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento extrafamiliare è subordinato alla valutazione, in concreto, della sua rispondenza al miglior interesse del minore.

L’interruzione ingiustificata, da parte di chi esercita sul minore responsabilità parentali, dei rapporti di fatto significativi instaurati dal minore con soggetti non legati da consanguineità, è riconducibile alla ipotesi di condotta pregiudizievole di cui all’art 333 c.c. in relazione alla quale, se accertata, il giudice, su istanza dei soli soggetti indicati nell’art 336 c.c. (genitori, parenti, il curatore speciale o il pubblico ministero) può adottare i provvedimenti convenienti nell’interesse del minore.

I soggetti non compresi nell’elenco contenuto nell’art. 336 c.c. possono tuttavia sollecitare, a tutela dei diritti e degli interessi del minore, l’iniziativa del pubblico ministero.

https://www.altalex.com/documents/news/2024/01/16/affidamento-diritto-minore-continuita-affettiva-vale-anche-in-caso-di-legame-di-fatto

Assegno post-unione civile: rileva anche la precedente convivenza 150 150 Graziella Pascotto

Assegno post-unione civile: rileva anche la precedente convivenza

Interessante pronuncia della Cass. Civ., Sez. Unite (sentenza 27.12.2023 n. 35969) in tema di assegno alla parte che non disponga dei mezzi necessari, al termine dell’unione civile.

Il caso riguarda due persone, una di Mira (VE) e l’altra di Pordenone dapprima conviventi e unite formalmente nel 2016. La coniuge di Venezia aveva scelto di trasferirsi a Pordenone rinunciando al lavoro, ma dopo tre anni avevano deciso di separarsi.

Per la Suprema Corte, in caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto, prevista dall’art. 5, c. 6, L. n. 898/1970, richiamato dall’art. 1, c. 25, L. n. 76/2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 76/2016.

Negare rilevanza alla convivenza di fatto tra persone del medesimo sesso, successivamente sfociata nella costituzione di un’unione civile, per il solo fatto che la relazione ha avuto inizio in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 76/2016, si tradurrebbe inevitabilmente in una violazione dell’art. 8 della CEDU, oltre che in un’ingiustificata discriminazione a danno delle coppie omosessuali, il cui proposito di contrarre un vincolo formale non ha potuto concretizzarsi se non a seguito dell’introduzione della disciplina delle unioni civili, a causa della precedente mancanza di un quadro giuridico idoneo ad assicurare il riconoscimento del relativo status e dei diritti ad esso collegati.

https://www.pordenonetoday.it/cronaca/divorzio-cassazione-assegno-mantenimento-unioni-civili-29-dicembre-2023.html

Separazione e divorzio insieme: possibile il cumulo anche nei procedimenti consensuali 150 150 Graziella Pascotto

Separazione e divorzio insieme: possibile il cumulo anche nei procedimenti consensuali

La Corte di Cassazione (ordinanza 16.10.2023 n. 28727) ha sancito che è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le norme sul procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473- bis ss. c.p.c.) hanno fin da subito sollevato dubbi interpretativi sulla possibilità per i coniugi di proporre, all’interno di un unico procedimento in forma congiunta, tanto la domanda di separazione quanto quella di divorzio.
La Riforma Cartabia ha disciplinato questa possibilità solo per i giudizi contenziosi con l’art. 473 bis 49 c.p.c. e a seguito di richiesta pregiudiziale del Tribunale di Treviso, la Suprema Corte ha confermato che tale novità procedurale è in effetti ammissibile anche nel caso di domanda congiunta.
La domanda di divorzio, resterà in ogni caso procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa).
Divorzio
I nonni possono adottare il nipote anche se i genitori sono in vita 150 150 Graziella Pascotto

I nonni possono adottare il nipote anche se i genitori sono in vita

E’ il caso dei nonni che adivano il Tribunale di Roma per ottenere l’adozione, ex art. 44 lett. d) l. n. 184/1983, della nipote di cui erano già affidatari e di cui si prendevano cura dalla nascita. Il nonno ne era stato nominato tutore e il Tribunale aveva già dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale dei genitori della ragazza.
Il ricorso veniva tuttavia respinto anche in sede di appello
perché ai sensi dell’art. 44 lett. a) l. n. 184/1983, il minore può essere adottato da persone unite da vincolo di parentela fino al sesto grado, ma solo nel caso in cui l’adottando sia orfano di padre e di madre.
La Corte di Cassazione (ord. n. 23173 del 31.7.2023) ha invece statuito che i parenti del minore, “i quali prestino a quest’ultimo l’assistenza materiale e morale che i genitori non sono più in grado di offrire e risultino all’uopo idonei, è consentita la possibilità dell’adozione cd. mite, a ciò non ostando la previsione di cui alla lett. a) del medesimo articolo, in conformità al principio ispiratore di tutta la disciplina, finalizzato all’effettiva realizzazione del preminente interesse del minore, da valutarsi, secondo l’evoluzione del diritto vivente, con riguardo all’esigenza di favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e coloro che già si prendono cura di lui e di garantirgli una tutela giuridica più incisiva, corrispondente alla condizione dell’adottato in casi particolari, che è equiparabile allo “status” di figlio minore.”
Mantenimento da parte dei nonni: quando sorge l’obbligo? 150 150 Graziella Pascotto

Mantenimento da parte dei nonni: quando sorge l’obbligo?

L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli.
Nel caso in esame, sussistevano i presupposti per ritenere l’obbligo degli ascendenti, in ragione della complessiva considerazione delle condizioni economiche dei genitori e dei loro comportamenti. In particolare, il comportamento del padre, non solo elusivo, ma anche doloso, posto che era stato condannato in sede penale, e che restando di fatto irreperibile, era venuto meno non solo a doveri di mantenimento ma anche a quelli di cura, educazione ed istruzione che di conseguenza gravavano per intero sulla madre, capace di una produzione reddituale inadeguata al mantenimento dei minori (Cassazione Civile ord. n. 13345 del 16.5.2023).
La Cassazione chiarisce quando sorge l'obbligo dei nonni a mantenere i nipoti
Diritto alla frequentazione del cane dopo la fine della relazione di fatto: a chi spetta? 150 150 Graziella Pascotto

Diritto alla frequentazione del cane dopo la fine della relazione di fatto: a chi spetta?

La Corte di Cassazione (ord. 24.3.2023, n. 8459) si è pronunciata sull’affidamento e le visite di un cane dopo la fine di una relazione di fatto.
Il Tribunale di Padova aveva riconosciuto la proprietà del cane in capo all’uomo, ma aveva disposto, nell’interesse dell’animale, il diritto della donna alla sua frequentazione.
La Corte d’Appello di Venezia, su impugnazione dell’uomo, respingeva del tutto le richieste della donna che si rivolgeva alla Cassazione.
Per la Suprema Corte il diritto di frequentazione dell’animale d’affezione, acquistato dalla coppia durante una breve relazione durata 4 mesi, non può trovare accoglimento in mancanza di prove che dimostrino l’esistenza di un legame affettivo consolidato e stabile con il cane. Tale prova risulta esclusa a causa della brevità della relazione con l’animale, nonché dalla mancanza di prove circa la sussistenza di una comproprietà dell’animale con l’ex partner.
Cassazione: affido del cane a lui se lei non prova un legame affettivo
Si possono costringere i minori a vedere i nonni? 150 150 Graziella Pascotto

Si possono costringere i minori a vedere i nonni?

E’ il caso di una famiglia con rapporti molto difficili tra i genitori di due minori e i nonni e lo zio paterni che si erano rivolti al Giudice per vedere i nipotini.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello accoglievano la loro domanda essendo stato accertato, all’esito della consulenza tecnica d’ufficio svolta dal tribunale, che non sussisteva un reale pregiudizio per i minori nel passare del tempo con i nonni e lo zio apparsi in corso di CTU sinceramente legati ai nipoti.
Per la Corte di Cassazione (ord. 2881 del 31.1.2023), al contrario, non basta “l’insussistenza di un reale pregiudizio nel passare del tempo con nonni e zio” per imporne la frequentazione. Piuttosto, andrà accertato se gli ascendenti sappiano “prendere fruttuosamente parte attiva alla vita dei nipoti attraverso la costruzione di un rapporto relazionale ed affettivo e in maniera tale da favorire il sano ed equilibrato sviluppo della loro personalità”. Quindi, nessuna costrizione: il diritto dei nonni a frequentare i nipoti minorenni non può prevalere sull’interesse degli stessi bambini che manifestano contrarietà a tale relazione e non possono essere costretti, da provvedimenti del giudice, a frequentare gli ascendenti in base alla considerazione che non ne trarrebbero comunque un pregiudizio.
La collocazione in Cig legittima la revoca dell’assegno di mantenimento? 150 150 Graziella Pascotto

La collocazione in Cig legittima la revoca dell’assegno di mantenimento?

Con l’ordinanza n. 36800 pubblicata il 15.12.2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sui presupposti in presenza dei quali è possibile per il giudice dichiarare la cessazione dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli affidati alla madre.
In particolare, nel caso concreto, ha confermato quanto deciso dalla Corte d’Appello: la collocazione in cassa integrazione (CIG) del ricorrente non era da considerare un fatto nuovo legittimante la revoca del suddetto assegno di mantenimento poiché, rispetto al giugno 2020, quando venne emesso, su accordo delle parti, il provvedimento di collocamento dei minori presso la madre, che fissava a carico del ricorrente l’assegno di contribuzione al mantenimento di € 400,00, non era emersa la prova della diminuzione dei redditi del ricorrente.
Quest’ultimo non aveva dimostrato i redditi percepiti prima e quelli percepiti nei mesi successivi.
Cassazione: obbligo di mantenimento dei figli anche se il padre è in cassa integrazione
Assegno divorzile: quanto contano le dichiarazioni dei redditi? 150 150 Graziella Pascotto

Assegno divorzile: quanto contano le dichiarazioni dei redditi?

Con due recenti ordinanze in tema di calcolo dell’assegno di divorzio (n. 32644/ e n. 33381/2022), la Corte di Cassazione ha indicato, tra i parametri di cui tener conto, lo squilibrio economico degli ex coniugi e il ruolo familiare ricoperto dal richiedente senza che le dichiarazioni dei redditi delle parti possano ritenersi sufficienti come base per il calcolo stesso.
Nel primo caso la Suprema Corte ha respinto la richiesta di assegno avanzata dalla ex moglie mancando lo squilibrio economico tra i coniugi. La donna svolgeva infatti un’attività molto redditizia in grado di assicurarle un buon tenore di vita ma che non emergeva dalle dichiarazioni dei redditi presentate. Ne è derivata l’inattendibilità della documentazione e la conferma dell’indipendenza economica della signora.
Nel secondo caso, la Corte ha respinto il ricorso del marito, il quale si era sempre opposto al riconoscimento del mantenimento alla ex moglie nonostante fosse evidente la sua non autosufficienza economica e ciò pur mancando la produzione delle dichiarazioni dei redditi della donna. Tale circostanza infatti non si traduce nella presunzione dell’insussistenza delle condizioni per ottenere l’assegno ma onera il giudice del dovere di motivare, anche sulla base di elementi presuntivi, sull’esistenza della disparità di redditi, di patrimoni e dell’effettivo tenore di vita.
Assegno di divorzio: le dichiarazioni dei redditi non bastano
Fondo per genitori separati e divorziati per la continuità del mantenimento 150 150 Graziella Pascotto

Fondo per genitori separati e divorziati per la continuità del mantenimento

Il 26.10.2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM dello scorso 23.8.2022 denominato ”Definizione dei criteri e delle modalità per la verifica dei presupposti e per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento”.
Si tratta del c.d. bonus genitori separati che può arrivare sino a € 800.
Per accedere al bonus è necessario avere un reddito inferiore o uguale a € 8.174 nell’anno in cui si chiede il sostegno. Inoltre, il richiedente deve dimostrare di aver subito una riduzione o una sospensione dell’attività lavorativa a partire dal 8.3.2020 di almeno 90 giorni o, in alternativa, un calo del reddito di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020.
Tale bonus sarà erogato esclusivamente ai genitori che tra 8.3.2020 e il 31.3.2022 non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento oppure lo hanno ricevuto solo parzialmente.
Il contributo avrà una durata di un anno e sarà erogato anche ai genitori separati aventi figli maggiorenni ma con handicap grave.
Per accedere al contributo, il beneficiario dovrà presentare un’istanza mediante avviso pubblico del Dipartimento per le politiche della famiglia, sul sito istituzionale www.famiglia.gov.it.
Contributi per genitori separati e divorziati: pubblicato il DPCM