Diritto del lavoro

Infortunio in smart working: l’Inail rimborsa anche le spese mediche private 150 150 Graziella Pascotto

Infortunio in smart working: l’Inail rimborsa anche le spese mediche private

Il Tribunale di Padova (sentenza n. 462 dell’8.5.2025 resa nota in questi giorni), ha dichiarato cessata la materia del contendere dando ragione alla ricorrente, relativamente alla qualificazione dell’infortunio sul lavoro occorsole durante il periodo della pandemia Covid, mentre svolgeva la propria attività lavorativa in modalità smart-working.
Nel corso dello smart working, la lavoratrice era stata vittima di una caduta che le aveva provocato lesioni per le quali si era reso necessario un intervento chirurgico e il successivo ricovero.
INAIL riconosceva alla lavoratrice, sulla base di un accordo, un’invalidità del 9% – da qui la cessazione della materia del contendere, ma non il rimborso delle spese mediche private sostenendo che non fossero giustificate da un’impossibilità o insufficienza documentata del percorso pubblico.
Il Tribunale di Padova ha invece accolto le richieste della lavoratrice, riconoscendole il rimborso integrale delle spese sostenute.
La sentenza del Tribunale di Padova suggerisce una linea interpretativa favorevole al riconoscimento delle spese mediche private quando risultano strumentali alla difesa del lavoratore, la prestazione pubblica non è fruibile in tempi compatibili con le esigenze del processo, l’accertamento privato è indispensabile per avviare o sostenere l’azione giudiziaria.
Il Giudice ha riconosciuto la congruità delle spese mediche sostenute privatamente e anche la loro necessità ai fini della difesa, ribadendo che l’accesso alla giustizia deve essere garantito senza ostacoli derivanti dai ritardi del sistema pubblico.

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Fuma in azienda: no al licenziamento della dipendente senza un pericolo concreto 150 150 Graziella Pascotto

Fuma in azienda: no al licenziamento della dipendente senza un pericolo concreto

Fumare in azienda non è sufficiente per giustificare il licenziamento disciplinare se il datore di lavoro non dimostra che da tale condotta derivi un reale pericolo per persone, impianti o materiali.
Il recesso è legittimo solo se sussiste la concreta pericolosità della condotta posta in essere dal dipendente, diversamente si tratterà di “insussistenza del fatto contestato”.
Questo è quanto precisato dalla Cassazione, Sezione Lavoro, nell’ordinanza 14.4.2025, n. 9743.
E’ il caso di una lavoratrice sorpresa a fumare in un bagno interno all’azienda, situato in un reparto qualificato come area a rischio secondo il DVR aziendale. La contestazione disciplinare e la lettera di licenziamento facevano riferimento all’art. 54, c. 2, lett. c) del CCNL Gomma e Plastica, che prevede il licenziamento per infrazioni gravemente colpose potenzialmente pericolose.
La Corte d’Appello di Venezia aveva considerato a mezzo di consulenza tecnica l’assenza di un pericolo concreto ed attuale per persone, impianti o materiali, pertanto la condotta della dipendente, anche se vietata, non ne giustificava il licenziamento.
La Suprema Corte ha confermato tale decisione.
Fuma in azienda: no al licenziamento della dipendente senza un pericolo  concreto
Dipendente fa pause non autorizzate: legittimo il ricorso all’investigatore privato 150 150 Graziella Pascotto

Dipendente fa pause non autorizzate: legittimo il ricorso all’investigatore privato

La Corte di Cassazione Sez. lavoro (ord. 24.10.2024 n. 27610) ha confermato la legittimità del licenziamento, ritenendo corretta l’interpretazione della Corte territoriale circa la proporzionalità della sanzione e la legittimità dei controlli investigativi.

La L. 20.5.1970 n. 300 esclude che l’agenzia investigativa possa essere incaricata per controllare l’adempimento o meno dell’obbligazione contrattuale del lavoratore.

Tuttavia, il datore di lavoro può rivolgersi ad un investigatore anche per il solo sospetto che vi siano illeciti non riconducibili al mero inadempimento della prestazione.

Nessuna violazione dello Statuto dei Lavoratori in quanto le indagini sarebbero finalizzate a verificare l’esistenza di condotte illecite e non il mero inadempimento della prestazione contrattuale.

Il detective può essere assunto per svolgere indagini al fine di tutelare la reputazione dell’azienda, rilevante quanto l’elemento patrimoniale.

La sentenza ha sottolineato l’importanza del vincolo fiduciario nel rapporto di lavoro, soprattutto per ruoli apicali e che le condotte del lavoratore, consistenti in lunghe pause non giustificate e false attestazioni, arrecavano pregiudizio non solo patrimoniale ma anche reputazionale all’azienda datrice di lavoro.

https://www.altalex.com/documents/news/2024/11/13/dipendente-fa-pause-non-autorizzate-legittimo-ricorso-investigatore-privato

Posiziona male la scala e cade: niente risarcimento se il danneggiato è imprudente 150 150 Graziella Pascotto

Posiziona male la scala e cade: niente risarcimento se il danneggiato è imprudente

E’ il caso di una donna che incarica un conoscente di raccogliere la frutta dal suo albero di susine e di trattenerne per sé la maggior parte come compenso. L’uomo appoggia la scala su un ramo secondario che, non reggendo il peso, cede e il malcapitato cade rovinosamente riportando molteplici lesioni. L’uomo agisce in giudizio contro la proprietaria del giardino deducendo la sussistenza di un rapporto di lavoro con la conseguente violazione delle norme sulla sicurezza (ex d.lgs. 81/2008) e, poi, invoca la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.

La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, (ord. 21.5.2024, n. 14041) ha respinto il ricorso ricordando che la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva e il custode, per liberarsi, deve allegare il caso fortuito, che può consistere nel fatto naturale del terzo ma anche nella condotta del danneggiato. Nel caso di specie, è stato accertato che l’uomo si sia appoggiato ad un ramo non saldo, inidoneo a sostenere il suo peso e quello della scala, quest’ultima posizionata in prossimità di una rampa ove era maggiore il rischio di precipitare.

Un simile comportamento appare gravemente negligente anche in considerazione della circostanza che il danneggiato conosceva il luogo per avervi raccolto la frutta in passato e per essere aduso allo svolgimento di lavori di particolare pericolosità (essendo un operaio edile).

https://www.altalex.com/documents/news/2024/07/29/posiziona-male-scala-cade-niente-risarcimento-danneggiato-imprudente

No del Garante Privacy all’uso del riconoscimento facciale per controllo presenze   150 150 Graziella Pascotto

No del Garante Privacy all’uso del riconoscimento facciale per controllo presenze  

Il riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro viola la privacy dei dipendenti. Non esiste al momento alcuna norma che consenta l’uso di dati biometrici, come prevede il Regolamento, per svolgere una tale attività. Per questo motivo il Garante privacy ha sanzionato cinque società – impegnate a vario titolo presso lo stesso sito di smaltimento dei rifiuti – con sanzioni rispettivamente di 70mila, 20mila, 6mila, 5mila e 2mila euro, per aver trattato in modo illecito i dati biometrici di un numero elevato di lavoratori.

L’Autorità, intervenuta a seguito dei reclami di diversi dipendenti, ha anche evidenziato i particolari rischi per i diritti dei lavoratori connessi all’uso dei sistemi di riconoscimento facciale, alla luce delle norme e delle garanzie previste sia nell’ordinamento nazionale che in quello europeo.

Dall’attività ispettiva del Garante, svolta in collaborazione con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, sono emerse anche ulteriori violazioni da parte delle società. In particolare l’Autorità ha accertato che tre aziende avevano condiviso per più di un anno lo stesso sistema di rilevazione biometrica, oltretutto senza aver adottato misure tecniche e di sicurezza adeguate. Inoltre il medesimo “sistema”, ritenuto illecito dall’Autorità, era utilizzato presso altre nove sedi dove operava una delle società sanzionate. Le aziende, infine, non avevano fornito una informativa chiara e dettagliata ai lavoratori né avevano effettuato la valutazione d’impatto prevista dalla normativa privacy.

Le aziende, ad avviso del Garante, avrebbero dovuto più opportunamente utilizzare sistemi meno invasivi per controllare la presenza dei propri dipendenti e collaboratori sul luogo di lavoro (come ad es. il badge). Oltre al pagamento delle sanzioni il Garante ha ordinato la cancellazione dei dati raccolti illecitamente.

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9997208

Parla male del datore di lavoro sui social? Sì al licenziamento per giusta causa 150 150 Graziella Pascotto

Parla male del datore di lavoro sui social? Sì al licenziamento per giusta causa

E’ il caso di un sindacalista che aveva pubblicato nella sua pagina social pubblica, commenti lesivi dell’immagine e del prestigio dell’azienda sua datrice di lavoro, nonché dell’onorabilità e dignità dei suoi responsabili. Ciò aveva provocato il suo licenziamento disciplinare.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 35922 del 22.12.2023, ha confermato la legittimità del licenziamento.

Per i Supremi Giudici, il diritto di critica è sempre garantito al lavoratore, ma non è possibile ledere sul piano morale l’immagine del proprio datore di lavoro con riferimento a fatti non oggettivamente certi e comprovati, poiché il principio della libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost. incontra i limiti posti dell’ordinamento a tutela dei diritti e delle libertà altrui e deve essere coordinato con altri interessi degni di pari tutela costituzionale.

Secondo la Corte tali limiti al diritto di critica riguardano anche il lavoratore rappresentante sindacale, nonostante gli sia sempre riconosciuta la duplice veste di persona sottoposta al vincolo di subordinazione come tutti gli altri dipendenti, e nello stesso tempo, in quanto sindacalista, si ponga su un piano paritetico con il datore di lavoro secondo l’art. 39 Cost. che garantisce la libertà dell’attività sindacale in primis nei confronti delle ingerenze datoriali.

Nel caso concreto, per i Giudici, le frasi pubblicate travalicavano il diritto di critica e di satira per essere: “intrise di assai sgradevole volgarità”, dunque prive di qualsiasi seria finalità divulgativa e finalizzate unicamente a ledere il decoro e la reputazione dell’azienda e del suo fondatore.

https://www.altalex.com/documents/news/2024/01/18/parla-male-datore-di-lavoro-su-social-si-a-licenziamento-per-giusta-causa

Salario minimo: quando il giudice può discostarsi dalla retribuzione individuata dal CCNL 150 150 Graziella Pascotto

Salario minimo: quando il giudice può discostarsi dalla retribuzione individuata dal CCNL

La Corte di Cassazione con due sentenze gemelle (n. 27711 e 27769 del 2.10.2023) ha accolto il ricorso di alcuni lavoratori, cassando la sentenza impugnata e stabilendo alcuni principi di diritto fondamentali in quello che è un tema oggetto di forte dibattito politico.
Il riferimento della Suprema Corte è l’art. 36 della Costituzione: la retribuzione dovuta deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque sufficiente ad assicurare al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa. Il Giudice, di fronte alla domanda di adeguamento della retribuzione, deve procedere al raffronto della retribuzione percepita anzitutto con quella prevista dal CCNL applicato e, in caso di ritenuta insufficienza di quest’ultima, può motivatamente discostarsene.
Per determinare il giusto salario minimo costituzionale, il giudice può dunque considerare anche i salari previsti in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe, e può fare riferimento ad indicatori economici e statistici utilizzati per misurare la soglia di povertà (indice Istat) o la soglia di reddito per accedere alla pensione di inabilità, come suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041.
Salario minimo: quando il giudice può discostarsi dalla retribuzione individuata dal CCNL
Riconosciuta in via cautelare l’interdizione post partum dal lavoro per la portalettere 150 150 Graziella Pascotto

Riconosciuta in via cautelare l’interdizione post partum dal lavoro per la portalettere

Il Tribunale di Venezia Sezione Lavoro ha accolto il ricorso cautelare di una neo mamma, impiegata delle Poste come portalettere in un Comune del Veneto orientale che aveva chiesto di essere interdetta dal lavoro per il periodo che va dalla fine della maternità obbligatoria, al settimo mese dal parto. L’istanza inizialmente era stata rigettata dall’Ispettorato territoriale del Lavoro.
La decisione fa riferimento all’art. 17 D.Lgs. 151/2021 che prevede che la Direzione territoriale del lavoro disponga l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato gravidanza da due mesi precedenti la data presunta del parto e fino al settimo mese di età del figlio, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.
Ora si dovrà attendere la pronuncia definitiva.
Legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuta la formazione 150 150 Graziella Pascotto

Legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuta la formazione

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 12241 del 9.5.2023), ha respinto il ricorso di un lavoratore licenziato per aver rifiutato di seguire un corso di formazione, peraltro gratuito, ritenuto indispensabile per fornire assistenza ad un cliente. Il corso peraltro non avrebbe comportato sacrificio di ferie o permessi ed era programmato durante l’orario di lavoro.
Per la Suprema Corte, infatti, il rifiuto di fare la formazione integri un atteggiamento non collaborativo, e dunque una insubordinazione che legittima il licenziamento in quanto contraria alla diligenza; la Corte d’Appello aveva dunque valutato correttamente la gravità dell’insubordinazione del dipendente e la proporzionalità della sanzione espulsiva, anche in ragione della volontarietà del comportamento posto in essere dal dipendente stesso.
Legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuta la formazione
Decreto Lavoro in Gazzetta Ufficiale: le nuove misure 150 150 Graziella Pascotto

Decreto Lavoro in Gazzetta Ufficiale: le nuove misure

È in vigore da oggi il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio. Le nuove misure – alcune con decorrenza immediata, altre applicabili a partire dal 2024, prevedono l’introduzione dell’assegno per l’inclusione che spetterà ai nuclei familiari composti da almeno un soggetto disabile o minorenne o ultrasessantenne o invalido civile, i nuovi incentivi per le assunzioni e la revisione delle regole di trasparenza dei contratti di lavoro. Previste, inoltre, nuove causali per la stipula di contratti di lavoro a termine, l’incremento della soglia dei fringe benefit a € 3.000 per il 2023 ma solo per lavoratori dipendenti con figli a carico, la riduzione del cuneo fiscale di 4 punti per 6 mesi per i lavoratori dipendenti con redditi fino a € 35 mila e modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali in specifici settori.

Decreto Lavoro in Gazzetta Ufficiale: le nuove misure

https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/05/decreto-lavoro-gazzetta-ufficiale-nuove-misure