Infortunio in smart working: l’Inail rimborsa anche le spese mediche private



La Corte di Cassazione Sez. lavoro (ord. 24.10.2024 n. 27610) ha confermato la legittimità del licenziamento, ritenendo corretta l’interpretazione della Corte territoriale circa la proporzionalità della sanzione e la legittimità dei controlli investigativi.
La L. 20.5.1970 n. 300 esclude che l’agenzia investigativa possa essere incaricata per controllare l’adempimento o meno dell’obbligazione contrattuale del lavoratore.
Tuttavia, il datore di lavoro può rivolgersi ad un investigatore anche per il solo sospetto che vi siano illeciti non riconducibili al mero inadempimento della prestazione.
Nessuna violazione dello Statuto dei Lavoratori in quanto le indagini sarebbero finalizzate a verificare l’esistenza di condotte illecite e non il mero inadempimento della prestazione contrattuale.
Il detective può essere assunto per svolgere indagini al fine di tutelare la reputazione dell’azienda, rilevante quanto l’elemento patrimoniale.
La sentenza ha sottolineato l’importanza del vincolo fiduciario nel rapporto di lavoro, soprattutto per ruoli apicali e che le condotte del lavoratore, consistenti in lunghe pause non giustificate e false attestazioni, arrecavano pregiudizio non solo patrimoniale ma anche reputazionale all’azienda datrice di lavoro.

E’ il caso di una donna che incarica un conoscente di raccogliere la frutta dal suo albero di susine e di trattenerne per sé la maggior parte come compenso. L’uomo appoggia la scala su un ramo secondario che, non reggendo il peso, cede e il malcapitato cade rovinosamente riportando molteplici lesioni. L’uomo agisce in giudizio contro la proprietaria del giardino deducendo la sussistenza di un rapporto di lavoro con la conseguente violazione delle norme sulla sicurezza (ex d.lgs. 81/2008) e, poi, invoca la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, (ord. 21.5.2024, n. 14041) ha respinto il ricorso ricordando che la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva e il custode, per liberarsi, deve allegare il caso fortuito, che può consistere nel fatto naturale del terzo ma anche nella condotta del danneggiato. Nel caso di specie, è stato accertato che l’uomo si sia appoggiato ad un ramo non saldo, inidoneo a sostenere il suo peso e quello della scala, quest’ultima posizionata in prossimità di una rampa ove era maggiore il rischio di precipitare.
Un simile comportamento appare gravemente negligente anche in considerazione della circostanza che il danneggiato conosceva il luogo per avervi raccolto la frutta in passato e per essere aduso allo svolgimento di lavori di particolare pericolosità (essendo un operaio edile).

Il riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro viola la privacy dei dipendenti. Non esiste al momento alcuna norma che consenta l’uso di dati biometrici, come prevede il Regolamento, per svolgere una tale attività. Per questo motivo il Garante privacy ha sanzionato cinque società – impegnate a vario titolo presso lo stesso sito di smaltimento dei rifiuti – con sanzioni rispettivamente di 70mila, 20mila, 6mila, 5mila e 2mila euro, per aver trattato in modo illecito i dati biometrici di un numero elevato di lavoratori.
L’Autorità, intervenuta a seguito dei reclami di diversi dipendenti, ha anche evidenziato i particolari rischi per i diritti dei lavoratori connessi all’uso dei sistemi di riconoscimento facciale, alla luce delle norme e delle garanzie previste sia nell’ordinamento nazionale che in quello europeo.
Dall’attività ispettiva del Garante, svolta in collaborazione con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, sono emerse anche ulteriori violazioni da parte delle società. In particolare l’Autorità ha accertato che tre aziende avevano condiviso per più di un anno lo stesso sistema di rilevazione biometrica, oltretutto senza aver adottato misure tecniche e di sicurezza adeguate. Inoltre il medesimo “sistema”, ritenuto illecito dall’Autorità, era utilizzato presso altre nove sedi dove operava una delle società sanzionate. Le aziende, infine, non avevano fornito una informativa chiara e dettagliata ai lavoratori né avevano effettuato la valutazione d’impatto prevista dalla normativa privacy.
Le aziende, ad avviso del Garante, avrebbero dovuto più opportunamente utilizzare sistemi meno invasivi per controllare la presenza dei propri dipendenti e collaboratori sul luogo di lavoro (come ad es. il badge). Oltre al pagamento delle sanzioni il Garante ha ordinato la cancellazione dei dati raccolti illecitamente.

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9997208
E’ il caso di un sindacalista che aveva pubblicato nella sua pagina social pubblica, commenti lesivi dell’immagine e del prestigio dell’azienda sua datrice di lavoro, nonché dell’onorabilità e dignità dei suoi responsabili. Ciò aveva provocato il suo licenziamento disciplinare.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 35922 del 22.12.2023, ha confermato la legittimità del licenziamento.
Per i Supremi Giudici, il diritto di critica è sempre garantito al lavoratore, ma non è possibile ledere sul piano morale l’immagine del proprio datore di lavoro con riferimento a fatti non oggettivamente certi e comprovati, poiché il principio della libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost. incontra i limiti posti dell’ordinamento a tutela dei diritti e delle libertà altrui e deve essere coordinato con altri interessi degni di pari tutela costituzionale.
Secondo la Corte tali limiti al diritto di critica riguardano anche il lavoratore rappresentante sindacale, nonostante gli sia sempre riconosciuta la duplice veste di persona sottoposta al vincolo di subordinazione come tutti gli altri dipendenti, e nello stesso tempo, in quanto sindacalista, si ponga su un piano paritetico con il datore di lavoro secondo l’art. 39 Cost. che garantisce la libertà dell’attività sindacale in primis nei confronti delle ingerenze datoriali.
Nel caso concreto, per i Giudici, le frasi pubblicate travalicavano il diritto di critica e di satira per essere: “intrise di assai sgradevole volgarità”, dunque prive di qualsiasi seria finalità divulgativa e finalizzate unicamente a ledere il decoro e la reputazione dell’azienda e del suo fondatore.




È in vigore da oggi il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio. Le nuove misure – alcune con decorrenza immediata, altre applicabili a partire dal 2024, prevedono l’introduzione dell’assegno per l’inclusione che spetterà ai nuclei familiari composti da almeno un soggetto disabile o minorenne o ultrasessantenne o invalido civile, i nuovi incentivi per le assunzioni e la revisione delle regole di trasparenza dei contratti di lavoro. Previste, inoltre, nuove causali per la stipula di contratti di lavoro a termine, l’incremento della soglia dei fringe benefit a € 3.000 per il 2023 ma solo per lavoratori dipendenti con figli a carico, la riduzione del cuneo fiscale di 4 punti per 6 mesi per i lavoratori dipendenti con redditi fino a € 35 mila e modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali in specifici settori.

https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/05/decreto-lavoro-gazzetta-ufficiale-nuove-misure

