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Graziella Pascotto

Libretti al portatore: multa fino a 500 euro per chi non li ha estinti entro il 31.12.2018 150 150 Graziella Pascotto

Libretti al portatore: multa fino a 500 euro per chi non li ha estinti entro il 31.12.2018

La normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 90/2017) stabilisce che dal 1.1.2019 i libretti al portatore sono ufficialmente illegali. Banche e uffici postali potranno proporre solo libretti nominativi a seguito di adeguata verifica della clientela, previa identificazione del titolare effettivo. Tutti coloro che sono ancora in possesso di questi libretti, non avendo provveduto alla loro estinzione obbligatoria entro il 31.12.2018, e si presentassero in banca o alle Poste rischiano una sanzione pecuniaria e dovranno comunque ritirare la somma accumulata. Gli uffici infatti sono obbligati ad inoltrare una segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze che potrà applicare una sanzione pecuniaria da 250 a 500 euro. In caso di decesso del portatore originario, i libretti entrano a far parte della massa ereditaria. I legittimati a chiederne l’estinzione erano pertanto gli eredi, destinatari di conseguenza di eventuali multe.

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Nullità del mutuo fondiario per superamento dei limiti di finanziabilità 150 150 Graziella Pascotto

Nullità del mutuo fondiario per superamento dei limiti di finanziabilità

Può accadere che chi non ha la somma sufficiente a coprire l’acquisto di un immobile, chieda alla banca il finanziamento per l’intero valore del bene. A questo punto, l’istituto di credito – che per legge può solo finanziarne l’80% – procede all’istruttoria e nomina un proprio perito, il quale valuta il valore dell’immobile e, quindi, determina la quota finanziabile. Se il valore dell’immobile viene sovrastimato rispetto a quello effettivo, il cliente riesce ad usufruire di un mutuo di importo superiore rispetto a quello a cui, altrimenti, avrebbe diritto.

Ma se si dovesse trovare nell’impossibilità di restituire i maggiori importi finanziati?

L’orientamento della Corte di Cassazione sancisce la nullità del mutuo erogato in misura superiore all’80% del valore dell’immobile ipotecato, nullità che rientra tra le “nuove ragioni di diritto” che, ai sensi dell’art. 669 septies c.p.c., consentono di riproporre l’istanza cautelare di sospensione della procedura espropriativa immobiliare. Lo ha stabilito il Tribunale di Paola con ordinanza 13.12.2018, affermando che l’unica possibilità di recupero del titolo viziato (mutuo nullo) è la conversione in un finanziamento ordinario.

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