Diritto alla frequentazione del cane dopo la fine della relazione di fatto: a chi spetta?
La Corte di Cassazione (ord. 24.3.2023, n. 8459) si è pronunciata sull’affidamento e le visite di un cane dopo la fine di una relazione di fatto.
Il Tribunale di Padova aveva riconosciuto la proprietà del cane in capo all’uomo, ma aveva disposto, nell’interesse dell’animale, il diritto della donna alla sua frequentazione.
La Corte d’Appello di Venezia, su impugnazione dell’uomo, respingeva del tutto le richieste della donna che si rivolgeva alla Cassazione.
Per la Suprema Corte il diritto di frequentazione dell’animale d’affezione, acquistato dalla coppia durante una breve relazione durata 4 mesi, non può trovare accoglimento in mancanza di prove che dimostrino l’esistenza di un legame affettivo consolidato e stabile con il cane. Tale prova risulta esclusa a causa della brevità della relazione con l’animale, nonché dalla mancanza di prove circa la sussistenza di una comproprietà dell’animale con l’ex partner.










