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Graziella Pascotto

Diritto alla frequentazione del cane dopo la fine della relazione di fatto: a chi spetta? 150 150 Graziella Pascotto

Diritto alla frequentazione del cane dopo la fine della relazione di fatto: a chi spetta?

La Corte di Cassazione (ord. 24.3.2023, n. 8459) si è pronunciata sull’affidamento e le visite di un cane dopo la fine di una relazione di fatto.
Il Tribunale di Padova aveva riconosciuto la proprietà del cane in capo all’uomo, ma aveva disposto, nell’interesse dell’animale, il diritto della donna alla sua frequentazione.
La Corte d’Appello di Venezia, su impugnazione dell’uomo, respingeva del tutto le richieste della donna che si rivolgeva alla Cassazione.
Per la Suprema Corte il diritto di frequentazione dell’animale d’affezione, acquistato dalla coppia durante una breve relazione durata 4 mesi, non può trovare accoglimento in mancanza di prove che dimostrino l’esistenza di un legame affettivo consolidato e stabile con il cane. Tale prova risulta esclusa a causa della brevità della relazione con l’animale, nonché dalla mancanza di prove circa la sussistenza di una comproprietà dell’animale con l’ex partner.
Cassazione: affido del cane a lui se lei non prova un legame affettivo
Violazioni del Codice della Strada e stato di necessità 150 150 Graziella Pascotto

Violazioni del Codice della Strada e stato di necessità

E’ il caso di un uomo che si era posto alla guida di un’auto nonostante la sospensione della patente. Egli affermava di aver agito per stato di necessità, dovendo soccorrere la fidanzata, colta da malore. Il Ricorso veniva respinto poiché sfornito di adeguate prove.
L’uomo si rivolgeva quindi alla Corte di Cassazione censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente interpretato le disposizioni in materia di stato di necessità, escludendo qualsiasi efficacia alla pur erronea ma incolpevole sua convinzione di trovarsi in una situazione di pericolo per la salute della propria fidanzata.
La Suprema Corte (ordinanza n. 7457 del 15.3.2023) ha confermato che, per sussistere la scriminante dello stato di necessità, è necessario che ricorra un’effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, o, nel caso di necessità putativa, l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata da circostanze concrete e oggettive.
In tema di violazione del Codice della strada, non è sufficiente invocare lo stato di necessità per un malore lamentato da un passeggero, qualora non si riscontri che egli versasse in una situazione di effettivo pericolo e non risulti l’impossibilità di provvedere diversamente al suo soccorso.
Violazione codice della strada: no allo stato di necessità senza un effettivo pericolo
Calcio: la testata a gioco fermo è reato 150 150 Graziella Pascotto

Calcio: la testata a gioco fermo è reato

Si tratta del caso di un calciatore che nell’attesa del recupero della palla finita fuori dal campo, colpiva con una testata un giocatore avversario. L’arbitro non vedeva tale azione violenta che pertanto non veniva sanzionata. Il calciatore tuttavia subiva un processo penale per il gesto compiuto in campo e veniva condannato per il reato di lesioni personali dal Giudice di Pace competente avendo violato volontariamente le regole del calcio ed essendo venuto meno ai doveri di lealtà verso l’avversario.
Impugnata la decisione davanti alla Suprema Corte asserendo il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dell’esercizio dell’attività sportiva (si sosteneva che la vicenda si fosse svolta durante lo svolgimento della partita e non a gioco fermo), la Corte di Cassazione confermava quanto statuito dal Giudice di Pace.
La Corte (sentenza n. 11225 depositata il 16.3.2023) ha ritenuto impossibile ridimensionare l’episodio violento e catalogarlo come mero frutto di un eccesso di agonismo sportivo. Il Giudice di Pace aveva infatti constatato l’assenza di collegamento funzionale tra l’evento lesivo e la competizione sportiva e una violenza sproporzionata in relazione alle concrete caratteristiche del gioco e alla natura e rilevanza dello stesso.
Calcio: è reato la testata all'avversario a gioco fermo
Proroga delle concessioni balneari: il Consiglio di Stato disapplica anche il “milleproroghe” 150 150 Graziella Pascotto

Proroga delle concessioni balneari: il Consiglio di Stato disapplica anche il “milleproroghe”

Proroga delle concessioni balneari: il Consiglio di Stato disapplica anche il “milleproroghe”
L’art. 12, Direttiva 2006/123/CE, laddove sancisce il divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è norma self executing e quindi immediatamente applicabile nell’ordinamento interno, con la conseguenza che le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle suddette concessioni sono con essa in contrasto e pertanto, non devono essere applicate.
Così ha deciso il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 1.3.2023, n. 2192 sul ricorso presentato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) contro il comune di Manduria che aveva prorogato fino al 2033 tutte le concessioni demaniali marittime.
La sentenza però riguarda più in generale tutte le proroghe delle concessioni balneari, quindi anche quella prevista fino alla fine del 2024 contenuta nel recente decreto “Milleproroghe”.
Dal Reddito di cittadinanza al MIA: la bozza del Governo 150 150 Graziella Pascotto

Dal Reddito di cittadinanza al MIA: la bozza del Governo

Dal Reddito di Cittadinanza al MIA
Si tratta, per ora, solo di una bozza di Decreto Legge predisposta dal Ministero del Lavoro che andrà a ridefinire il Reddito di cittadinanza anche nel nome: da settembre si chiamerà MIA (Misura di Inclusione attiva).
Secondo la bozza garantirà un assegno mensile di massimo € 375 (prima erano € 500) per gli occupabili e di € 500 (prima erano € 780,00) per i non occupabili, con quest’ultimi che potranno vedere lievitare ulteriormente la cifra con un contributo per l’affitto. La durata per gli occupabili si riduce da 18 a 12 mesi e il tetto ISEE passa da € 9.360,00 a € 7.200,00.
Il testo dovrà passare il vaglio di fattibilità del Ministero dell’Economia circostanza che non esclude modifiche.
(ANSA)
Multa da autovelox: annullata su strade a doppia linea continua 150 150 Graziella Pascotto

Multa da autovelox: annullata su strade a doppia linea continua

La Corte di Cassazione (sentenza n. 5078 del 17.2.2023) ha annullato la multa per eccesso di velocità ad un automobilista fotografato dall’autovelox lungo una strada con la doppia linea continua.
Non trattandosi di via a scorrimento veloce ma a doppio senso era necessaria la contestazione immediata da parte degli agenti.
In altre parole, se la strada ha una sola corsia non può essere definita a “scorrimento veloce” e poiché solo in queste ultime può essere posizionato l’autovelox per rilevare le violazioni dei limiti di velocità, se la violazione viene commessa in una strada con una sola carreggiata e viene rilevata con lo strumento elettronico, la multa andrà annullata.
Multa da autovelox annullata: la doppia striscia non sufficiente a qualificare la strada come urbana di scorrimento
Decreto Legge 16.2.2023: stop alla cessione dei crediti 150 150 Graziella Pascotto

Decreto Legge 16.2.2023: stop alla cessione dei crediti

ll Decreto legge del 16.2.2023 n. 11 che pone fine allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti edilizi, titolato misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’art. 121 del decreto-legge 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.7.2020, n. 77, è entrato in vigore oggi 17.2.2023.
Da oggi dunque non è più possibile utilizzare le forme alternative alla detrazione fiscale per gli interventi edilizi indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio (n. 34/2020) salvo alcune eccezioni
per operazioni edilizie già in corso.
Il Decreto prevede anche il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento.
Sancisce infine il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali. Con le nuove norme, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari dei crediti che abbiano acquisito una serie di documenti: titoli edilizi, notifica alla Asl, prove foto e video dell’esecuzione dei lavori, visure catastali, visti, asseverazioni.
Obbligo vaccinale per il personale sanitario: tre sentenze della Corte Costituzionale ne riconoscono la legittimità 150 150 Graziella Pascotto

Obbligo vaccinale per il personale sanitario: tre sentenze della Corte Costituzionale ne riconoscono la legittimità

L’obbligo vaccinale per il personale sanitario non costituisce una misura irragionevole né sproporzionata se l’obiettivo è quello di prevenire la diffusione del virus e di salvaguardare la funzionalità del sistema sanitario. E’ questo, in estrema sintesi, il senso della sentenza n.14 del 2023 depositata ieri, con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto “non fondata” la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, concernente l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-Cov-2 per il personale sanitario.
Secondo la Corte, “il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all’indennizzo”.
Dello stesso tenore anche le altre due sentenze depositate ieri: la sentenza n.15 del 2023 sui lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, e la sentenza n.16 del 2023, sul ricorso al Tar di una psicologa sospesa dall’esercizio della professione sanitaria per non essersi vaccinata.
Vaccini Covid: per la Consulta il singolo può essere sacrificato
Bagaglio smarrito: per il risarcimento del danno bastano gli scontrini 150 150 Graziella Pascotto

Bagaglio smarrito: per il risarcimento del danno bastano gli scontrini

Per la Corte di Cassazione (ordinanza n. 3308 del 3.2.2023), per provare il danno subito dalla passeggera del volo aereo a cui sono stati consegnati i bagagli a distanza di cinque giorni, bastano gli scontrini fiscali da cui risulta l’acquisto dei beni di prima necessità per rimpiazzare quelli contenuti in valigia. La Suprema Corte ha affermato che “null’altro occorresse per ritenere dimostrato sia l’esborso che il nesso di causalità con la mancata disponibilità del bagaglio”.

Bagaglio smarrito: per il risarcimento del danno bastano gli scontrini

https://www.studiocataldi.it/articoli/45506-bagaglio-smarrito-per-il-risarcimento-del-danno-bastano-gli-scontrini.asp

Si possono costringere i minori a vedere i nonni? 150 150 Graziella Pascotto

Si possono costringere i minori a vedere i nonni?

E’ il caso di una famiglia con rapporti molto difficili tra i genitori di due minori e i nonni e lo zio paterni che si erano rivolti al Giudice per vedere i nipotini.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello accoglievano la loro domanda essendo stato accertato, all’esito della consulenza tecnica d’ufficio svolta dal tribunale, che non sussisteva un reale pregiudizio per i minori nel passare del tempo con i nonni e lo zio apparsi in corso di CTU sinceramente legati ai nipoti.
Per la Corte di Cassazione (ord. 2881 del 31.1.2023), al contrario, non basta “l’insussistenza di un reale pregiudizio nel passare del tempo con nonni e zio” per imporne la frequentazione. Piuttosto, andrà accertato se gli ascendenti sappiano “prendere fruttuosamente parte attiva alla vita dei nipoti attraverso la costruzione di un rapporto relazionale ed affettivo e in maniera tale da favorire il sano ed equilibrato sviluppo della loro personalità”. Quindi, nessuna costrizione: il diritto dei nonni a frequentare i nipoti minorenni non può prevalere sull’interesse degli stessi bambini che manifestano contrarietà a tale relazione e non possono essere costretti, da provvedimenti del giudice, a frequentare gli ascendenti in base alla considerazione che non ne trarrebbero comunque un pregiudizio.