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Dicembre 2023

Prende la moglie per il collo: è tentato omicidio 150 150 Graziella Pascotto

Prende la moglie per il collo: è tentato omicidio

La Corte di Cassazione (sentenza n. 48845 del 7.12.2023) ha confermato la condanna a 10 anni di reclusione per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia, di un uomo al tempo guardia giurata al servizio di un istituto di vigilanza privato, che prese per il collo la moglie al culmine dell’ennesima lite.

Secondo l’uomo, la sua azione non sarebbe stata idonea a cagionare la morte della donna ma la Suprema Corte ha statuito che la scarsa entità (o anche l’inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa, non sono fatti idonei ad escludere di per sé l’intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell’agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa, ovvero, come nella specie, all’intervento del figlio.

Secondo quanto ricostruito, fu infatti il figlio minore della coppia a interrompere l’aggressione, mettendosi in mezzo per difendere la mamma e chiamando il Telefono Azzurro.

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Spese universitarie figlio: non serve l’accordo con l’ex 150 150 Graziella Pascotto

Spese universitarie figlio: non serve l’accordo con l’ex

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 33939 del 5.12.2023) si è pronunciata in tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, affermando che il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di somme sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare.

Il caso riguardava le spese straordinarie sostenute per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, comprendenti in particolare il canone di locazione dell’alloggio universitario, spesa che nella fase di merito era stata ritenuta utile ai fini della frequenza dei corsi universitari da parte della ragazza, figlia unica; compatibile con la situazione economico-patrimoniale del ricorrente il quale non aveva opposto valide motivazioni a sostegno del suo rifiuto considerato che la figlia studiava con profitto ed era iscritta a un corso che prevedeva la frequenza obbligatoria.

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