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Aprile 2024

Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto 150 150 Graziella Pascotto

Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 16153 depositata il 17.4.2024) hanno sancito il seguente principio di diritto in tema di rilevanza penale del “saluto romano”: “la condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla chiamata del presente e nel c.d. saluto romano integra il delitto previsto dall’art. 5 L. n. 645/1952, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost; tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall’art. 2, c. 1, d.I. n. 122/1993, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654)”. In altre parole, per valutare se il saluto romano sia un reato vanno considerati il contesto ambientale, la valenza simbolica del luogo, l’immediata o meno ricollegabilità al periodo storico, il numero dei partecipanti, la ripetizione dei gesti idonea al pericolo di emulazione. Le Sezioni Unite hanno quindi disposto un processo di appello bis per otto militanti di estrema destra che avevano compiuto il saluto nel corso di una commemorazione a Milano nel 2016 per il “camerata” Sergio Ramelli, in questo modo sottolineando che il carattere commemorativo non implica automaticamente una neutralizzazione del reato.

https://www.studiocataldi.it/articoli/46651-saluto-romano-reato-di-pericolo-concreto-e-presunto.asp

Multa nulla se l’autovelox è solo approvato ma non omologato 150 150 Graziella Pascotto

Multa nulla se l’autovelox è solo approvato ma non omologato

La Corte di Cassazione (ord. n. 10505 del 18.4.2024) si è pronunciata in tema di autovelox in seguito all’impugnazione, da parte del Comune di Treviso, della sentenza del Tribunale che respingeva il suo appello confermando la legittimità della pronuncia di primo grado. Quest’ultima annullava un verbale per violazione dei limiti di velocità poiché l’accertamento dell’infrazione era avvenuto con un’apparecchiatura non preventivamente omologata. Il Comune si difendeva sostenendo che lo strumento fosse regolarmente approvato.

L’omologazione tuttavia consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l’approvazione, si differenzia da quest’ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, come previsto dall’art. 142 c. 6 c.d.s. Le circolari ministeriali utilizzate dal Comune a supporto del ricorso e che sembrerebbero equiparare omologazione ed approvazione, sono per la Suprema Corte ininfluenti attesa la chiarezza del dato normativo.

https://www.studiocataldi.it/articoli/46653-multa-nulla-se-l-autovelox-e-solo-approvato-ma-non-omologato.asp

No del Garante Privacy all’uso del riconoscimento facciale per controllo presenze   150 150 Graziella Pascotto

No del Garante Privacy all’uso del riconoscimento facciale per controllo presenze  

Il riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro viola la privacy dei dipendenti. Non esiste al momento alcuna norma che consenta l’uso di dati biometrici, come prevede il Regolamento, per svolgere una tale attività. Per questo motivo il Garante privacy ha sanzionato cinque società – impegnate a vario titolo presso lo stesso sito di smaltimento dei rifiuti – con sanzioni rispettivamente di 70mila, 20mila, 6mila, 5mila e 2mila euro, per aver trattato in modo illecito i dati biometrici di un numero elevato di lavoratori.

L’Autorità, intervenuta a seguito dei reclami di diversi dipendenti, ha anche evidenziato i particolari rischi per i diritti dei lavoratori connessi all’uso dei sistemi di riconoscimento facciale, alla luce delle norme e delle garanzie previste sia nell’ordinamento nazionale che in quello europeo.

Dall’attività ispettiva del Garante, svolta in collaborazione con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, sono emerse anche ulteriori violazioni da parte delle società. In particolare l’Autorità ha accertato che tre aziende avevano condiviso per più di un anno lo stesso sistema di rilevazione biometrica, oltretutto senza aver adottato misure tecniche e di sicurezza adeguate. Inoltre il medesimo “sistema”, ritenuto illecito dall’Autorità, era utilizzato presso altre nove sedi dove operava una delle società sanzionate. Le aziende, infine, non avevano fornito una informativa chiara e dettagliata ai lavoratori né avevano effettuato la valutazione d’impatto prevista dalla normativa privacy.

Le aziende, ad avviso del Garante, avrebbero dovuto più opportunamente utilizzare sistemi meno invasivi per controllare la presenza dei propri dipendenti e collaboratori sul luogo di lavoro (come ad es. il badge). Oltre al pagamento delle sanzioni il Garante ha ordinato la cancellazione dei dati raccolti illecitamente.

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9997208

Stop a sconto e cessione del credito: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 39/2024 150 150 Graziella Pascotto

Stop a sconto e cessione del credito: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 39/2024

Il 29.3.2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 29.3.2024 n. 39 “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli art. 119 e 119 ter del D.L. 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.7.2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria” mediante il quale il Governo ha sostanzialmente eliminato il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Il Decreto inoltre esclude la remissione in bonis, che avrebbe permesso di beneficiare delle agevolazioni con il pagamento di una sanzione minima fino al 15.10.2024. Questa opzione non sarà più applicabile dopo il 4.4.2024.

Introduce l’obbligo di fornire dettagliati resoconti degli interventi agevolabili, e relative sanzioni per chi omette queste comunicazioni (€ 10.000 la sanzione amministrativa o la perdita dell’agevolazione fiscale per i nuovi interventi).

Per chi ha debiti con l’erario, viene introdotta la sospensione dei crediti di imposta qualora i debiti superino € 10.000 e non siano rispettate le scadenze o accordi di rateizzazione.

Sono previste anche misure contro le frodi nella cessione dei crediti ACE, limitando a una sola la possibilità di cessione e introducendo una responsabilità solidale per chi vi concorre, oltre a prevedere controlli preventivi più stringenti.

https://www.lavoripubblici.it/news/stop-sconto-cessione-credito-gazzetta-ufficiale-decreto-legge-39-2024-33054

Corte Costituzionale: sugar tax legittima 150 150 Graziella Pascotto

Corte Costituzionale: sugar tax legittima

Con la sentenza n. 49 del 26.3.2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sulla cosiddetta “sugar tax”. Si tratta di una tassa introdotta con la legge di bilancio 2020 sul consumo di bevande analcoliche edulcorate con lo scopo di disincentivare l’uso eccessivo di zuccheri e sostanze dolcificanti, al fine di prevenire problemi di salute pubblica quali obesità e diabete. La normativa prevede un’imposta di €10 per ettolitro per i prodotti finiti e di €0,25 al kg per quelli da diluire.

Il Tar del Lazio aveva censurato la disciplina, in riferimento ai commi 661-676 dell’art. 1 L. 160/2019, per violazione del principio di eguaglianza tributaria dato che la sugar tax andrebbe a colpire solo una determinata categoria di prodotti edulcorati escludendo dall’imposta altri prodotti alimentari diversi dalle bevande, anche se contenenti le stesse sostanze.

Secondo la sentenza della Corte Costituzionale non sussiste nessun profilo discriminatorio. L’imposta è stata pensata su invito dell’Oms in virtù dei risultati ottenuti, e attestati da studi scientifici, in numerosi Stati che applicano da tempo la sugar tax. Secondo la Corte, quindi “la medesima giustificazione scientifica risulta sufficiente a impedire che i prospettati profili di omogeneità, rispetto alle citate bevande, di altri prodotti alimentari edulcorati raggiungano una soglia di evidenza tale da rendere arbitraria, e quindi irragionevolmente discriminatoria, la scelta impositiva del legislatore”.

La sugar tax, dopo alcuni rinvii, dovrebbe entrare in vigore a luglio 2024.

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/sugar-tax-legittima-compensa-spese-i-danni-salute-AF9R5vCD