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Giugno 2024

In due senza casco su ciclomotore omologato per il solo conducente: sinistro mortale e concorso di colpa 150 150 Graziella Pascotto

In due senza casco su ciclomotore omologato per il solo conducente: sinistro mortale e concorso di colpa

E’ il caso di un ragazzo minorenne alla guida di un ciclomotore omologato solo per una persona che trasporta un passeggero ed entrambi viaggiano senza casco. Il mezzo impatta contro il copertone abbandonato della ruota di un camion, il conducente perde il controllo e, nell’impatto, perde la vita. I congiunti della vittima evocano in giudizio il Comune ritenendolo responsabile del sinistro mortale, atteso che il copertone giaceva abbandonato sulla strada da due giorni. In primo e secondo grado, viene accertata la responsabilità dell’ente comunale a cui segue la condanna al risarcimento del danno.

La Corte di Cassazione, su ricorso del Comune (ord. 27.3.2024 n. 8306), ha invece stabilito che il trasporto di un passeggero a bordo di un ciclomotore progettato per circolare con il solo conducente integra una condotta colposa che va considerata ai fini della ricostruzione del sinistro e del concorso di colpa del danneggiato. La presenza del passeggero condiziona la stabilità nonché la possibilità di arresto e manovra del mezzo (salvo prova contraria). Inoltre, l’omesso corretto uso del casco da parte del conducente che, come nel caso di specie, sia deceduto in un incidente stradale, “va preso in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell’eziologia del sinistro o, comunque, dello sviluppo della sua dinamica; e costituisce condotta colposa del leso da tenere in considerazione ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro”.

https://www.altalex.com/documents/news/2024/06/14/due-senza-casco-ciclomotore-omologato-per-solo-conducente-sinistro-mortale-concorso-colpa

I figli dei separati restano dove si trovano 150 150 Graziella Pascotto

I figli dei separati restano dove si trovano

E’ il caso di una signora che, dopo la separazione dal marito, chiedeva di trasferirsi con i tre figli da Napoli a Pordenone avendo ricevuto un’ottima offerta di lavoro. Il Tribunale di Napoli accoglieva la richiesta mantenendo l’affido condiviso dei minori e la Corte d’Appello confermava tale decisione.

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 12282 del 7.5.2024) al contrario ha sancito che il trasferimento dei figli minori a notevole distanza dal padre costituisce violazione del diritto alla bigenitorialità in quanto la considerevole lontananza tra le due città non permetterebbe adeguate frequentazioni con l’altro genitore e ciò in violazione dell’art. 337ter c.c. in forza del quale il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

https://www.studiocataldi.it/articoli/46771-i-figli-dei-separati-restano-dove-si-trovano.asp