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Gennaio 2025

Avviso di garanzia o comunicazione dovuta? 150 150 Graziella Pascotto

Avviso di garanzia o comunicazione dovuta?

Non sono una penalista ma vorrei segnalare che non si tratta di avviso di garanzia, ma di una comunicazione dovuta prevista dalla Legge costituzionale 16.1.1989 n. 1 art. 6.
Quando un ministro viene denunciato la Procura competente deve, immediatamente, e senza svolgere alcuna indagine, comunicare la circostanza al ministro interessato per consentirgli di depositare memorie difensive e di essere ascoltato. Non viene e non può essere svolta alcuna valutazione sulla fondatezza della denuncia.
Si tratta di una procedura prevista, come detto, da una legge costituzionale a maggior tutela del ministro indagato anche se si potrebbe pensare il contrario. La Procura competente si limita a ricevere la denuncia e a trasmettere la documentazione al Collegio (composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto), informando l’indagato. Sarà dunque questo Collegio a valutare il caso senza che vi sia il rischio di incorrere in indagini strumentali della Procura.
Caso Almasri, il video pubblicato da Meloni: "Ho un avviso di garanzia, non  sono ricattabile"
Autonomia differenziata, la Consulta dice no al referendum abrogativo 150 150 Graziella Pascotto

Autonomia differenziata, la Consulta dice no al referendum abrogativo

Autonomia differenziata, la Consulta dice no al referendum abrogativo
La Corte costituzionale ha deciso ieri in camera di consiglio il giudizio sull’ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo denominata “Legge 26 giugno 2024, n. 86, Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione: abrogazione totale”.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario sulla legge n. 86 del 2024, come risultante dalla sua sentenza n. 192 del 2024.
La Corte ha rilevato che l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari. Ciò pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell’elettore. Il referendum verrebbe ad avere una portata che ne altera la funzione, risolvendosi in una scelta sull’autonomia differenziata, come tale, e in definitiva sull’art. 116, terzo comma, della Costituzione; il che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo eventualmente di una revisione costituzionale. La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni.
Autonomia differenziata, la Consulta dice no al referendum abrogativo
Casa, illegittimo subordinare l’affitto popolare alla residenza decennale in Italia 150 150 Graziella Pascotto

Casa, illegittimo subordinare l’affitto popolare alla residenza decennale in Italia

La Corte costituzionale (sentenza numero 1/2025), ha dichiarato, in riferimento agli artt. 3 e 117, c. 1, Cost., l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, c. 2-bis, e 3, c. 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 15/2005, nella parte in cui richiedono, per l’assegnazione dell’alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo.
La previsione del requisito della residenza di dieci anni sul territorio della nazione non è sorretta da una valida ragione giustificatrice e non presenta alcuna correlazione con il bisogno abitativo, al contrario “pregiudica proprio chi sia costretto a trasferirsi di frequente, per le precarie condizioni di vita, e perciò si trovi in uno stato di più grave disagio” e presenta una più accentuata incidenza lesiva con riguardo ai “soggiornanti di lungo periodo, i quali, pur potendo vantare la permanenza quinquennale, necessaria per conseguire il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, più difficilmente cumulano i dieci anni di residenza richiesti dalla disposizione censurata”.
Per la Consulta non esiste alcuna ragione giustificatrice