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Dicembre 2022

La collocazione in Cig legittima la revoca dell’assegno di mantenimento? 150 150 Graziella Pascotto

La collocazione in Cig legittima la revoca dell’assegno di mantenimento?

Con l’ordinanza n. 36800 pubblicata il 15.12.2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sui presupposti in presenza dei quali è possibile per il giudice dichiarare la cessazione dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli affidati alla madre.
In particolare, nel caso concreto, ha confermato quanto deciso dalla Corte d’Appello: la collocazione in cassa integrazione (CIG) del ricorrente non era da considerare un fatto nuovo legittimante la revoca del suddetto assegno di mantenimento poiché, rispetto al giugno 2020, quando venne emesso, su accordo delle parti, il provvedimento di collocamento dei minori presso la madre, che fissava a carico del ricorrente l’assegno di contribuzione al mantenimento di € 400,00, non era emersa la prova della diminuzione dei redditi del ricorrente.
Quest’ultimo non aveva dimostrato i redditi percepiti prima e quelli percepiti nei mesi successivi.
Cassazione: obbligo di mantenimento dei figli anche se il padre è in cassa integrazione
Stop ai cellulari in classe: circolare del Ministero inviata alle scuole. 150 150 Graziella Pascotto

Stop ai cellulari in classe: circolare del Ministero inviata alle scuole.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha diffuso la circolare contenente le indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e di analoghi dispositivi elettronici nelle classi.
È confermato il divieto – si badi bene – esistente già dal 2007 e applicabile sia agli alunni che ai professori (a tal proposito vi è copiosa giurisprudenza), di utilizzare il cellulare durante le lezioni, trattandosi di un “elemento di distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti, a cui è prioritario restituire autorevolezza”, afferma il ministro. Con la circolare non vengono introdotte nuove sanzioni disciplinari.
L’utilizzo può essere consentito, su autorizzazione del docente, e in conformità con i regolamenti di istituto, per finalità didattiche, inclusive (come strumento compensativo per gli alunni con Bes o Dsa, ndr) e formative, anche nell’ambito degli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale (Pnsd) e della “cittadinanza digitale”.
Scuola, circolare del ministero: stop ai cellulari in classe - Il Sole 24 ORE
Gli interessi legali passano dall’1,25 al 5% dal 1 gennaio 2023. 150 150 Graziella Pascotto

Gli interessi legali passano dall’1,25 al 5% dal 1 gennaio 2023.

A partire dal 1.1.2023 il tasso di interesse legale passa dall’1,25% al 5%
A stabilire questo aumento per il 2023 è il Decreto del MEF del 13.12.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15.12.2022.
Si tratta di un valore che non si vedeva al 1997.
L’incremento è stato deciso sulla base del tasso di inflazione medio del 2022 e del costante aumento degli interessi dei titoli di Stato a breve termine.
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Opera eseguita secondo progetto: l’appaltatore risponde per i vizi progettuali? 150 150 Graziella Pascotto

Opera eseguita secondo progetto: l’appaltatore risponde per i vizi progettuali?

Secondo l’ordinanza 24.10.2022, n. 31273 della Corte di Cassazione, l’appaltatore – che si attenga al progetto fornito dal committente – può essere ritenuto responsabile per i vizi dell’opera, valutando la sua condotta secondo il parametro del “professionista medio” (ex art. 1176 c. 2 c.c.). Infatti, l’appaltatore è tenuto a segnalare al committente gli errori progettuali al fine di poter realizzare l’opera a regola d’arte. In difetto, è responsabile pur avendo eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni. Qualora le istruzioni siano palesemente errate, l’appaltatore non è responsabile soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di averle eseguite come “nudus minister”, a causa delle insistenze del committente. In mancanza di tale prova, “l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista”.

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https://www.altalex.com/documents/news/2022/12/16/opera-eseguita-secondo-progetto-appaltatore-risponde-per-vizi-progettuali

Assegno divorzile: quanto contano le dichiarazioni dei redditi? 150 150 Graziella Pascotto

Assegno divorzile: quanto contano le dichiarazioni dei redditi?

Con due recenti ordinanze in tema di calcolo dell’assegno di divorzio (n. 32644/ e n. 33381/2022), la Corte di Cassazione ha indicato, tra i parametri di cui tener conto, lo squilibrio economico degli ex coniugi e il ruolo familiare ricoperto dal richiedente senza che le dichiarazioni dei redditi delle parti possano ritenersi sufficienti come base per il calcolo stesso.
Nel primo caso la Suprema Corte ha respinto la richiesta di assegno avanzata dalla ex moglie mancando lo squilibrio economico tra i coniugi. La donna svolgeva infatti un’attività molto redditizia in grado di assicurarle un buon tenore di vita ma che non emergeva dalle dichiarazioni dei redditi presentate. Ne è derivata l’inattendibilità della documentazione e la conferma dell’indipendenza economica della signora.
Nel secondo caso, la Corte ha respinto il ricorso del marito, il quale si era sempre opposto al riconoscimento del mantenimento alla ex moglie nonostante fosse evidente la sua non autosufficienza economica e ciò pur mancando la produzione delle dichiarazioni dei redditi della donna. Tale circostanza infatti non si traduce nella presunzione dell’insussistenza delle condizioni per ottenere l’assegno ma onera il giudice del dovere di motivare, anche sulla base di elementi presuntivi, sull’esistenza della disparità di redditi, di patrimoni e dell’effettivo tenore di vita.
Assegno di divorzio: le dichiarazioni dei redditi non bastano
Covid: la Corte Costituzionale boccia i ricorsi contro l’obbligo vaccinale 150 150 Graziella Pascotto

Covid: la Corte Costituzionale boccia i ricorsi contro l’obbligo vaccinale

La Corte Costituzionale, dopo quasi un’intera giornata di camera di consiglio, ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali. Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario». Lo rende noto l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, in attesa del deposito delle sentenze. «Ugualmente non fondate infine – si legge nel comunicato – sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico.

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