La collocazione in Cig legittima la revoca dell’assegno di mantenimento?




Secondo l’ordinanza 24.10.2022, n. 31273 della Corte di Cassazione, l’appaltatore – che si attenga al progetto fornito dal committente – può essere ritenuto responsabile per i vizi dell’opera, valutando la sua condotta secondo il parametro del “professionista medio” (ex art. 1176 c. 2 c.c.). Infatti, l’appaltatore è tenuto a segnalare al committente gli errori progettuali al fine di poter realizzare l’opera a regola d’arte. In difetto, è responsabile pur avendo eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni. Qualora le istruzioni siano palesemente errate, l’appaltatore non è responsabile soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di averle eseguite come “nudus minister”, a causa delle insistenze del committente. In mancanza di tale prova, “l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista”.


La Corte Costituzionale, dopo quasi un’intera giornata di camera di consiglio, ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali. Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario». Lo rende noto l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, in attesa del deposito delle sentenze. «Ugualmente non fondate infine – si legge nel comunicato – sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico.


