La legittima difesa è legge, ecco le novità
1. La difesa “sempre” legittima. L’art. 1 prevede che sia “sempre” legittima la difesa di chi “compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”. Naturalmente resta il processo: l’inserimento nella norma dell’avverbio “sempre” non fa venire meno la necessaria valutazione del Giudice su un omicidio avvenuto in casa.
2. Introdotto lo “stato di grave turbamento”
Finora era prevista una proporzionalità tra offesa e difesa, punendo l’eccesso colposo di legittima difesa. Ora questa fattispecie scompare nel caso in cui chi reagisca sia “in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Una categoria che copre uno spettro di situazioni molto ampio e difficilmente verificabile: i Giudici saranno chiamati, di volta in volta, ad interpretare le varie situazioni.
3. Pena sospesa solo con risarcimento
Chi si è reso responsabile di un furto in appartamento, potrà ottenere la sospensione condizionale della pena soltanto in caso di risarcimento integrale del danno alla persona.
4. Pene più severe
La violazione di domicilio era punita con una pena da sei mesi a tre anni: diventa “da uno a cinque anni”. Se la violazione è aggravata, perché “il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone o se il colpevole è palesemente armato”, la pena che era “da 1 a 5 anni” diventa “da 2 a 6 anni”. Aumento delle pene anche per il furto d’appartamento: prima era da 3 a 6 anni, ora diventa da 4 a 7 anni. Per la rapina, il minimo passa da 4 a 5 anni. Per la rapina aggravata si passa da un minimo di 5 a 6 anni e per la pluriaggravata da 6 a 7 anni.
5. Responsabilità civile e indennità
Nel caso di difesa domiciliare, chi è stato assolto in sede penale, non sarà obbligato a risarcire il danno. Nel caso di eccesso colposo, invece, al danneggiato sarà riconosciuta un’indennità calcolata dal Giudice in base alla “gravità, alle modalità realizzative e al contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.
6. Patrocinio gratuito
Le norme sul patrocinio gratuito si estendono anche ai soggetti per i quali è stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere.
7. Priorità nei processi
Nell’ultimo articolo, si assicura priorità nella formazione dei ruoli di udienza “anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose” avvenuti nelle circostanze di legittima difesa domiciliare o in stato di grave turbamento.
Quindi, e a scanso di equivoci, in ogni caso, in presenza di un’ipotetica legittima difesa, un procedimento penale verrà sempre aperto, e le indagini espletate, ciò a garanzia di tutti. Non deve passare la convinzione che si possa reagire sempre e comunque sulla base di una sorta di garanzia di impunità che di fatto non esiste.

