Diritto civile

Cassette di sicurezza e responsabilità della banca 150 150 Graziella Pascotto

Cassette di sicurezza e responsabilità della banca

La rapina alla filiale di Credit Agricole avvenuta a Napoli lo scorso 16 aprile, porta all’attenzione il problema della responsabilità della banca verso i clienti, con particolare attenzione al caso di violazione delle cassette di sicurezza custodite dall’istituto di credito e sottrazione del loro contenuto.
Il contratto per l’utilizzo di una cassetta di sicurezza presso una banca è misto custodia/locazione: la banca mette a disposizione una struttura materiale, tecnica ed organizzativa idonea a realizzare condizioni di sicurezza superiori a quelle raggiungibili dal cliente nella sua sfera privata.
Per questo risponde per la perdita o il danneggiamento dei beni contenuti nella cassetta dovendo garantire l’integrità dei locali e dei sistemi di sicurezza: la responsabilità è presunta, salvo che dimostri il verificarsi di un evento imprevedibile e inevitabile.
In caso di furto, trattandosi di un evento prevedibile, la banca è di norma responsabile, mentre in caso di rapina, poichè viene operata violenza, potrebbe esserci esenzione da responsabilità.
Ai sensi dell’art. 1229 c.c., tuttavia, le clausole che limitano la responsabilità sono considerate nulle e, per la giurisprudenza, le clausole che prevedono limiti risarcitori sono inefficaci.
Frequentemente tali contratti prevedono massimali risarcitori e il cliente può dichiarare un valore maggiore, pagando un canone più alto per aumentare la copertura, o il divieto di introdurre in cassetta beni di valore eccedente rispetto a quello contrattualmente determinato.
Il cliente in ogni caso deve dimostrare quali erano i beni depositati nella cassetta con foto, perizie o testimoni, ma anche tramite presunzioni semplici e giuramento estimatorio considerato che il contratto di cassette di sicurezza è caratterizzato da riservatezza e quindi la giurisprudenza alleggerisce l’onere probatorio del cliente danneggiato.
Cassette di sicurezza banca: responsabilità e risarcimento furto | Altalex
Condominio: uso di piscina e campo da tennis anche in base ai millesimi 150 150 Graziella Pascotto

Condominio: uso di piscina e campo da tennis anche in base ai millesimi

E’ il caso di una delibera assembleare impugnata da alcuni condomini poichè ritenuta affetta da nullità dopo l’approvazione di un nuovo regolamento che disciplinava l’uso della piscina e del campo da tennis introducendo un sistema basato sui millesimi di proprietà. Più precisamente il regolamento prevedeva turni per il campo da tennis tali che i condomini proprietari di più millesimi avrebbero potuto utilizzarlo per più ore la settimana. Consentiva inoltre, ai proprietari di più millesimi, di invitare un maggior numero di ospiti in piscina. Sia il Tribunale di Verona che la Corte d’Appello di Venezia ritenevano che il regolamento non impedisse l’uso dei beni ai condomini, limitandosi a disciplinarne le modalità, senza alterarne la destinazione né comprimere il diritto di ciascuno a un godimento effettivo.
Allo stesso modo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 4966 del 5.3.2026) ha respinto il ricorso dei condomini richiamando l’art. 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante alla comunione può utilizzare la cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne uso.
Il principio del cosiddetto “pari uso” non implica che tutti i condomini debbano utilizzare il bene nello stesso modo o nello stesso momento. Ciò che conta è che l’uso più intenso da parte di alcuni non escluda il diritto degli altri a beneficiare del servizio.
L’assemblea condominiale pertanto può, con delibera adottata con la maggioranza prevista dagli artt. 1138 e 1136 c.c. (non all’unanimità) limitare il godimento dei beni condominiali non rientranti nell’art. 1117 c.c. in misura proporzionale al valore della quota di singoli partecipanti alla comunione purché non impedisca agli altri partecipanti di farne uso. Il principio non vale quindi per scale, tetto, facciate, cortili destinati al passaggio o impianti comuni. In questi casi si tratta di beni funzionalmente necessari all’uso delle unità immobiliari e il diritto di ciascun condomino al loro utilizzo non può essere modulato in base ai millesimi di proprietà.
Condominio: uso di piscina e campo da tennis anche in base ai millesimi
Clausola risolutiva espressa: non è possibile sindacare la gravità dell’inadempimento 150 150 Graziella Pascotto

Clausola risolutiva espressa: non è possibile sindacare la gravità dell’inadempimento

Una società produttrice di automobili risolve il contratto con la concessionaria a causa dell’inadempimento di quest’ultima, facendo valere una clausola risolutiva espressa. In base a tale previsione pattizia, il contratto si risolve di diritto nel caso di mancato pagamento di un importo pari alla metà del valore del veicolo più economico. La società concessionaria agisce in giudizio considerando la risoluzione illegittima e il giudice di merito accoglie tale ricostruzione ritenendo l’inadempimento non grave in considerazione del volume d’affari intercorrente tra le parti.
Se nel contratto è presente una clausola risolutiva espressa il giudice può sindacare la gravità dell’inadempimento?
La Corte di Cassazione (ord. 4.12.2025 n. 31763) risponde negativamente. Infatti, secondo la costante giurisprudenza, “la pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell’inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti”. Giova ricordare che la risoluzione del contratto può avvenire per decisione di un giudice (ope iudicis) e, allora, si parla di risoluzione giudiziale, ma anche di diritto (ipso iure) come nell’ipotesi della clausola risolutiva espressa (ex art. 1456 c.c.. Secondo la regola generale in materia di risoluzione contrattuale, il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra (così dispone l’art. 1455 c.c.). Invece, la clausola risolutiva espressa supera la necessità di svolgere una valutazione sulla gravità dell’inadempimento giacché sono i contraenti che, ex ante, nel determinarne il contenuto, stabiliscono che l’inadempimento di una determinata obbligazione sia sufficientemente grave da giustificare la risoluzione. Pertanto, il giudice deve verificare solo se l’inadempimento si sia verificato e se sia imputabile al debitore, ma non può valutarne la gravità già stabilita contrattualmente.
Clausola risolutiva espressa: non è possibile sindacare la gravità  dell'inadempimento
Proprietà immobiliare, la Legge di Bilancio 2026 detta nuove regole sulla rinuncia abdicativa 150 150 Graziella Pascotto

Proprietà immobiliare, la Legge di Bilancio 2026 detta nuove regole sulla rinuncia abdicativa

L’art. 1 commi 731 e 732 della Legge di Bilancio 2026, introduce una regolamentazione sistematica della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare. Al fine di evitare che lo Stato diventi titolare forzato di immobili irregolari, degradati o pericolosi, trasferendo sull’erario oneri insostenibili, il legislatore ha introdotto rigorosi obblighi di conformità.
L’atto di rinuncia è nullo se non corredato da documentazione tecnica che attesti:
-conformità Urbanistico-Edilizia, l’assenza di abusi insanabili o difformità gravi rispetto ai titoli abilitativi depositati presso il Comune;
-conformità catastale, la perfetta corrispondenza tra lo stato di fatto dell’immobile e le planimetrie/dati depositati in Catasto;
-conformità ambientale e sismica, l’attestazione che il bene non sia fonte di rischi ambientali (es. necessità di bonifiche) o strutturali che richiederebbero interventi immediati di messa in sicurezza a spese dello Stato.
Il Governo è voluto intervenire in contrasto alla recente sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 23093/2025 (post del 26.8.2025): la Cassazione aveva di fatto stabilito come non si potessero obbligare le persone a mantenere la proprietà di beni contro la propria volontà, specialmente quando questi costituiscono un peso economico o una fonte di responsabilità civile sulla base del potere di disposizione del proprietario riconosciuto dall’art. 832 c.c.
Dal 1 gennaio, dunque, per i proprietari di immobili fatiscenti, la rinuncia abdicativa sarà sottoposta a condizioni talmente stringenti da renderla in concreto inapplicabile nella maggior parte dei casi.
Le alternative possibili saranno la vendita, anche a prezzi irrisori, oppure affrontare l’oneroso iter di regolarizzazione per tentare poi la rinuncia.
Frodi bancarie: la responsabilità semi-oggettiva della banca 150 150 Graziella Pascotto

Frodi bancarie: la responsabilità semi-oggettiva della banca

Con sentenze del 22.7 e del 10.9.2025 la Corte di Appello di Firenze ha deciso due controversie intentate da alcuni correntisti contro gli istituti di credito di riferimento, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di bonifici fraudolenti disposti tramite il servizio di home banking. La Corte fiorentina ha chiarito, in entrambe le pronunce che il D. Lgs. 27.1.2010 n. 11 prevede una forma di responsabilità aggravata in capo alla banca, la quale, in caso di operazioni abusivamente ordinate, è tenuta a dimostrare il dolo o la colpa grave del correntista. Viene pertanto a configurarsi un’ipotesi di responsabilità “semi–oggettiva” della banca, che trae la sua giustificazione nel fatto che questa, nel fornire i propri servizi attraverso canali rischiosi, si assume un rischio di impresa.

Frodi bancarie: la responsabilità semi-oggettiva della banca

https://www.altalex.com/documents/2025/12/17/frodi-bancarie-responsabilita-semi-oggettiva-banca

Legittima la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare 150 150 Graziella Pascotto

Legittima la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare

Importante e storica decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 23093 del 11.8.2025) ha stabilito che la rinuncia alla proprietà immobiliare è un atto unilaterale non recettizio e lo Stato non ha alcun potere di opporsi.
Uno dei casi devoluti alle Sezioni Unite proveniva dal Tribunale di Venezia e riguardava due proprietari che avevano rinunciato con atto notarile ad un immobile ubicato in una zona soggetta a fenomeni franosi.
Il Ministero dell’Economia e l’Agenzia del Demanio hanno tuttavia impugnato l’atto, sostenendo che l’operazione fosse illegittima poiché dettata esclusivamente dal desiderio di liberarsi di un peso economico, dato che l’art. 42 Cost. assegna alla proprietà privata una “funzione sociale”, che non sarebbe compatibile con un abbandono motivato da un fine puramente egoistico. Inoltre nell’ordinamento italiano non esisterebbe una generica facoltà di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare.
La Corte ha sancito invece che la rinuncia alla proprietà è un negozio giuridico unilaterale e non recettizio, il cui effetto è quello di trasferire la proprietà del bene a cui si è rinunciato direttamente allo Stato in base all’art. 827 c.c., che disciplina i cosiddetti “beni vacanti”. Ha anche stabilito che l’art. 42 Cost. non impone al proprietario il dovere di conservare un immobile a tutti i costi, ma serve a consentire allo Stato l’imposizione di limiti e vincoli in nome dell’interesse generale.
In altre parole, il proprietario che non trae alcuna utilità da fabbricati o terreni di cui è titolare, e da cui spesso derivano solo costi come l’Imu, assicurazioni per i danni, interventi manutentivi ecc. può oggi scegliere di abbandonare l’immobile.
La Corte ha peraltro stabilito che la rinuncia estingue il diritto di proprietà ma non cancella le obbligazioni e le responsabilità eventualmente sorte quando il rinunciante era ancora nella titolarità del bene.
Legittima la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare
Accordo patrimoniale sugli effetti della separazione: la Cassazione dice sì perché è contratto atipico con condizione sospensiva 150 150 Graziella Pascotto

Accordo patrimoniale sugli effetti della separazione: la Cassazione dice sì perché è contratto atipico con condizione sospensiva

La novità non è di poco conto. Dopo aver ripetutamente ribadito la nullità degli accordi prematrimoniali nell’ordinamento italiano per illiceità della causa in virtù dell’indisponibilità dei diritti derivanti dal matrimonio, la Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 20415 del 21.7.2025 è tornata sul tema della validità di tali accordi (si tratta di quei contratti stipulati tra due persone prima di contrarre matrimonio, con lo scopo di regolamentare anticipatamente gli aspetti patrimoniali e personali in caso di futura crisi coniugale) affermandone la validità anche se contratti durante il matrimonio.
La Suprema Corte ha dunque ritenuto legittima una scrittura privata nella quale i coniugi avevano stabilito che, in caso di separazione, il marito avrebbe riconosciuto alla moglie una determinata somma di denaro in considerazione dell’apporto dato dalla donna al benessere della famiglia ed al pagamento del mutuo per la ristrutturazione di un immobile solo a lui intestato, mentre la moglie avrebbe rinunciato, in favore del coniuge, ad alcuni beni mobili.
Nella motivazione della sentenza, la Corte qualifica il patto tra coniugi come contratto atipico con condizione sospensiva lecita. Non più, quindi, un patto radicalmente nullo ma una forma negoziale espressiva dell’autonomia privata, purché rispettosa dei limiti imposti dall’ordinamento: tali accordi sono legittimi quando il fallimento del matrimonio non è la causa dell’accordo, ma rappresenta solo un evento futuro e incerto. Il patto sarà valido laddove preveda obblighi economici da adempiere solo nel caso in cui si verifichi la separazione o il divorzio, purché questi obblighi siano proporzionati e non ledano diritti indisponibili.
L’apertura infatti non è assoluta. Restano fuori le decisioni sui figli minori (affidamento, assegno di mantenimento) per le quali è necessario il controllo giurisdizionale.
Accordo prematrimoniale: si può fare in Italia?
Due mamme, congedo di paternità per la madre intenzionale 150 150 Graziella Pascotto

Due mamme, congedo di paternità per la madre intenzionale

La Corte costituzionale con la sentenza n. 115 depositata oggi ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
La Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute come genitori di un minore legittimamente attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita svolte all’estero conformemente alla lex loci. Costoro, infatti, ha osservato la Corte, condividendo un progetto di genitorialità, hanno assunto, al pari della coppia eterosessuale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle esigenze del minore che l’ordinamento considera inscindibilmente legati all’esercizio della responsabilità genitoriale. L’orientamento sessuale, ha precisato la Consulta, non incide di per sé sulla idoneità all’assunzione di tale responsabilità. Risponde all’interesse del minore, che ha carattere di centralità nell’ordinamento nazionale e sovranazionale, vedersi riconoscere lo stato di figlio della madre biologica, che lo ha partorito, e di quella intenzionale, che abbiano condiviso l’impegno di cura nei suoi confronti. Il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori è riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (artt. 315-bis e 337-ter c.c.) nonché da una serie di strumenti internazionali e dell’Unione europea. Con riguardo, in particolare, alla provvidenza in questione, osserva la Corte, viene in rilievo l’esigenza di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro, in coerenza con la finalità di favorire l’esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari, in un processo di progressiva valorizzazione dell’aspetto funzionale della genitorialità, identico nelle formazioni costituite da coppie omosessuali ed eterosessuali. Ed è ben possibile, conclude la Corte, identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella che è la figura paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica e quella intenzionale, che ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato e vi partecipa attivamente.
Responsabilità del blogger per i commenti diffamatori: obbligo di rimozione 150 150 Graziella Pascotto

Responsabilità del blogger per i commenti diffamatori: obbligo di rimozione

Per la Corte di Cassazione (ordinanza n. 17360 depositata il 30.6.2025), il prestatore di servizi informatici che assuma il ruolo di hosting provider non attivo (c.d. blogger) va, di regola, esente dalla responsabilità per la pubblicazione delle eventuali informazioni illecite che provengano dai terzi e in particolare per tutti gli eventuali commenti diffamatori inviati dai terzi. Tuttavia, una volta che egli acquisisca la consapevolezza della manifesta illiceità degli stessi (in qualunque modo, anche non necessariamente a seguito di una comunicazione delle autorità competenti), è tenuto ad attivarsi per rimuoverli tempestivamente.
E’ il caso di una persona sentitasi lesa nella propria reputazione da alcuni commenti non rimossi e per i quali aveva chiesto il risarcimento del danno al curatore del blog. Sia il tribunale che la Corte di appello avevano però respinto la domanda ritenendo che ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 70/2003, l’obbligo di rimuovere i contenuti illeciti sorgerebbe esclusivamente in seguito a una comunicazione proveniente dalle autorità competenti, unica fonte di “conoscenza qualificata”.
Per la Suprema Corte invece ciò è in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza penale di legittimità in casi analoghi e con la ratio della norma (D.lgs. 70/2003) che recepisce la Direttiva 2000/31/CE, nella quale non è prevista la “conoscenza qualificata”.
Responsabilità del blogger per i commenti diffamatori: obbligo di rimozione
Compravendita e servitù non dichiarata: l’acquirente ha diritto alla riduzione del prezzo? 150 150 Graziella Pascotto

Compravendita e servitù non dichiarata: l’acquirente ha diritto alla riduzione del prezzo?

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 5062 del 26.2.2025), l’espressa dichiarazione del venditore che il bene compravenduto è libero da oneri o diritti reali o personali di godimento esonera l’acquirente dal compiere qualsiasi indagine, operando a suo favore il principio dell’affidamento nell’altrui dichiarazione, con l’effetto che, se la dichiarazione è contraria al vero, il venditore è responsabile nei confronti della controparte tanto se i pesi sul bene erano dalla stessa facilmente conoscibili, quanto, a maggior ragione, se essi non erano apparenti, restando irrilevante la trascrizione del vincolo, che assume valore solo verso il terzo acquirente e non per il compratore il quale, nel rispetto del canone della buona fede, ha il diritto di stare alle dichiarazioni dell’alienante. Tale diritto, però, viene meno qualora dette dichiarazioni trovino diretta ed immediata smentita nel modo d’essere del bene percepibile attraverso i sensi, risultando gli oneri o diritti da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, poiché, in questo caso, non opera il principio dell’affidamento ed il compratore deve subire le conseguenze della sua negligenza.
Nel caso concreto la società compratrice aveva condotto in locazione per anni un immobile che aveva accesso proprio dal piazzale oggetto del contratto in questione e, quindi, doveva essere edotta del fatto che sullo stesso transitavano dei veicoli, anche se nell’atto d’acquisto si menzionava solo la servitù pedonale.
Compravendita e servitù non dichiarata: l'acquirente ha diritto alla  riduzione del prezzo?