Infortunistica stradale-Codice della Strada

Il proprietario dell’auto deve sapere chi si trova alla guida 150 150 Graziella Pascotto

Il proprietario dell’auto deve sapere chi si trova alla guida

Una donna riceve cinque verbali per eccesso di velocità e, successivamente, l’invito a comunicare i dati del conducente ex art. 126-bis C.d.S. Infatti, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, se la violazione non è contestata nell’immediatezza del fatto e comporta la decurtazione di punti dalla patente, è previsto l’obbligo di comunicare i dati del conducente e l’omissione di tale obbligo comporta una sanzione pecuniaria. La donna comunica di ignorare chi si trovasse alla guida al momento delle infrazioni atteso che l’auto era in uso al marito e ai due figli. Nonostante ciò, riceve quattro verbali recanti la sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente.
La Corte di Cassazione (ord. 13059 del 6.5.2026) afferma che il proprietario del veicolo è gravato da «un dovere di diligenza nel conoscere e conservare memoria dell’identità di chi conduce il mezzo, dovere che non viene meno in caso di uso familiare». Viene sottolineato come il proprietario debba agire con la massima diligenza, predisponendo sistemi di controllo per tracciare l’utilizzo del mezzo. Per quanto riguarda il decorso del termine entro cui comunicare i dati del conducente, secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente la violazione dell’obbligo di comunicazione si perfeziona solo dopo che il procedimento sull’infrazione presupposta si è definito con esito sfavorevole per l’opponente. La definizione coincide con il passaggio in giudicato della sentenza e da tale momento decorrono 90 giorni per l’amministrazione per trasmettere il nuovo invito e 60 giorni per il cittadino per rispondere.
Art. 126-bis C.d.S.: obbligo di comunicare i dati del conducente e dovere  di diligenza del proprietario dell'auto | Altalex
RC Auto, dall’8 aprile è in vigore il Regolamento IVASS 56/2025 150 150 Graziella Pascotto

RC Auto, dall’8 aprile è in vigore il Regolamento IVASS 56/2025

L’8.4.2026 è entrato in vigore il Regolamento IVASS 25.3.2025 n. 56 che ridisegna certificato di assicurazione e modulo di constatazione amichevole, rappresentando un passo deciso verso la dematerializzazione e l’armonizzazione europea, con benefici in termini di semplicità, trasparenza e velocità delle procedure.
-Il certificato di assicurazione può ora essere rilasciato non soltanto in formato cartaceo, bensì anche su “supporto durevole”, quindi in formato digitale, a scelta del contraente.
La compagnia deve conservare traccia della preferenza e consentire in ogni momento di modificarla. Il documento deve essere consegnato entro 5 giorni dalla corresponsione del premio, pure in ipotesi di vendita a distanza. Nel frattempo, sono considerati documenti provvisoriamente equipollenti la quietanza di pagamento o la dichiarazione dell’impresa che attesti la copertura, pure se trasmessa in via telematica.
-La denuncia di sinistro per “constatazione amichevole” viene aggiornata e uniformata al modello europeo. Le compagnie devono consegnarne una copia al momento della stipula o del rinnovo, e in ogni caso su richiesta dell’assicurato.
L’art. 14 introduce la possibilità di compilare il modulo su documento informatico, mediante applicazioni messe a disposizione dalle imprese. Il documento deve essere sottoscritto con modalità aventi “requisiti di sicurezza non inferiori alla firma elettronica avanzata”, garantendo completo valore legale.
Le compagnie devono inoltre: consentire la trasmissione telematica della denuncia; fornire una copia su supporto durevole conforme al documento informatico inviato; avvalersi, se necessario, di prestatori di servizi fiduciari qualificati.
È stabilito un limite, ovvero l’adesione al servizio digitale non può essere pretesto per inviare materiale promozionale o pubblicitario.
RC Auto, dall'8 aprile è in vigore il Regolamento IVASS 56/2025
Monopattini elettrici, dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazione 150 150 Graziella Pascotto

Monopattini elettrici, dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazione

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto pubblicato in G.U. del 17.3.2026, completa il quadro normativo sulla micromobilità elettrica istituendo una piattaforma telematica dedicata al rilascio dei contrassegni identificativi da apporre sui monopattini a propulsione elettrica, obbligatori per la circolazione dal 16.5.2026.
La richiesta del contrassegno può avvenire solamente attraverso la piattaforma telematica istituita presso il CED della Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT, accessibile tramite il Portale dell’Automobilista ovvero il Portale del Trasporto. Possono richiederlo i cittadini, tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica;
le imprese, tramite collegamento con il registro imprese di InfoCamere; gli studi di consulenza automobilistica per conto dei propri assistiti, previa acquisizione di apposita delega.
La piattaforma è accessibile ai soli maggiorenni, tuttavia il contrassegno può essere intestato al minore, a condizione che l’istanza sia presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale.
ll pagamento deve essere effettuato col bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione. Il ritiro del contrassegno, a scelta del richiedente, può avvenie presso un ufficio della Motorizzazione Civile, con prenotazione di data e orario o presso uno studio di consulenza automobilistica, al quale la piattaforma genera un codice di prenotazione da esibire allo sportello.
All’atto del ritiro viene registrata, attraverso la medesima piattaforma, l’associazione tra il codice alfanumerico del contrassegno e il codice fiscale del proprietario.
Il costo è di € 8,66 euro. La circolazione in assenza di contrassegno identificativo è punita con una sanzione pecuniaria tra €100 e €400 che può essere corrisposta in misura ridotta entro 5 giorni.
Monopattini elettrici, dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazione
Codice della strada, si allenta la stretta sull’uso degli stupefacenti: la segnalazione arrivata dal tribunale di Pordenone 150 150 Graziella Pascotto

Codice della strada, si allenta la stretta sull’uso degli stupefacenti: la segnalazione arrivata dal tribunale di Pordenone

I ministeri dell’Interno e della Salute hanno inviato una circolare alle prefetture e alle forze dell’ordine che cerca di precisare le norme del nuovo codice della strada in tema di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. La Riforma infatti ha eliminato il requisito dello “stato di alterazione psico-fisica” per sanzionare chiunque guidi dopo aver assunto sostanze stupefacenti, prevedendo sanzioni alla semplice positività del test.
ll GIP del Tribunale di Pordenone, su richiesta del PM, ha peraltro sollevato questione di legittimità costituzionale della norma riformata, ritenendola lesiva di principi fondamentali del nostro ordinamento (il principio di offensività, secondo cui un comportamento può essere punito solo se danneggia o mette in pericolo un bene giuridico protetto-in questo caso la sicurezza stradale), nella parte in cui ritiene penalmente rilevante la mera positività a sostanze stupefacenti, anche in assenza di alterazione e pericolo concreto per la circolazione.
Ora la Consulta è chiamata ad esprimersi sul punto.
In altre parole il problema è che il nuovo codice della strada punisce non chi guida in stato di alterazione, ma chi è risultato positivo a un test effettuato anche ore o giorni dopo, a prescindere da qualunque accertamento sui suoi riflessi o sulla sua idoneità alla guida.
Nel frattempo come detto è stata diramata la Circolare ministeriale nella quale è precisato che per incriminare un conducente è necessario accertare che la sostanza “produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida” e che l’assunzione sia avvenuta in un periodo “prossimo” alla guida del veicolo. Chiarisce anche quali analisi debbano compiersi a tale scopo (sangue e saliva devono essere gli unici liquidi biologici idonei per la verifica, mentre i test delle urine dovranno essere esclusi perché non indicativi di un’intossicazione in atto).
A questo punto fondamentale sarà la pronuncia della Corte Costituzionale anche perché la circolare non ha valore normativo ma solo di mera indicazione interna alla pubblica amministrazione.
Nuova direttiva sui controlli riguardanti l'assunzione di droghe per chi si mette al volante
Autotrasporto e cronotachigrafo: la responsabilità delle imprese secondo la Cassazione 150 150 Graziella Pascotto

Autotrasporto e cronotachigrafo: la responsabilità delle imprese secondo la Cassazione

La Corte di Cassazione (ord. n. 1802 del 25.1.2025) ha ribadito un principio di fondamentale importanza per il settore dell’autotrasporto: le imprese di trasporto non sono solo responsabili del corretto funzionamento dei cronotachigrafi installati sui veicoli, ma anche della gestione dell’attività dei conducenti in conformità con la normativa europea.
Il caso riguarda l’impugnazione di un verbale di contestazione elevato perché un autista aveva guidato un autobus senza aver inserito l’apposita carta nel tachigrafo digitale violando così l’art. 179 C.d.S.
La Suprema Corte ha respinto l’impugnativa dell’impresa di trasporto secondo la quale vi sarebbe stato un malfunzionamento dell’apparecchio responsabilità dell’autista, poiché tenuta a dotare i veicoli di tachigrafo, del cui buon funzionamento è responsabile unitamente ai conducenti, garantendone in solido il buon uso se digitali e il buon funzionamento se analogici, e anche il buon utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione (art. 32 Reg.).
Le aziende di trasporto debbono anche organizzare “l’attività dei conducenti… in modo che essi possano rispettare le disposizioni del Regolamento”. Questo significa fornire agli autisti “le opportune istruzioni”; effettuare “controlli regolari per assicurare il rispetto delle disposizioni del Regolamento”; garantire che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate sul buon funzionamento dei tachigrafi, digitali o analogici; fare controlli periodici per confermare che i propri conducenti li utilizzino correttamente.
Autotrasporto e cronotachigrafo: la responsabilità delle imprese secondo la  Cassazione
Autovelox non omologati: il ministero “ribalta” la Cassazione 150 150 Graziella Pascotto

Autovelox non omologati: il ministero “ribalta” la Cassazione

La Cassazione (ord. n. 10505 del 18.4.2024) aveva distinto le procedure di approvazione e di omologazione degli autovelox spiegando che l’approvazione costituisce un passaggio propedeutico all’omologazione, quest’ultima indispensabile ad assicurare la corretta funzionalità dell’apparecchio e garantire la regolarità dell’accertamento pena la nullità della sanzione. Per la Suprema Corte solo gli autovelox omologati ai sensi degli artt. 45 c. 6 e 142 c. 6 C.d.A. sono fonti di prova del superamento dei limiti di velocità.
Si tratta, peraltro, di un orientamento costante della Corte.
Ebbene, esiste un parere reso il 18.12.2024 dall’Avvocatura dello Stato su richiesta del Ministero dell’Interno e riproposto dal Ministero nella circolare del 23.1.2025 indirizzata alle Prefetture, che al contrario prospetta l’identità sostanziale tra omologazione e approvazione dei dispositivi di rilevamento delle infrazioni stradali, per replicare all’opposto indirizzo giurisprudenziale e al fine di gestire, in maniera omogenea e uniforme, la difesa delle Amministrazioni nei contenziosi. Il Ministero ha trasmesso anche un modello di memoria difensiva per assicurare coerenza nelle contestazioni giuridiche.
Viene dunque sostenuta l’identità delle due procedure di omologazione e approvazione nonostante la chiarezza della giurisprudenza sul punto e in pieno dispregio della gerarchia delle fonti (Cassazione/circolare ministeriale), oltre che del dato normativo: le due procedure hanno presupposti e finalità differenti poiché l’omologazione autorizza la produzione in serie di un apparecchio già testato in laboratorio, ed è una procedura avente natura mista (amministrativa e tecnica), finalizzata alla verifica della perfetta funzionalità e precisione dell’apparecchio; l’approvazione non richiede invece la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
Si prospetta tortuosa la strada degli automobilisti che intendono fare ricorso presso il Giudice di Pace: l’esito finale, al terzo grado di giudizio, sarà presumibilmente favorevole ma tempo e costi costringeranno i più a pagare la sanzione pecuniaria.
Autovelox: omologazione e approvazione per il ministero sono equivalenti!
Riforma Codice della strada: quali novità per gli artt. 186 e 187 CdS 150 150 Graziella Pascotto

Riforma Codice della strada: quali novità per gli artt. 186 e 187 CdS

Il 14.12.2024 entrerà in vigore la riforma al Codice della Strada.
La legge n. 177/2024 ha in particolare inasprito le misure di contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e di stupefacenti.
Nel caso di guida in stato di ebbrezza, se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, la sanzione va da 573 a 2.170 €, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, si è puniti con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 €) e la sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l, è previsto l’arresto da 6 mesi e un anno e l’ammenda da 1.500 a 6.000 € oltre alla sospensione della patente da uno a due anni. Sulla patente del conducente a carico del quale siano accertate le violazioni che costituiscono reato ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b) e c), verranno apposti i codici volti a indicare che quel conducente non può più bere prima di mettersi alla guida (cod. 68); oppure può guidare solo veicoli dotati di alcolock, un dispositivo tale per cui il guidatore, prima di accendere la macchina, deve soffiare nell’apparecchio e, nel caso in cui venga rilevato un tasso alcolemico nel fiato, la macchina non parte (cod. 69).
Per la guida sotto stupefacenti, non sarà più necessario essere in uno stato di alterazione psico-fisica, ma basterà risultare positivi ai test perché scatti il ritiro della patente fino all’esito degli accertamenti. Con l’accertamento dell’inidoneita’ alla guida, è sempre disposta la revoca della patente che non potrà essere nuovamente conseguita prima di tre anni.
Qualora il reato venga commesso da un minore di anni 21 non ancora titolare della patente ovvero munito solo di autorizzazione ad esercitarsi, non potrà conseguirne una fino al compimento dei 24 anni.
Riforma Codice della strada: quali novità per gli artt. 186 e 187 CdS
Guida in stato di ebbrezza: quando è possibile rifiutare l’alcoltest in ambito sanitario? 150 150 Graziella Pascotto

Guida in stato di ebbrezza: quando è possibile rifiutare l’alcoltest in ambito sanitario?

E’ il caso di un uomo condannato per i reati di cui agli artt. 186 c. 7 e 187 c. 8 c.d.s., per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento relativo allo stato di ebbrezza alcolica e all’uso di sostanze stupefacenti. Con ricorso per Cassazione il conducente lamentava che il rifiuto è penalmente rilevante solo qualora si collochi nell’ambito di un sinistro stradale e l’imputato sia sottoposto a cure mediche.

L’art. 186, c. 5 c.d.s. prevede infatti la possibilità di procedere all’accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie espressamente indicate esclusivamente per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. Si tratta di due presupposti tassativi e che devono sussistere congiuntamente.

Nel caso di specie, sebbene ricorresse la prima delle condizioni, ovvero la sussistenza di un sinistro stradale, non ricorreva la seconda, in quanto il ricorrente non aveva necessità di essere sottoposto a cure mediche, con la conseguenza che la richiesta effettuata dagli agenti operanti era del tutto illegittima e il rifiuto penalmente irrilevante (Cassazione Penale, sentenza 29.7.2024, n. 30811).

https://www.altalex.com/documents/news/2024/09/30/guida-stato-ebbrezza-quando-possibile-rifiutare-alcoltest-ambito-sanitario

Sinistro stradale: vietare l’utilizzo del veicolo non esenta da responsabilità 150 150 Graziella Pascotto

Sinistro stradale: vietare l’utilizzo del veicolo non esenta da responsabilità

Un uomo prestava al figlio il proprio motociclo con espresso divieto di farlo utilizzare ad altri. Il figlio lasciava però le chiavi inserite nell’accensione del mezzo che gli veniva sottratto rimanendo poi coinvolto in un sinistro stradale in cui perdevano la vita il conducente, la passeggera e il conducente del veicolo antagonista, venuto a collisione col motociclo.

Gli eredi convenivano in giudizio l’Assicurazione del motociclo, che a sua volta formulava domanda di regresso nei confronti del proprietario, poiché al momento del fatto il conducente del veicolo era privo della patente di guida, circostanza, legittimante l’inoperatività della copertura assicurativa.

I giudici di merito accoglievano la domanda di regresso e il proprietario del motociclo si rivolgeva alla Corte di Cassazione ritenendosi del tutto esente da responsabilità poiché il conducente del motociclo si era impossessato del mezzo “trafugandolo” a suo figlio, contro il suo esplicito divieto.

La Suprema Corte (ord. 15237 del 30.5.2024) ha ritenuto tale tesi infondata: la responsabilità del proprietario, ex art. 2054, comma 3 c.c., viene meno solo se questi prova che il mezzo ha circolato “contro la sua volontà” e non basta dimostrare il dissenso alla circolazione del mezzo, occorrendo piuttosto provare l’adozione di misure concrete volte ad impedirne, di fatto, la circolazione.

Per la stessa ragione, nemmeno il furto del veicolo esclude la responsabilità del proprietario se questi non ha adottato misure idonee a prevenirlo, che come detto devono consistere in comportamenti concreti e non in semplici dichiarazioni.

Un veicolo a motore è una cosa potenzialmente esiziale e chi ne è proprietario non esce dall’alternativa: se vuole evitare la responsabilità di cui al comma 3 dell’art. 2054 c.c. deve impedirne l’uso a terzi, quali essi siano; se lo concede in uso, è fatto garante, per legge, dei danni causati dalla circolazione del mezzo.

https://www.altalex.com/documents/news/2024/07/16/sinistro-stradale-vietare-utilizzo-veicolo-non-esenta-da-responsabilita

In due senza casco su ciclomotore omologato per il solo conducente: sinistro mortale e concorso di colpa 150 150 Graziella Pascotto

In due senza casco su ciclomotore omologato per il solo conducente: sinistro mortale e concorso di colpa

E’ il caso di un ragazzo minorenne alla guida di un ciclomotore omologato solo per una persona che trasporta un passeggero ed entrambi viaggiano senza casco. Il mezzo impatta contro il copertone abbandonato della ruota di un camion, il conducente perde il controllo e, nell’impatto, perde la vita. I congiunti della vittima evocano in giudizio il Comune ritenendolo responsabile del sinistro mortale, atteso che il copertone giaceva abbandonato sulla strada da due giorni. In primo e secondo grado, viene accertata la responsabilità dell’ente comunale a cui segue la condanna al risarcimento del danno.

La Corte di Cassazione, su ricorso del Comune (ord. 27.3.2024 n. 8306), ha invece stabilito che il trasporto di un passeggero a bordo di un ciclomotore progettato per circolare con il solo conducente integra una condotta colposa che va considerata ai fini della ricostruzione del sinistro e del concorso di colpa del danneggiato. La presenza del passeggero condiziona la stabilità nonché la possibilità di arresto e manovra del mezzo (salvo prova contraria). Inoltre, l’omesso corretto uso del casco da parte del conducente che, come nel caso di specie, sia deceduto in un incidente stradale, “va preso in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell’eziologia del sinistro o, comunque, dello sviluppo della sua dinamica; e costituisce condotta colposa del leso da tenere in considerazione ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro”.

https://www.altalex.com/documents/news/2024/06/14/due-senza-casco-ciclomotore-omologato-per-solo-conducente-sinistro-mortale-concorso-colpa