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Luglio 2023

Carne sintetica, primo sì al Ddl che ne vieta produzione e commercio 150 150 Graziella Pascotto

Carne sintetica, primo sì al Ddl che ne vieta produzione e commercio

Ieri il Senato ha approvato il disegno di legge che vieta la produzione e immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. Più precisamente si tratta del divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi “costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati”. Agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi è vietato impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.
Vietato anche denominare “carne” i prodotti fatti soltanto con proteine vegetali.
Definite le autorità competenti: anche il Ministero della Salute, le Regioni e le Asl sono titolate ai controlli e ad elevare sanzioni che, nei casi più gravi, possono arrivare fino a € 150 mila.
L’iter non è tuttavia concluso poiché il provvedimento deve passare alla Camera.
Violenza sessuale e “palpeggiamenti”: l’importanza della prova dell’elemento soggettivo 150 150 Graziella Pascotto

Violenza sessuale e “palpeggiamenti”: l’importanza della prova dell’elemento soggettivo

Il Tribunale di Roma (sentenza 6.7.2023) ha assolto un operatore scolastico accusato di violenza sessuale aggravata per aver toccato, per pochi secondi, i glutei di una studentessa diciassettenne che si trovava a salire le scale dell’istituto scolastico, mentre era intenta ad alzarsi i pantaloni che le stavano scendendo al di sotto della vita, azione conclusasi con il “sollevamento” della ragazza da parte dell’imputato. Il Tribunale ha evidenziato come, nonostante questo tipo di condotta sia idonea ad integrare la fattispecie contestata sotto il profilo dell’elemento oggettivo, tale delitto non può ritenersi sussistente sotto il profilo soggettivo: ” la repentinità dell’azione, senza alcun’insistenza nel toccamento, da considerarsi quasi uno sfioramento, il luogo e il tempo della condotta, in pieno giorno in locale aperto al pubblico e in presenza di altre persone, e le stesse modalità dell’azione poi conclusasi con il sollevamento della ragazza non consentono di configurare l’intento libidinoso o di concupiscenza generalmente richiesto dalla norma penale”.
Le circostanze non consentono di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevolezza di compiere un “atto sessuale” e la “volontarietà della violazione della libertà sessuale”.
In particolare, ha rilevato il Tribunale, pur essendo la ricostruzione della giovane studentessa assolutamente verosimile, sotto il profilo dell’elemento psicologico, la tesi “dell’inopportuno scherzo” sostenuta dall’operatore scolastico, risulta essere convincente, e porta ad escludere la configurabilità dell’elemento soggettivo.
Non punibile la coltivazione di qualche piantina di cannabis 150 150 Graziella Pascotto

Non punibile la coltivazione di qualche piantina di cannabis

Si tratta del caso di una persona assolta dal reato di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309/90 in quanto non punibile ex 131-bis c.p., in relazione alla coltivazione di cinque piante di canapa indiana, di altezza variabile tra i 20 e i 40 cm.
La Corte di Cassazione, in seguito all’impugnazione della Procura, ha richiamano il principio, già enunciato dalle Sezioni Unite (n. 12348/2019), secondo cui “non integrano il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”.
Nella fattispecie, alla luce delle modalità con cui è stato compiuto il fatto, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto la particolare tenuità del fatto, per il numero irrisorio di piante, per il quantitativo complessivo di dosi ricavabili, per le modalità rudimentali della coltivazione, per l’assenza di precedenti penali e di altri elementi da cui desumere la destinazione allo spaccio o l’inserimento del soggetto nel mercato della droga.
Attenzione: la detenzione di sostanza stupefacente destinata solo al consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione domestica penalmente lecita rimane soggetta a sanzione amministrativa.
Non punibile la coltivazione di qualche piantina di cannabis