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Ottobre 2023

Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: in caso di incidente stradale è sempre revocata la patente 150 150 Graziella Pascotto

Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: in caso di incidente stradale è sempre revocata la patente

La Corte costituzionale (sentenza n. 194 depositata il 27.10.2023) ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 comma 2-bis C.d.S., ritenendo che la sanzione accessoria della revoca della patente di guida costituisca una misura sanzionatoria non sproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell’illecito commesso. La norma nel prevedere il reato di guida in stato di ebbrezza, contempla anche la sanzione accessoria automatica della revoca della patente per l’ipotesi più grave consistente nell’aver provocato un incidente stradale in ragione di uno stato di alterazione psico-fisica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
Secondo la Corte, chi si mette alla guida in stato di ebbrezza con tasso superiore all’1,5 g/l, in una condizione tale da compromettere il controllo dell’autovettura provocando così un incidente stradale, pone in essere una condotta altamente pericolosa per la vita e l’incolumità delle persone, anche quando l’incidente stradale non provochi lesioni alle persone o il decesso delle stesse. È quindi sempre giustificata la revoca della patente per la maggiore pericolosità di tale condotta rispetto alle ipotesi non parimenti aggravate.
La revoca della patente di guida non costituisce un automatismo sanzionatorio indifferenziato, bensì una misura coerente con la finalità preventiva della sanzione, perché evita che si ricrei tale situazione di pericolo per un congruo periodo di tempo. Essa persegue una finalità deterrente, perché sollecita una maggiore consapevolezza della gravità del comportamento, ed ha una funzione rieducativa, perché impone al condannato di sostenere nuovamente l’esame che lo abilita alla guida, attivando così un processo virtuoso di correzione tramite una utile formazione finalizzata alla prevenzione.
Incidenti stradali, la Consulta: patente da revocare sempre a chi guida ubriaco. Giusti tre anni di reclusione a chi si dà alla fuga - ItaliaOggi.it
I genitori possono provvedere direttamente all’istruzione dei figli, no al controllo dei servizi sociali 150 150 Graziella Pascotto

I genitori possono provvedere direttamente all’istruzione dei figli, no al controllo dei servizi sociali

Il caso riguarda i genitori di una minore che provvedevano direttamente alla sua istruzione ma il Tribunale dei Minorenni imponeva loro di iscrivere la figlia ad una scuola con frequentazione in presenza, prescrivendo altresì la collaborazione con i servizi sociali. In sede di reclamo, la Corte d’Appello revocava la prescrizione dell’iscrizione a scuola con attività didattica in presenza, mantenendo però l’obbligo di monitoraggio dei servizi sociali.
La Corte di Cassazione (ord. 4.8.2023, n. 23802) ha sancito che il ricorso all’istruzione parentale è pienamente legittimo e, anzi, costituisce un modo con il quale il diritto-dovere all’istruzione dei figli, garantito dall’art. 30 della Costituzione, si esplica, sia pure nel rispetto di determinate regole: innanzitutto, i genitori devono dimostrare di avere le capacità tecniche o economiche per istruire i figli rilasciando un’apposita dichiarazione al dirigente scolastico che deve accertarne la fondatezza. I figli devono sostenere, ogni anno, un esame di idoneità all’anno scolastico successivo. I controlli sono rimessi al dirigente scolastico e al sindaco.
Nel momento in cui tali regole siano osservate, non è ammessa alcuna forma di limitazione della responsabilità genitoriale, neanche lieve come il monitoraggio dei sevizi sociali.
I genitori possono provvedere direttamente all'istruzione dei figli, no al controllo dei servizi sociali
Separazione e divorzio insieme: possibile il cumulo anche nei procedimenti consensuali 150 150 Graziella Pascotto

Separazione e divorzio insieme: possibile il cumulo anche nei procedimenti consensuali

La Corte di Cassazione (ordinanza 16.10.2023 n. 28727) ha sancito che è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le norme sul procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473- bis ss. c.p.c.) hanno fin da subito sollevato dubbi interpretativi sulla possibilità per i coniugi di proporre, all’interno di un unico procedimento in forma congiunta, tanto la domanda di separazione quanto quella di divorzio.
La Riforma Cartabia ha disciplinato questa possibilità solo per i giudizi contenziosi con l’art. 473 bis 49 c.p.c. e a seguito di richiesta pregiudiziale del Tribunale di Treviso, la Suprema Corte ha confermato che tale novità procedurale è in effetti ammissibile anche nel caso di domanda congiunta.
La domanda di divorzio, resterà in ogni caso procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa).
Divorzio
Salario minimo: quando il giudice può discostarsi dalla retribuzione individuata dal CCNL 150 150 Graziella Pascotto

Salario minimo: quando il giudice può discostarsi dalla retribuzione individuata dal CCNL

La Corte di Cassazione con due sentenze gemelle (n. 27711 e 27769 del 2.10.2023) ha accolto il ricorso di alcuni lavoratori, cassando la sentenza impugnata e stabilendo alcuni principi di diritto fondamentali in quello che è un tema oggetto di forte dibattito politico.
Il riferimento della Suprema Corte è l’art. 36 della Costituzione: la retribuzione dovuta deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque sufficiente ad assicurare al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa. Il Giudice, di fronte alla domanda di adeguamento della retribuzione, deve procedere al raffronto della retribuzione percepita anzitutto con quella prevista dal CCNL applicato e, in caso di ritenuta insufficienza di quest’ultima, può motivatamente discostarsene.
Per determinare il giusto salario minimo costituzionale, il giudice può dunque considerare anche i salari previsti in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe, e può fare riferimento ad indicatori economici e statistici utilizzati per misurare la soglia di povertà (indice Istat) o la soglia di reddito per accedere alla pensione di inabilità, come suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041.
Salario minimo: quando il giudice può discostarsi dalla retribuzione individuata dal CCNL