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Marzo 2025

Caso Diciotti e risarcimento dei danni non patrimoniali per il mancato sbarco: l’ordinanza delle Sezioni Unite 150 150 Graziella Pascotto

Caso Diciotti e risarcimento dei danni non patrimoniali per il mancato sbarco: l’ordinanza delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza del 6.3.2025) hanno accolto il ricorso presentato da un cittadino eritreo, contro la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva respinto la domanda di risarcimento danni non patrimoniali presentata dal ricorrente insieme ad altri connazionali conseguenti al loro trattenimento in condizione di detenzione a bordo della nave “Diciotti” della Guardia Costiera italiana nell’agosto 2018. Secondo la Cassazione, il ricorrente ha diritto a un risarcimento, che dovrà essere definito dalla stessa Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
I principi di diritto espressi nell’ordinanza sono, in breve, i seguenti:
– il rifiuto dell’autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare non è un atto politico sottratto al controllo giurisdizionale, ma è un atto amministrativo;
-l’obbligo del soccorso in mare rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, oltre che del diritto marittimo italiano, e costituisce un preciso dovere prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare;
-lo Stato responsabile del soccorso deve organizzare lo sbarco nel più breve tempo ragionevolmente possibile (Convenzione SAR, capitolo 3.1.9) fornendo un luogo sicuro in cui terminare le operazioni di soccorso. Per luogo sicuro si intende un posto in cui sia garantita non solo la sicurezza intesa come protezione fisica delle persone soccorse, ma anche il pieno esercizio dei loro diritti fondamentali, come il diritto dei rifugiati di chiedere asilo;
-il trattenimento a bordo di migranti non ancora compiutamente identificati non può essere inquadrato tra i procedimenti di espulsione o estradizione, né quale misura finalizzata a impedire l’ingresso illegale nel territorio;
-il danno non patrimoniale derivante dalla detenzione non giustificata durata per 10 giorni, e riconducibile a un errore dell’amministrazione, è dato dalle conseguenze personali e sociali del mancato rispetto del diritto alla libertà personale. Si tratta di un danno che non richiede una prova particolarmente gravosa, essendo esperienza comune e agevolmente ricavabile dai fatti il senso di umiliazione e la sofferenza psicologica connessa al dover subire una coercizione ingiusta della propria libertà.
L’assicurazione obbligatoria per i rischi catastrofali 150 150 Graziella Pascotto

L’assicurazione obbligatoria per i rischi catastrofali

Entro il 31.3.2025, tutte le aziende iscritte al registro delle imprese, comprese le società tra professionisti, con sede legale o una stabile organizzazione in Italia, dovranno dotarsi obbligatoriamente di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali in particolare ai beni aziendali di cui all’articolo 2424 c.1 Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), c.c. utilizzati a qualsiasi titolo per l’attività di impresa, ovvero terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. I danni coperti sono quelli cagionati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, mentre vengono espressamente esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili gravati da abuso edilizio, anche dopo la costruzione, o costruiti in carenza delle autorizzazioni necessarie e le imprese agricole.
I premi sono proporzionali al rischio e possono essere adeguati periodicamente, tenendo conto di vari fattori come la vulnerabilità dei beni, l’ubicazione, misure di prevenzione adottate e l’evoluzione dei rischi.
L’impresa che non rispetti l’obbligo di stipulare la polizza catastrofale entro la scadenza è soggetta a sanzioni indirette come l’esclusione da benefici pubblici: incentivi, agevolazioni fiscali e contributi pubblici destinati alla ricostruzione e alla ripresa in caso di calamità.
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