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Giugno 2026

In albergo o al ristorante l’acqua del rubinetto non è un diritto 150 150 Graziella Pascotto

In albergo o al ristorante l’acqua del rubinetto non è un diritto

E’ il caso di una turista che aveva soggiornato in un hotel cinque stelle di Corvara in Badia con un pacchetto in mezza pensione e la formula “bevande escluse”. Durante i pasti aveva chiesto più volte la somministrazione di acqua potabile, direttamente dalla rete idrica, ottenendo il fermo rifiuto della struttura alberghiera che le aveva imposto acqua in bottiglia da 0,75 l. al costo di € 7.
La signora decideva quindi di rivolgersi al Giudice svolgendo una richiesta risarcitoria di € 2.763,00 per la spesa sostenuta e lo stress emotivo patito, sostenendo che l’acqua “è un bene naturale e un diritto umano universale di ciascun individuo” e che la sua erogazione gratuita nel quantitativo minimo vitale necessario per i bisogni essenziali va garantita.
La vicenda giudiziaria durata diversi anni si è conclusa con l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 11827 del 29.4.2026 che ha escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale, in conformità al costante orientamento della Cassazione secondo il quale il danno non patrimoniale “è risarcibile solo in caso di violazione non minimale di un diritto di rango costituzionale” e anche quando è determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, “costituisce sempre un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato”. La turista non avrebbe allegato e neppure provato che il contratto stipulato con l’albergo prevedesse la possibilità di consumare acqua del rubinetto: in assenza di tale prova, non sussiste inadempimento contrattuale; e neppure che il comportamento dell’hotel le avesse causato un danno non patrimoniale, il quale come detto non può essere riconosciuto automaticamente, ma è necessario dimostrare una lesione significativa di un diritto costituzionalmente protetto e provare le conseguenze negative subite.
Acqua del rubinetto in albergo: nessun diritto per il cliente | Altalex
Videosorveglianza nei luoghi di lavoro, inderogabilità di procedura autorizzativa e obbligo informativo 150 150 Graziella Pascotto

Videosorveglianza nei luoghi di lavoro, inderogabilità di procedura autorizzativa e obbligo informativo

L’Autorità Garante della Privacy è intervenuta sul caso di un ristorante romano dove, a seguitio di un furto, veniva installato un impianto di videosorveglianza senza alcuna informativa visibile per clienti e passanti e senza il necessario passaggio sindacale o l’autorizzazione preventiva dell’Ispettorato territoriale del lavoro nonostante la presenza di dipendenti.
Con il Provvedimento del 26.3.2026 n. 210 l’Autorità Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria al titolare del ristorante per la violazione del principio di trasparenza codificato dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). Il nucleo motivazionale di maggior rilievo giuridico del provvedimento attiene alla perimetrazione della nozione stessa di “trattamento” di dati personali.
Il Garante ha infatti chiarito che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza integra a tutti gli effetti un trattamento di dati anche in assenza di registrazione e memorizzazione delle immagini, qualora vi sia la mera visualizzazione delle riprese in tempo reale e da remoto tramite dispositivi mobili o smartphone del titolare. Ne consegue la sussistenza dell’obbligo inderogabile in capo al datore di lavoro di predisporre e rendere l’informativa ex articolo 13 del GDPR agli interessati. Sotto il profilo operativo, in conformità alle Linee Guida n. 3/2019 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB), l’adempimento richiede l’apposizione di una idonea cartellonistica di avvertimento collocata prima del raggio d’azione delle telecamere, affinché passanti, clienti e dipendenti possano modularmente evitare la sorveglianza o adeguarne la propria condotta.
Oltre alla sanzione economica, il Garante ha quindi imposto al ristorante di installare entro 30 giorni idonea cartellonistica privacy e ha vietato l’attivazione delle telecamere durante l’apertura dell’esercizio fino al rilascio dell’eventuale autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
Videosorveglianza luoghi di lavoro: GDPR e autorizzazioni | Altalex