Archivi del mese :

Giugno 2026

Catasto e Superbonus, nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate 150 150 Graziella Pascotto

Catasto e Superbonus, nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate (risoluzione 5.6.2026 n. 21E) fornisce chiarimenti sull’obbligo di aggiornamento catastale a seguito di lavori edilizi, in particolare quelli legati al Superbonus. Il documento di prassi origina dalle richieste di chiarimento arrivate alla Direzione centrale, anche in seguito all’intensificazione dei controlli previsti dalla legge di bilancio 2024 che hanno portato all’invio delle “lettere di compliance” a contribuenti che risultavano aver effettuato interventi agevolati senza aggiornare la posizione catastale degli immobili interessati.
L’obbligo di aggiornamento catastale sussiste ogni volta che si verificano variazioni nello stato dell’immobile che incidono su elementi rilevanti ai fini della rendita. Tra i casi più evidenti rientrano: modifiche della destinazione d’uso (ad esempio da magazzino ad abitazione), variazioni della consistenza, come ampliamenti o riduzioni, cambiamenti della distribuzione interna,
alterazioni della sagoma o della configurazione edilizia.
I lavori edilizi che non trasformano visibilmente la struttura dell’immobile, ma ne migliorano in modo significativo le prestazioni come: isolamento termico (cappotto), sostituzione o integrazione degli impianti, installazione di pannelli fotovoltaici o sistemi di accumulo, introduzione di nuove tecnologie edilizie possono determinare un incremento della rendita catastale, qualora incidano sulla capacità reddituale dell’immobile.
La risoluzione chiarisce che il valore catastale non è più legato solo alla dimensione o alla struttura dell’immobile, ma anche alla sua qualità tecnologica ed energetica. Ciò implica una maggiore attenzione da parte dei proprietari e dei professionisti, che devono valutare non solo la legittimità urbanistica degli interventi, ma anche le loro conseguenze fiscali. In un contesto di controlli sempre più automatizzati e basati sull’analisi dei dati, l’aggiornamento catastale diventa parte integrante della gestione di qualsiasi intervento edilizio.
Ignorarlo può comportare non solo sanzioni, bensì pure incongruenze fiscali destinate a emergere nel tempo.
Aggiornamento catastale Superbonus: obbligo e rendita catastale | Altalex
Caccia, di chi è il bosco? Il DDL 1552 e i diritti di chi non spara 150 150 Graziella Pascotto

Caccia, di chi è il bosco? Il DDL 1552 e i diritti di chi non spara

Proviamo a spostare la domanda. Non se la caccia sia giusta o sbagliata, non se piaccia o crei indignazione. La domanda vera è un’altra: di chi è il bosco? Dietro il disegno di legge 1552, ormai vicino all’approvazione del Senato, non c’è soltanto il destino di alcune specie.

C’è un conflitto di diritti, e una domanda di metodo: che cosa fa una democrazia quando la scienza, l’Europa e la sua stessa Costituzione le dicono di no? Quella che si sta per approvare non è una legge sulla caccia. È una legge sui diritti, e sul modo in cui si scrivono le leggi.

Cominciamo dai diritti di chi non ha mai imbracciato un fucile: chi cammina nei sentieri, porta i figli per i boschi, corre, pedala, va in montagna. La natura non è il recinto di una categoria: è uno spazio di tutti. Eppure il testo lo restringe: amplia luoghi e periodi in cui si spara, e toglie spazio e tempo a chi quei boschi vuole viverli in sicurezza.

Ogni stagione venatoria lascia morti e feriti alle sue spalle, e non sempre chi cade ha un fucile in mano. E il punto è proprio questo: l’attività venatoria confligge con le altre forme d’uso dei beni comuni. Ma i diritti che cedono non finiscono qui. Per imporre la pretesa di una minoranza, questa legge piega tre regole che proteggono tutti.

La prima è la scienza. Il testo declassa il parere dell’ISPRA da vincolante a meramente consultivo, affiancandolo a quello del Comitato tecnico faunistico-venatorio, in cui siedono anche le rappresentanze venatorie. Non è un dettaglio procedurale: è il punto in cui la conoscenza viene degradata a parere, e il parere a fastidio. Diverse società scientifiche hanno scritto alle più alte cariche dello Stato per denunciare le criticità del provvedimento. Si allarga il prelievo, in più luoghi e più a lungo, proprio mentre la biodiversità arretra. E quando una legge ha bisogno di zittire la scienza per reggersi, sta ammettendo di non avere argomenti.

La seconda è l’Europa. La Commissione ha segnalato gravi criticità del provvedimento con rischio di una procedura d’infrazione e costi che pagheremo tutti. Quando il ministro Lollobrigida liquida i rilievi di Bruxelles come «la lettera di un burocrate», dice una cosa precisa sulla sua scala di valori. Si invoca la sovranità, e si scopre che è soltanto la libertà di ignorare il diritto che ci siamo dati.

La terza, la più alta, è la Costituzione. Dal 2022 l’art. 9 pone tra i principi fondamentali la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche per le future generazioni. È più o meno la nostra stessa domanda tradotta in termini di diritto: di chi è il bosco? La Costituzione risponde che è di tutti, anche di chi verrà dopo di noi. Questa legge risponde che è di chi spara. Il rovesciamento è perfino lessicale: si antepone la gestione alla tutela, e si evoca la tradizione per giustificare ciò che da sola non giustifica.

Ma la tradizione, da sola, non assolve nulla. Era la tradizione che prevedeva di accecare gli uccelli da richiamo, perché il loro canto attirasse altri uccelli davanti ai fucili. Quella pratica l’abbiamo giustamente vietata. Ma ora i richiami vivi, che vengono da quella stessa tradizione, in questo testo vengono nuovamente assecondati. La maggioranza resta sicura delle proprie scelte e non teme il giudice delle leggi. Lo teme chi conosce le leggi. E allora: tutto questo, per chi? I cacciatori sono una minoranza ristretta del Paese. Per loro, organizzati e rumorosi, il Parlamento è pronto a spendere parecchio. La gerarchia si legge in controluce: prima i voti, poi la scienza, poi il diritto, poi la sicurezza di tutti, infine la fauna. Contro questo testo non si è schierata una parte sola: la comunità scientifica e le associazioni, il Club Alpino Italiano, Bruxelles, e perfino la Santa Sede con il suo richiamo al dovere di rispetto e di tutela del creato. A sollevare dubbi è stata anche una voce liberale e non sospettabile come quella del Foglio. È il fronte di chiunque pensi che una legge debba avere una ragione, non solo un tornaconto. Resta dunque la domanda che conta, e che ci riguarda tutti prima ancora della fauna. Se accettiamo che il diritto di sparare di pochi valga più della sicurezza di molti, della scienza, dell’Europa e della Costituzione, allora torniamo al punto di partenza. Di chi è il bosco? E soprattutto il diritto quanto vale? Sembra che, alla fine, anche questo stia iniziando a valere solo “fino a un certo punto”.

Caccia, di chi è il bosco? Il DDL 1552 e i diritti di chi non spara

https://www.studiocataldi.it/articoli/1000581-caccia-di-chi-e-il-bosco-il-ddl-1552-e-i-diritti-di-chi-non-spara

In albergo o al ristorante l’acqua del rubinetto non è un diritto 150 150 Graziella Pascotto

In albergo o al ristorante l’acqua del rubinetto non è un diritto

E’ il caso di una turista che aveva soggiornato in un hotel cinque stelle di Corvara in Badia con un pacchetto in mezza pensione e la formula “bevande escluse”. Durante i pasti aveva chiesto più volte la somministrazione di acqua potabile, direttamente dalla rete idrica, ottenendo il fermo rifiuto della struttura alberghiera che le aveva imposto acqua in bottiglia da 0,75 l. al costo di € 7.
La signora decideva quindi di rivolgersi al Giudice svolgendo una richiesta risarcitoria di € 2.763,00 per la spesa sostenuta e lo stress emotivo patito, sostenendo che l’acqua “è un bene naturale e un diritto umano universale di ciascun individuo” e che la sua erogazione gratuita nel quantitativo minimo vitale necessario per i bisogni essenziali va garantita.
La vicenda giudiziaria durata diversi anni si è conclusa con l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 11827 del 29.4.2026 che ha escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale, in conformità al costante orientamento della Cassazione secondo il quale il danno non patrimoniale “è risarcibile solo in caso di violazione non minimale di un diritto di rango costituzionale” e anche quando è determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, “costituisce sempre un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato”. La turista non avrebbe allegato e neppure provato che il contratto stipulato con l’albergo prevedesse la possibilità di consumare acqua del rubinetto: in assenza di tale prova, non sussiste inadempimento contrattuale; e neppure che il comportamento dell’hotel le avesse causato un danno non patrimoniale, il quale come detto non può essere riconosciuto automaticamente, ma è necessario dimostrare una lesione significativa di un diritto costituzionalmente protetto e provare le conseguenze negative subite.
Acqua del rubinetto in albergo: nessun diritto per il cliente | Altalex
Videosorveglianza nei luoghi di lavoro, inderogabilità di procedura autorizzativa e obbligo informativo 150 150 Graziella Pascotto

Videosorveglianza nei luoghi di lavoro, inderogabilità di procedura autorizzativa e obbligo informativo

L’Autorità Garante della Privacy è intervenuta sul caso di un ristorante romano dove, a seguitio di un furto, veniva installato un impianto di videosorveglianza senza alcuna informativa visibile per clienti e passanti e senza il necessario passaggio sindacale o l’autorizzazione preventiva dell’Ispettorato territoriale del lavoro nonostante la presenza di dipendenti.
Con il Provvedimento del 26.3.2026 n. 210 l’Autorità Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria al titolare del ristorante per la violazione del principio di trasparenza codificato dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). Il nucleo motivazionale di maggior rilievo giuridico del provvedimento attiene alla perimetrazione della nozione stessa di “trattamento” di dati personali.
Il Garante ha infatti chiarito che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza integra a tutti gli effetti un trattamento di dati anche in assenza di registrazione e memorizzazione delle immagini, qualora vi sia la mera visualizzazione delle riprese in tempo reale e da remoto tramite dispositivi mobili o smartphone del titolare. Ne consegue la sussistenza dell’obbligo inderogabile in capo al datore di lavoro di predisporre e rendere l’informativa ex articolo 13 del GDPR agli interessati. Sotto il profilo operativo, in conformità alle Linee Guida n. 3/2019 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB), l’adempimento richiede l’apposizione di una idonea cartellonistica di avvertimento collocata prima del raggio d’azione delle telecamere, affinché passanti, clienti e dipendenti possano modularmente evitare la sorveglianza o adeguarne la propria condotta.
Oltre alla sanzione economica, il Garante ha quindi imposto al ristorante di installare entro 30 giorni idonea cartellonistica privacy e ha vietato l’attivazione delle telecamere durante l’apertura dell’esercizio fino al rilascio dell’eventuale autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
Videosorveglianza luoghi di lavoro: GDPR e autorizzazioni | Altalex