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Aprile 2020

Concorsi pubblici e limiti di altezza 150 150 Graziella Pascotto

Concorsi pubblici e limiti di altezza

La Cassazione, con ordinanza n. 7982 pubblicata il 21.4.2020, conferma un principio già espresso in diverse occasioni.

L’altezza minima – ma anche ogni altro requisito fisico previsto da un bando di concorso – è legittima solo quando risulta determinante per il corretto svolgimento delle mansioni che si andranno a svolgere una volta assunti.
Il caso esaminato riguardava una donna esclusa dalla selezione per il lavoro di Capo Treno e la Corte di Cassazione, accogliendo in parte le doglianze della candidata, ha rimesso il giudizio alla Corte d’Appello proprio per verificare la congruità, nel caso concreto, tra condizione fisica della donna e le mansioni da svolgere.

https://www.studiocataldi.it/articoli/38246-si-puo-escludere-da-un-concorso-per-bassa-statura.asp

Fase 2: il nuovo DPCM in Gazzetta Ufficiale 150 150 Graziella Pascotto

Fase 2: il nuovo DPCM in Gazzetta Ufficiale

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 di ieri il DPCM 26.4.2020.

Le nuove misure si applicano dal 4.5.2020 e sono efficaci fino al 17.5.2020.

Le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4.5.2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire da oggi 27.4.2020.

Partiranno, tra gli altri, le imprese di costruzioni, le industrie manifatturiere, estrattiva, automobilistica, tessile e del vetro. Via libera anche alla fabbricazione dei mobili e al commercio all’ingrosso.

I datori di lavoro privati potranno continuare ad applicare il lavoro agile a ogni rapporto subordinato, sempre tramite la procedura semplificata ed in assenza di accordi individuali. Viene raccomandato, anche per la Pubblica Amministrazione, di promuovere la fruizione di periodi di congedo ordinario e ferie.
Per le attività professionali, inoltre, è raccomandato il ricorso allo smart working ove possibile e l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio. Nei casi in cui non si possa rispettare la distanza di un metro, il Decreto stabilisce “l’adozione di strumenti di protezione individuale”.

Per quanto riguarda la mobilità delle persone, consentiti spostamenti da un Comune all’altro entro la stessa Regione per motivi di lavoro, salute o “necessità e urgenza”. Tra le autorizzazioni previste dal Decreto, anche “gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”.

https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/04/27/fase-2-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-dpcm-del-26-aprile-2020/

App Immuni: tracciamento sanitario e dati ceduti ai social, spunti di riflessione 150 150 Graziella Pascotto

App Immuni: tracciamento sanitario e dati ceduti ai social, spunti di riflessione

Il Presidente dell’Autorità Garante della Privacy fornisce alcune indicazioni sulle caratteristiche che dovrebbe avere l’App Immuni per assicurare la più ampia tutela dei diritti e delle libertà fondamentali alla privacy.

La questione è molto seria e vorrei invitarvi a non banalizzarla.

In questi giorni, soprattutto online, fioccano critiche nei confronti di coloro che cedono i propri dati personali ai vari social per motivi leggeri, e che tuttavia sarebbero contrari a fare altrettanto per ragioni di salute collettiva, restii al tracciamento da parte della nuova app.
Le finalità commerciali del trattamento dei dati personali non possono stare sullo stesso piano del tracciamento sanitario generalizzato da parte di uno Stato.
Inoltre ricordiamoci tutti che le varie piattaforme social, nella stragrande maggioranza dei casi, ottengono i dati personali degli utenti in modo poco trasparente, spesso ingannevole e a volte in modo illecito.
Ho sentito molti affermare “ma io non ho niente da nascondere”, ma anche questo è un approccio superficiale perchè il diritto alla privacy non è solo una prerogativa del singolo, ma un valore collettivo che tutti dobbiamo concorrere a costruire e difendere.

https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/04/24/l-app-immuni-per-tracciare-e-mappare-il-covid-19-chiarimenti-preliminari

Incidenti causati da animali selvatici: responsabilità degli enti ex art. 2043 c.c. o ex art. 2052 c.c.? 150 150 Graziella Pascotto

Incidenti causati da animali selvatici: responsabilità degli enti ex art. 2043 c.c. o ex art. 2052 c.c.?

Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 7969 del 20.4.2020), ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della l. n. 157/1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti.

La Regione potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno.

Il precedente orientamento, piuttosto consolidato, riteneva invece inapplicabile la presunzione di responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2052 c.c. a causa dello stato di libertà della fauna selvatica incompatibile con l’obbligo di custodia degli enti e ne affermava la responsabilità ex art. 2043 c.c. con tutte le conseguenze in tema di onere della prova a carico del danneggiato, in particolare quello di dimostrare il comportamento colposo dell’ente pubblico.

https://www.puntodidiritto.it/risarcimento-danni-cagionati-animali-selvatici-cassazione-muta-orientamento/

Covid-19: interventi dell’Autorità Garante su truffe e pratiche commerciali sleali online 150 150 Graziella Pascotto

Covid-19: interventi dell’Autorità Garante su truffe e pratiche commerciali sleali online

L’emergenza sanitaria in corso ha prodotto anche la proliferazione di pratiche commerciali online scorrette: alcuni commercianti tentano, infatti, di fare leva sulle vulnerabilità dei consumatori per vendere prodotti quali mascherine, detergenti igienizzanti e farmaci pubblicizzati come in grado di prevenire o curare l’infezione da Covid-19.

Pratiche commerciali del genere non sono fortunatamente sfuggite all’autorità Antitrust che è intervenuta disponendo l’oscuramento di siti web che vendevano kit di autodiagnosi del contagio da Covid-19 e la sospensione della commercializzazione di un farmaco antivirale ad un prezzo superiore ai 600 €.

Su alcune piattaforme, inoltre, sono poste in essere pratiche commerciali aggressive consistenti nel fornire imprecise informazioni sull’effettiva disponibilità di un determinato prodotto sul mercato, pubblicizzando lo stesso come in rapido esaurimento o disponibile per un periodo di tempo limitato e inducendo così il consumatore ed acquistare ad un prezzo notevolmente più alto rispetto all’effettivo valore di mercato. Tali condotte sono in grado di influenzare sensibilmente il consumatore e di indurlo ad assumere delle decisioni commerciali che non avrebbe altrimenti preso e pertanto, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/29/CE, integrano una pratica commerciale scorretta e dunque censurabile.

Molta attenzione dunque e alcuni consigli: diffidare da presidi medici improvvisati, seguire le notizie solo sui canali ufficiali, non dare alcun credito ai rimedi fai da te, diffidare da falsi operatori che effettuano tamponi a domicilio; denunciare immediatamente alle Forze dell’Ordine speculazioni e abusi come quelli appena descritti.

https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/04/20/covid-19-e-diritto-della-pubblicita-tra-corretta-informazione-e-pratiche-ingannevoli

Vendita immobiliare: esclusione della provvigione in presenza di sola proposta irrevocabile di acquisto 150 150 Graziella Pascotto

Vendita immobiliare: esclusione della provvigione in presenza di sola proposta irrevocabile di acquisto

Secondo la Cassazione (ordinanza 10 aprile 2020, n. 7781), va escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un “affare” in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. “preliminare di preliminare”, costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento.

In altre parole, nessuna provvigione nel caso in cui tra il promittente acquirente e il promittente venditore di un immobile venga sottoscritta una proposta irrevocabile d’acquisto non seguita dalla sottoscrizione del contratto preliminare.

https://www.puntodidiritto.it/riconoscimento-al-mediatore-del-diritto-alla-provvigione-quando-puo-dirsi-concluso-laffare/

Sezioni Unite: la coltivazione domestica di cannabis non è reato 150 150 Graziella Pascotto

Sezioni Unite: la coltivazione domestica di cannabis non è reato

Secondo le Sezioni Unite della Cassazione Penale (sentenza n. 12348 del 16.4.2020) non configurano reato di coltivazione di stupefacenti “…le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all‘uso personale del coltivatore”.

L’art. 75 del Testo unico sulle droghe (Dpr 309/1990) non si applica infatti, spiega la Suprema Corte, alla “…coltivazione domestica destinata all’autoconsumo”, perché “tale disposizione non si riferisce in nessun caso alla coltivazione, neanche a quella penalmente rilevante”.

La condotta tuttavia non è esente da sanzioni amministrative.

Nel caso in cui, continua la Cassazione, “…la coltivazione domestica a fini di autoconsumo produca effettivamente una sostanza stupefacente dotata di efficacia drogante, le sanzioni amministrative potranno essere applicate al soggetto agente considerato non come coltivatore, ma come detentore di sostanza destinata a uso personale”.

https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/04/16/coltivazione-di-piante-da-cui-siano-ricavabili-sostanze-stupefacenti-depositata-la-sentenza-delle-sezioni-unite-12348-2020/

Decreto Liquidità: sospesi sino al 30.4.2020 i termini per protesti e segnalazioni 150 150 Graziella Pascotto

Decreto Liquidità: sospesi sino al 30.4.2020 i termini per protesti e segnalazioni

L’art. 11 del D.L. n. 23/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8.4.2020, prevede la sospensione delle cambiali e di tutti i titoli di credito emessi nel territorio nazionale.

La sospensione opera fino al 30 aprile p.v. e riguarda i vaglia cambiari, le cambiali e gli altri titoli di credito aventi efficacia esecutiva (anche assegni bancari o postali) emessi prima del 8.4.2020, con scadenza tra il 9.3.2020 e il 30.4.2020.

Per il perido dal 9.4.2020 al 30.4.2020 sono dunque sospesi i termini:

  1. per la presentazione al pagamento;
  2. per la levata del protesto o eventuali contestazioni;
  3. per il pagamento tardivo nei 60 giorni dalla presentazione;
  4. per irrogare le sanzioni prefettizie nei casi di assegni senza autorizzazione oppure di assegni privi di provvista.

Detta sospensione, riguarda anche debitori e obbligati in via di regresso o di garanzia, a meno che quest’ultimi non vi rinuncino espressamente.

Il debitore pertanto, senza la necessità di inviare alcuna comunicazione, potrà veder posticipata fino al 30.4.2020 la data del pagamento della cambiale o di altro titolo di credito in scadenza nel periodo 1.3.2020-30.4.2020.

https://www.altalex.com/documents/news/2020/04/17/decreto-liquidita-cambiali-assegni-scoperti-sanzioni-sospese-fino-al-30-aprile

Disponibile il modulo per accedere al prestito garantito dal Fondo fino a 25.000 150 150 Graziella Pascotto

Disponibile il modulo per accedere al prestito garantito dal Fondo fino a 25.000

E’ disponibile il modulo per chiedere subito la garanzia sui finanziamenti di importo fino a 25mila € come previsto dall’art. 13, comma 1, lett. m) del D.L. n. 23/2020.
Professionisti, partite iva e PMI in crisi di liquidità possono richiedere la garanzia del 100% del Fondo su questi prestiti.

ll rilascio della garanzia è automatico e non richiede valutazioni da parte del Fondo, tuttavia si segnala che le banche non sono obbligate a concedere il finanziamento e effettueranno ad ogni modo la loro istruttoria.

ll modulo dovrà essere trasmesso al soggetto finanziatore anche mediante posta elettronica non certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Per accedere al prestito garantito si dovrà dichiarare che l’attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 indicando i ricavi registrati nell’ultimo bilancio depositato o nell’ultima dichiarazione fiscale presentata.
Il finanziamento prevede il rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata massima di 6 anni.
L’importo erogato non potrà essere superiore al 25% dei ricavi di cui all’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale.

La somma di 25mila € è pertanto l’importo massimo del finanziamento.

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040963-decreto-liquidita-via-libera-della-commissione-ue-a-nuove-regole-per-garanzie-a-imprese-e-professionisti

Regione Veneto: la nuova ordinanza n. 40 del 13.4.2020 150 150 Graziella Pascotto

Regione Veneto: la nuova ordinanza n. 40 del 13.4.2020

Le misure dell’ordinanza entrano in vigore a partire da oggi 14.4.2020 e hanno durata fino al 3.5.2020 compreso.

Tra le misure contenute, segnalo quelle sugli spostamenti:

– negli spostamenti all’esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante;

– le uscite devono essere esclusivamente individuali, salvo l’accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di tutela della salute quale nel caso di accompagnamento di disabili e minori di anni 14; deve essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale di metri due;

– è vietata l’uscita di chi presenta temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;

– eliminato il limite dei 200 metri per l’attività motoria, che può essere svolta solo “in prossimità dell’abitazione” e sempre singolarmente;

– ammesso lo spostamento con ogni mezzo per l’assistenza al parto del genitore;

– confermate le ordinanze del trasporto pubblico locale, quindi ci si sposta solo con mascherine e guanti.

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=418285

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