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Giugno 2025

D.L. Sicurezza: la relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione 150 150 Graziella Pascotto

D.L. Sicurezza: la relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione

L’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha analizzato il c.d. Decreto Sicurezza (D.L. 11.4.2025 n. 48, convertito dalla Legge 9.6.2025 n. 80) evidenziato in ben 129 pagine diverse criticità:
– il mancato rispetto dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza dato che il provvedimento ha inglobato un disegno di legge che era già da mesi all’esame del Parlamento e aveva già ottenuto l’approvazione della Camera senza motivare le ragioni di necessità e urgenza;
-norme troppo eterogenee, prive di unitarietà ( contempla materie vaste e disparate che non sono tra loro connesse e omogenee come terrorismo, mafia, beni confiscati, sicurezza urbana, tutela delle forze dell’ordine, vittime dell’usura, ordinamento penitenziario, strutture per migranti, coltivazione della canapa);
– misure penali sproporzionate: il Massimario rileva il “rischio di colpire eccessivamente gruppi specifici, come minoranze etniche, migranti e rifugiati” e potenziali “discriminazioni e violazioni di diritti umani”. Dalla disamina evince l’estrema “incertezza applicativa” di alcune norme, per come sono state formulate le fattispecie di reato ma anche le aggravanti e gli aumenti di pena.
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Compravendita e servitù non dichiarata: l’acquirente ha diritto alla riduzione del prezzo? 150 150 Graziella Pascotto

Compravendita e servitù non dichiarata: l’acquirente ha diritto alla riduzione del prezzo?

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 5062 del 26.2.2025), l’espressa dichiarazione del venditore che il bene compravenduto è libero da oneri o diritti reali o personali di godimento esonera l’acquirente dal compiere qualsiasi indagine, operando a suo favore il principio dell’affidamento nell’altrui dichiarazione, con l’effetto che, se la dichiarazione è contraria al vero, il venditore è responsabile nei confronti della controparte tanto se i pesi sul bene erano dalla stessa facilmente conoscibili, quanto, a maggior ragione, se essi non erano apparenti, restando irrilevante la trascrizione del vincolo, che assume valore solo verso il terzo acquirente e non per il compratore il quale, nel rispetto del canone della buona fede, ha il diritto di stare alle dichiarazioni dell’alienante. Tale diritto, però, viene meno qualora dette dichiarazioni trovino diretta ed immediata smentita nel modo d’essere del bene percepibile attraverso i sensi, risultando gli oneri o diritti da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, poiché, in questo caso, non opera il principio dell’affidamento ed il compratore deve subire le conseguenze della sua negligenza.
Nel caso concreto la società compratrice aveva condotto in locazione per anni un immobile che aveva accesso proprio dal piazzale oggetto del contratto in questione e, quindi, doveva essere edotta del fatto che sullo stesso transitavano dei veicoli, anche se nell’atto d’acquisto si menzionava solo la servitù pedonale.
Compravendita e servitù non dichiarata: l'acquirente ha diritto alla  riduzione del prezzo?
Casa familiare dopo la separazione: conta solo l’interesse del figlio 150 150 Graziella Pascotto

Casa familiare dopo la separazione: conta solo l’interesse del figlio

La Corte di Cassazione (ord. 14460 del 30.5.2025) nel contesto di una crisi coniugale in cui la donna, prima della separazione, aveva lasciato la casa familiare con la figlia minore per trasferirsi presso la madre, nel regolare il godimento della casa familiare ha disposto che si debba tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l’abitazione in cui quest’ultimo ha vissuto, quando la famiglia era unita, deve essere di regola assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, salvo diversa soluzione che meglio tuteli il minorе.
Nel caso concreto è stata respinta la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla madre, genitore collocatario, poiché il trasferimento della minore presso l’ex casa coniugale non era una soluzione confacente al suo interesse. Ciò per due ragioni: da un lato la traumatica recisione di tutte le abitudini di vita domestica e affettiva stante il forte affetto per la nonna materna, consolidatosi per il lungo tempo trascorso presso di lei; dall’altro il trasferimento nella casa coniugale, l’avrebbe esposta nuovamente alla conflittualità tra la madre e la nonna paterna residente nella stessa palazzina, che era stata così accesa da determinare, secondo la stessa ricorrente, la crisi e l’allontanamento dalla casa coniugale.
Casa familiare dopo la separazione: conta solo l'interesse del figlio