Articolo di :

Graziella Pascotto

Spese universitarie figlio: non serve l’accordo con l’ex 150 150 Graziella Pascotto

Spese universitarie figlio: non serve l’accordo con l’ex

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 33939 del 5.12.2023) si è pronunciata in tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, affermando che il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di somme sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare.

Il caso riguardava le spese straordinarie sostenute per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, comprendenti in particolare il canone di locazione dell’alloggio universitario, spesa che nella fase di merito era stata ritenuta utile ai fini della frequenza dei corsi universitari da parte della ragazza, figlia unica; compatibile con la situazione economico-patrimoniale del ricorrente il quale non aveva opposto valide motivazioni a sostegno del suo rifiuto considerato che la figlia studiava con profitto ed era iscritta a un corso che prevedeva la frequenza obbligatoria.

https://www.studiocataldi.it/articoli/46311-spese-universitarie-figlio-non-serve-l-accordo-con-l-ex.asp

Pensami: il simulatore che calcola la pensione 150 150 Graziella Pascotto

Pensami: il simulatore che calcola la pensione

Inps ha comunicato l’aggiornamento del simulatore denominato “PensAMi” di cui gli utenti possono servirsi per calcolare e comparare i diversi scenari pensionistici.

Non serve autenticarsi e rispondendo ad alcune domande l’utente può conoscere le opzioni a sua disposizione e, per ciascuna, ha modo di calcolare la prima data utile di decorrenza pensione, con le modalità di calcolo dell’importo dell’assegno applicate.

ll servizio è aggiornato alle ultime novità legislative, dunque comprende anche la Quota 103 e l’Opzione Donna con le nuove regole, oltre alle altre consuete formule ordinarie (Fornero e deroghe strutturali) e temporanee (es.: APE Sociale).

Effettuando la simulazione senza autenticazione i dati del contribuente non verranno caricati in automatico pertanto sarà necessario averli a disposizione.

Diversamente, con le credenziali personali, è possibile accedere al simulatore “La tua pensione futura”.https://www.studiocataldi.it/articoli/43761-pensami-il-simulatore-che-calcola-la-pensione.asp

La spazzola per capelli è un’arma (impropria) 150 150 Graziella Pascotto

La spazzola per capelli è un’arma (impropria)

La Corte di Cassazione (sentenza n. 44886 depositata il 7.11.2023) in tema di lesioni volontarie, ha sancito che “ricorre la circostanza aggravante dell’uso di uno strumento atto a offendere di cui all’art. 585 comma 2, n. 2 laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa”, proprio come una spazzola per capelli. La Corte ha chiarito che la motivazione della sentenza di merito è affetta da violazione di legge perché, pur dando atto della deposizione della persona offesa, che ha riferito di essere stata colpita “con una spazzola che l’imputata aveva in mano durante la lite” con le conseguenti lesioni contestate nell’imputazione, costituite da ferita lacero-contusa alla regione sopra-cigliare sinistra – ha affermato che tale oggetto non rientrerebbe “tra quelli elencati nell’art. 585 cp”.

Per la Suprema Corte invece anche se non si tratta di arma propria, tuttavia il possesso di un oggetto qualsiasi cessa di essere “giustificato” quando esso sia utilizzato come strumento di aggressione fisica.

https://www.studiocataldi.it/articoli/46210-la-spazzola-per-capelli-e-un-arma-impropria.asp

Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: in caso di incidente stradale è sempre revocata la patente 150 150 Graziella Pascotto

Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: in caso di incidente stradale è sempre revocata la patente

La Corte costituzionale (sentenza n. 194 depositata il 27.10.2023) ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 comma 2-bis C.d.S., ritenendo che la sanzione accessoria della revoca della patente di guida costituisca una misura sanzionatoria non sproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell’illecito commesso. La norma nel prevedere il reato di guida in stato di ebbrezza, contempla anche la sanzione accessoria automatica della revoca della patente per l’ipotesi più grave consistente nell’aver provocato un incidente stradale in ragione di uno stato di alterazione psico-fisica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
Secondo la Corte, chi si mette alla guida in stato di ebbrezza con tasso superiore all’1,5 g/l, in una condizione tale da compromettere il controllo dell’autovettura provocando così un incidente stradale, pone in essere una condotta altamente pericolosa per la vita e l’incolumità delle persone, anche quando l’incidente stradale non provochi lesioni alle persone o il decesso delle stesse. È quindi sempre giustificata la revoca della patente per la maggiore pericolosità di tale condotta rispetto alle ipotesi non parimenti aggravate.
La revoca della patente di guida non costituisce un automatismo sanzionatorio indifferenziato, bensì una misura coerente con la finalità preventiva della sanzione, perché evita che si ricrei tale situazione di pericolo per un congruo periodo di tempo. Essa persegue una finalità deterrente, perché sollecita una maggiore consapevolezza della gravità del comportamento, ed ha una funzione rieducativa, perché impone al condannato di sostenere nuovamente l’esame che lo abilita alla guida, attivando così un processo virtuoso di correzione tramite una utile formazione finalizzata alla prevenzione.
Incidenti stradali, la Consulta: patente da revocare sempre a chi guida ubriaco. Giusti tre anni di reclusione a chi si dà alla fuga - ItaliaOggi.it
I genitori possono provvedere direttamente all’istruzione dei figli, no al controllo dei servizi sociali 150 150 Graziella Pascotto

I genitori possono provvedere direttamente all’istruzione dei figli, no al controllo dei servizi sociali

Il caso riguarda i genitori di una minore che provvedevano direttamente alla sua istruzione ma il Tribunale dei Minorenni imponeva loro di iscrivere la figlia ad una scuola con frequentazione in presenza, prescrivendo altresì la collaborazione con i servizi sociali. In sede di reclamo, la Corte d’Appello revocava la prescrizione dell’iscrizione a scuola con attività didattica in presenza, mantenendo però l’obbligo di monitoraggio dei servizi sociali.
La Corte di Cassazione (ord. 4.8.2023, n. 23802) ha sancito che il ricorso all’istruzione parentale è pienamente legittimo e, anzi, costituisce un modo con il quale il diritto-dovere all’istruzione dei figli, garantito dall’art. 30 della Costituzione, si esplica, sia pure nel rispetto di determinate regole: innanzitutto, i genitori devono dimostrare di avere le capacità tecniche o economiche per istruire i figli rilasciando un’apposita dichiarazione al dirigente scolastico che deve accertarne la fondatezza. I figli devono sostenere, ogni anno, un esame di idoneità all’anno scolastico successivo. I controlli sono rimessi al dirigente scolastico e al sindaco.
Nel momento in cui tali regole siano osservate, non è ammessa alcuna forma di limitazione della responsabilità genitoriale, neanche lieve come il monitoraggio dei sevizi sociali.
I genitori possono provvedere direttamente all'istruzione dei figli, no al controllo dei servizi sociali
Separazione e divorzio insieme: possibile il cumulo anche nei procedimenti consensuali 150 150 Graziella Pascotto

Separazione e divorzio insieme: possibile il cumulo anche nei procedimenti consensuali

La Corte di Cassazione (ordinanza 16.10.2023 n. 28727) ha sancito che è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le norme sul procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473- bis ss. c.p.c.) hanno fin da subito sollevato dubbi interpretativi sulla possibilità per i coniugi di proporre, all’interno di un unico procedimento in forma congiunta, tanto la domanda di separazione quanto quella di divorzio.
La Riforma Cartabia ha disciplinato questa possibilità solo per i giudizi contenziosi con l’art. 473 bis 49 c.p.c. e a seguito di richiesta pregiudiziale del Tribunale di Treviso, la Suprema Corte ha confermato che tale novità procedurale è in effetti ammissibile anche nel caso di domanda congiunta.
La domanda di divorzio, resterà in ogni caso procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa).
Divorzio
Salario minimo: quando il giudice può discostarsi dalla retribuzione individuata dal CCNL 150 150 Graziella Pascotto

Salario minimo: quando il giudice può discostarsi dalla retribuzione individuata dal CCNL

La Corte di Cassazione con due sentenze gemelle (n. 27711 e 27769 del 2.10.2023) ha accolto il ricorso di alcuni lavoratori, cassando la sentenza impugnata e stabilendo alcuni principi di diritto fondamentali in quello che è un tema oggetto di forte dibattito politico.
Il riferimento della Suprema Corte è l’art. 36 della Costituzione: la retribuzione dovuta deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque sufficiente ad assicurare al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa. Il Giudice, di fronte alla domanda di adeguamento della retribuzione, deve procedere al raffronto della retribuzione percepita anzitutto con quella prevista dal CCNL applicato e, in caso di ritenuta insufficienza di quest’ultima, può motivatamente discostarsene.
Per determinare il giusto salario minimo costituzionale, il giudice può dunque considerare anche i salari previsti in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe, e può fare riferimento ad indicatori economici e statistici utilizzati per misurare la soglia di povertà (indice Istat) o la soglia di reddito per accedere alla pensione di inabilità, come suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041.
Salario minimo: quando il giudice può discostarsi dalla retribuzione individuata dal CCNL
Omicidio nautico: ok definitivo della Camera 150 150 Graziella Pascotto

Omicidio nautico: ok definitivo della Camera

Il 20.9.2023 la Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge che introduce, nel nostro ordinamento, i reati di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche ai quali vengono estese, ove compatibili, le norme previste per l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi e gravissime. L’omicidio nautico punisce, con la reclusione da 2 a 7 anni, chiunque, ponendosi alla guida di una unità da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna.
Molte le aggravanti disciplinate. Aver commesso il fatto in stato di ebbrezza superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (reclusione da 8 a 12 anni); in stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l se il conducente dell’imbarcazione esercita attività di trasporto di cose o persone (da 8 a 12 anni); in stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l (da 5 a 10 anni) senza possedere la patente, ovvero se la patente è stata sospesa o revocata oppure con una unità da diporto di proprietà dell’autore del fatto sprovvista di assicurazione obbligatoria.
Nel caso in cui dall’evento derivi la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, senza superare i 18 anni di reclusione.
La pena è altresì aumentata da un terzo a due terzi e non potrà essere inferiore a 5 anni in caso di fuga del conducente successiva all’omicidio.
Messaggi IT Alert della Protezione civile: caratteristiche e impatto privacy 150 150 Graziella Pascotto

Messaggi IT Alert della Protezione civile: caratteristiche e impatto privacy

Domani, 21.9.2023, ad ore 12.00 tutti i telefoni cellulari presenti nel territorio della regione Veneto riceveranno un messaggio di test accompagnato da un suono. Non sarà necessario fare nulla di particolare tranne leggere il testo e accettare la notifica: le funzioni del telefono infatti saranno disattivate finché non si accetta la notifica. Sarà poi possibile collegarsi al sito it-alert.it e rispondere a un questionario per il miglioramento del servizio.
Tale strumento è già stato testato in altre regioni italiane e facilmente ci si imbatte, soprattutto sui social, in commenti che esortano a disattivare il servizio, con tanto di istruzioni su come farlo a seconda del sistema operativo, per un’asserita violazione della privacy.
Segnalo a tal proposito che fin dal 2019 (provvedimento n. 193 del 17.10.2019) il Garante aveva dato il proprio nulla osta, rilevando che “le modalità di trasmissione dei messaggi prevista dal Sistema di allerta non comportano la conoscenza dei numeri di telefono dei terminali mobili e, conseguentemente, nemmeno dell’identità dei contraenti o utenti delle reti di comunicazione mobile cellulare”.
Piuttosto, poiché la tecnologia cell-broadcast impiegata per diramare rapidamente le informazioni sulle possibili situazioni di pericolo comporta che “il messaggio di allerta sia inviato indistintamente e contemporaneamente a tutti i dispositivi cellulari compresi in una determinata area geografica”, il rischio è quello di pericolosi effetti boomerang, come l’innesco di un’improvvisa situazione di panico incontrollato che potrebbe potenzialmente provocare danni.
Cappotto termico: installazione illegittima se lede il decoro architettonico dell’edificio 150 150 Graziella Pascotto

Cappotto termico: installazione illegittima se lede il decoro architettonico dell’edificio

E’ il caso di due vicini: uno citava in giudizio l’altro per ottenere la rimessione in pristino dell’edificio dalle opere da lui realizzate consistenti nella trasformazione di luci in vedute, nell’abusiva realizzazione di una fognatura e nell’indebito allargamento di uno spazio di isolamento, edificato in danno dell’altro, sconfinando nella sua proprietà. L’altro, citato in causa, negava di aver compiuto tali opere e svolgeva domanda riconvenzionale per il cappotto termico e il cambiamento degli infissi realizzati proprio dal primo vicino, lavori che a suo dire avevano stravolto la facciata dell’edificio, e ne chiedeva la rimozione.
Per la Corte di Cassazione (ordinanza n. 17290 del 22.6.2023) il pregiudizio all’aspetto estetico dell’edificio era evidente e l’intervento di efficientamento energetico non bastava a giustificarlo.
Secondo i giudici, per avere alterazione architettonica non è necessario che il fabbricato sia deturpato dall’intervento, aggiungendo che l’alterazione architettonica si traduce in un deprezzamento del bene e che in condominio non possono essere consentiti interventi in grado di avere un impatto negativo sull’aspetto estetico dell’edificio.
La Corte ha concluso che il proprietario avrebbe dovuto chiedere il consenso del vicino dal momento che questi, oltre ad essere danneggiato dal nuovo aspetto dell’edificio, ha subìto lo sconfinamento nella sua proprietà.