Spese universitarie figlio: non serve l’accordo con l’ex
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 33939 del 5.12.2023) si è pronunciata in tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, affermando che il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di somme sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare.
Il caso riguardava le spese straordinarie sostenute per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, comprendenti in particolare il canone di locazione dell’alloggio universitario, spesa che nella fase di merito era stata ritenuta utile ai fini della frequenza dei corsi universitari da parte della ragazza, figlia unica; compatibile con la situazione economico-patrimoniale del ricorrente il quale non aveva opposto valide motivazioni a sostegno del suo rifiuto considerato che la figlia studiava con profitto ed era iscritta a un corso che prevedeva la frequenza obbligatoria.










