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Luglio 2025

Accordo patrimoniale sugli effetti della separazione: la Cassazione dice sì perché è contratto atipico con condizione sospensiva 150 150 Graziella Pascotto

Accordo patrimoniale sugli effetti della separazione: la Cassazione dice sì perché è contratto atipico con condizione sospensiva

La novità non è di poco conto. Dopo aver ripetutamente ribadito la nullità degli accordi prematrimoniali nell’ordinamento italiano per illiceità della causa in virtù dell’indisponibilità dei diritti derivanti dal matrimonio, la Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 20415 del 21.7.2025 è tornata sul tema della validità di tali accordi (si tratta di quei contratti stipulati tra due persone prima di contrarre matrimonio, con lo scopo di regolamentare anticipatamente gli aspetti patrimoniali e personali in caso di futura crisi coniugale) affermandone la validità anche se contratti durante il matrimonio.
La Suprema Corte ha dunque ritenuto legittima una scrittura privata nella quale i coniugi avevano stabilito che, in caso di separazione, il marito avrebbe riconosciuto alla moglie una determinata somma di denaro in considerazione dell’apporto dato dalla donna al benessere della famiglia ed al pagamento del mutuo per la ristrutturazione di un immobile solo a lui intestato, mentre la moglie avrebbe rinunciato, in favore del coniuge, ad alcuni beni mobili.
Nella motivazione della sentenza, la Corte qualifica il patto tra coniugi come contratto atipico con condizione sospensiva lecita. Non più, quindi, un patto radicalmente nullo ma una forma negoziale espressiva dell’autonomia privata, purché rispettosa dei limiti imposti dall’ordinamento: tali accordi sono legittimi quando il fallimento del matrimonio non è la causa dell’accordo, ma rappresenta solo un evento futuro e incerto. Il patto sarà valido laddove preveda obblighi economici da adempiere solo nel caso in cui si verifichi la separazione o il divorzio, purché questi obblighi siano proporzionati e non ledano diritti indisponibili.
L’apertura infatti non è assoluta. Restano fuori le decisioni sui figli minori (affidamento, assegno di mantenimento) per le quali è necessario il controllo giurisdizionale.
Accordo prematrimoniale: si può fare in Italia?
Due mamme, congedo di paternità per la madre intenzionale 150 150 Graziella Pascotto

Due mamme, congedo di paternità per la madre intenzionale

La Corte costituzionale con la sentenza n. 115 depositata oggi ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
La Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute come genitori di un minore legittimamente attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita svolte all’estero conformemente alla lex loci. Costoro, infatti, ha osservato la Corte, condividendo un progetto di genitorialità, hanno assunto, al pari della coppia eterosessuale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle esigenze del minore che l’ordinamento considera inscindibilmente legati all’esercizio della responsabilità genitoriale. L’orientamento sessuale, ha precisato la Consulta, non incide di per sé sulla idoneità all’assunzione di tale responsabilità. Risponde all’interesse del minore, che ha carattere di centralità nell’ordinamento nazionale e sovranazionale, vedersi riconoscere lo stato di figlio della madre biologica, che lo ha partorito, e di quella intenzionale, che abbiano condiviso l’impegno di cura nei suoi confronti. Il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori è riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (artt. 315-bis e 337-ter c.c.) nonché da una serie di strumenti internazionali e dell’Unione europea. Con riguardo, in particolare, alla provvidenza in questione, osserva la Corte, viene in rilievo l’esigenza di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro, in coerenza con la finalità di favorire l’esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari, in un processo di progressiva valorizzazione dell’aspetto funzionale della genitorialità, identico nelle formazioni costituite da coppie omosessuali ed eterosessuali. Ed è ben possibile, conclude la Corte, identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella che è la figura paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica e quella intenzionale, che ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato e vi partecipa attivamente.
Responsabilità del blogger per i commenti diffamatori: obbligo di rimozione 150 150 Graziella Pascotto

Responsabilità del blogger per i commenti diffamatori: obbligo di rimozione

Per la Corte di Cassazione (ordinanza n. 17360 depositata il 30.6.2025), il prestatore di servizi informatici che assuma il ruolo di hosting provider non attivo (c.d. blogger) va, di regola, esente dalla responsabilità per la pubblicazione delle eventuali informazioni illecite che provengano dai terzi e in particolare per tutti gli eventuali commenti diffamatori inviati dai terzi. Tuttavia, una volta che egli acquisisca la consapevolezza della manifesta illiceità degli stessi (in qualunque modo, anche non necessariamente a seguito di una comunicazione delle autorità competenti), è tenuto ad attivarsi per rimuoverli tempestivamente.
E’ il caso di una persona sentitasi lesa nella propria reputazione da alcuni commenti non rimossi e per i quali aveva chiesto il risarcimento del danno al curatore del blog. Sia il tribunale che la Corte di appello avevano però respinto la domanda ritenendo che ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 70/2003, l’obbligo di rimuovere i contenuti illeciti sorgerebbe esclusivamente in seguito a una comunicazione proveniente dalle autorità competenti, unica fonte di “conoscenza qualificata”.
Per la Suprema Corte invece ciò è in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza penale di legittimità in casi analoghi e con la ratio della norma (D.lgs. 70/2003) che recepisce la Direttiva 2000/31/CE, nella quale non è prevista la “conoscenza qualificata”.
Responsabilità del blogger per i commenti diffamatori: obbligo di rimozione
Spoofing, dal 19 agosto addio al telemarketing molesto 150 150 Graziella Pascotto

Spoofing, dal 19 agosto addio al telemarketing molesto

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha introdotto un sistema tecnico innovativo per fronteggiare in modo strutturato il fenomeno della falsificazione del numero chiamante da parte di call center illegali, denominato spoofing. Dal 19.8.2025 saranno operativi i primi filtri anti-spam direttamente sulle reti telefoniche attraverso i quali verranno bloccate le chiamate dall’estero in entrata da finti numeri fissi. Dal 19.11.2025 saranno attivati invece i filtri per le telefonate in entrata dall’estero con finti numeri di telefono mobile.
La nuova regolamentazione impone agli operatori che gestiscono il traffico internazionale in ingresso di eseguire controlli e verifiche prima di inoltrare le chiamate all’operatore finale. I filtri dovrebbero essere capaci di intercettare le chiamate con apparente prefisso fisso italiano che provengono però da nazioni estere e il blocco verrà effettuato direttamente dall’operatore internazionale.
Dal 19.11.2025 e con riferimento ai numeri mobili italiani falsificati gli operatori internazionali che riceveranno queste chiamate andranno a verificare in tempo reale l’esistenza del numero all’interno del database ministeriale italiano. Se il numero c’è, chiederanno all’operatore mobile di riferimento se l’utente è effettivamente in roaming. Altrimenti lo bloccheranno.
Resteranno però ancora alcune zone grigie, come: lo spoofing fatto dall’interno del territorio italiano; l’uso di veri numeri internazionali per fini illeciti; messaggi automatici o bot vocali.
Spoofing, dal 19 agosto addio al telemarketing molesto