Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis: i chiarimenti della Cassazione
E’ il caso di una cittadina brasiliana la quale si è rivolta alla Corte di Cassazione contro la sentenza con cui la Corte d’appello di Venezia aveva respinto l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia di rigetto della sua impugnazione del provvedimento dell’Ufficiale di Stato Civile che aveva dichiarato improcedibile l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis mancando la prova della filiazione tra l’italiano emigrante ed il figlio nato in Brasile nel 1895. Tale prova, infatti, poteva essere fornita solo con l’atto di nascita brasiliano di tale figlio che, tuttavia, all’epoca non fu mai formato.
La Suprema Corte ha cassato la decisione della Corte di Appello di Venezia evidenziando che l’ordinamento italiano prevede un sistema “multilivello” di prova della filiazione in cui l’atto di nascita rappresenta solo il primo.
In mancanza dell’atto di nascita si potrà ricorrere al “possesso continuo dello stato di figlio” ex art. 236 c.c. la cui prova è libera e può essere fornita anche con testimoni. Nel caso concreto peraltro lo status di figlio risultava inequivocabilmente da una moltitudine di altri atti di stato civile brasiliano che non erano stati mai contestati dagli interessati.
La decisione è destinata ad avere un notevole impatto considerato che il Ministero degli Interni istruisce gli ufficiali di stato civile a non riconoscere la cittadinanza qualora manchi l’atto di nascita (circolare K 28 del 1991) e interesserà non solo i casi in cui manca del tutto tale atto, ma anche quelli in cui pur esistente, l’atto straniero presenti delle irregolarità secondo l’ordinamento italiano.



