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Agosto 2024

Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis: i chiarimenti della Cassazione 150 150 Graziella Pascotto

Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis: i chiarimenti della Cassazione

E’ il caso di una cittadina brasiliana la quale si è rivolta alla Corte di Cassazione contro la sentenza con cui la Corte d’appello di Venezia aveva respinto l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia di rigetto della sua impugnazione del provvedimento dell’Ufficiale di Stato Civile che aveva dichiarato improcedibile l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis mancando la prova della filiazione tra l’italiano emigrante ed il figlio nato in Brasile nel 1895. Tale prova, infatti, poteva essere fornita solo con l’atto di nascita brasiliano di tale figlio che, tuttavia, all’epoca non fu mai formato.

La Suprema Corte ha cassato la decisione della Corte di Appello di Venezia evidenziando che l’ordinamento italiano prevede un sistema “multilivello” di prova della filiazione in cui l’atto di nascita rappresenta solo il primo.

In mancanza dell’atto di nascita si potrà ricorrere al “possesso continuo dello stato di figlio” ex art. 236 c.c. la cui prova è libera e può essere fornita anche con testimoni. Nel caso concreto peraltro lo status di figlio risultava inequivocabilmente da una moltitudine di altri atti di stato civile brasiliano che non erano stati mai contestati dagli interessati.

La decisione è destinata ad avere un notevole impatto considerato che il Ministero degli Interni istruisce gli ufficiali di stato civile a non riconoscere la cittadinanza qualora manchi l’atto di nascita (circolare K 28 del 1991) e interesserà non solo i casi in cui manca del tutto tale atto, ma anche quelli in cui pur esistente, l’atto straniero presenti delle irregolarità secondo l’ordinamento italiano.

https://www.altalex.com/documents/news/2024/07/05/riconoscimento-cittadinanza-italiana-iure-sanguinis-chiarimenti-cassazione

Il padre separato non può trascorrere le notti con il figlio che ha meno di 3 anni 150 150 Graziella Pascotto

Il padre separato non può trascorrere le notti con il figlio che ha meno di 3 anni

Secondo una recente sentenza della Cassazione (n.19069 del 11.7.2024) il pernottamento di un bambino di età inferiore ai tre anni presso il padre non è permesso, pur avendo i giudici di merito disposto l’affidamento condiviso. La tenera età del bambino e le sue specifiche necessità di cura non sarebbero compatibili con il pernotto lontano dalla madre. Nel caso concreto, al momento dell’avvio del giudizio, il bambino aveva solo sedici mesi ed era allattato al seno.

Il tema è di fatto controverso e la stessa Suprema Corte, in passato, si è pronunciata diversamente. Nel 2020, con riferimento ad un caso riguardante un bimbo che aveva meno di due anni, si affermò il diritto a dormire anche a casa del padre. La madre si era opposta al pernotto presso il padre sostenendo che il figlio fosse ancora troppo piccolo per staccarsi da lei e che manifestasse disagio ogni volta che accadeva, circostanze che tuttavia la Corte non ha valorizzato.

https://www.altalex.com/documents/news/2024/08/12/padre-separato-non-puo-trascorrere-notti-con-figlio-minore-3-anni