Diritto penale

Processo CasaPound, 12 condanne per riorganizzazione partito fascista 150 150 Graziella Pascotto

Processo CasaPound, 12 condanne per riorganizzazione partito fascista

È la prima volta che viene riconosciuta in ambito giudiziario la matrice neofascista del partito di estrema destra e la violazione degli artt. 1 e 5 della legge Scelba. Le motivazioni della sentenza verranno depositate entro 90 giorni.
Oggi il Tribunale di Bari ha infatti condannato dodici militanti di CasaPound privandoli dei diritti politici per cinque anni per riorganizzazione del disciolto partito fascista e per manifestazione fascista, in relazione all’aggressione del 21.9.2018 a diversi manifestanti antifascisti a Bari.
Sette tra gli imputati hanno ricevuto anche una condanna per lesioni e sono stati condannati a due anni e sei mesi di reclusione, mentre gli altri a un anno e sei mesi.
Sono stati anche condannati al risarcimento delle parti civili.
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Decreto sicurezza 2026: le novità del D.L. approvato dal CdM 150 150 Graziella Pascotto

Decreto sicurezza 2026: le novità del D.L. approvato dal CdM

Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato sia un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale, che un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del Ministero dell’interno.
Tra le novità contenute nel D.L., una di carattere procedurale, l’annotazione preliminare in un separato modello in presenza di cause di giustificazione.
Per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), procede all’annotazione preliminare, in separato modello – da introdursi con apposito decreto del Ministro della giustizia. L’intervento del Quirinale ha consentito di estendere lo “scudo” in virtù del principio secondo cui “tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge” ed evitare così trattamenti privilegiati nei confronti di singole categorie, come appunto, le forze dell’ordine.
IL D.L. disciplina anche il cd. fermo preventivo, ovvero la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifici servizi di polizia disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici, e ivi trattenere per non oltre 12 ore per i conseguenti accertamenti di polizia, persone per le quali, sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche. Non per un semplice sospetto di pericolo ma serviranno elementi oggettivi come “specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall’uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni”.
Non è invece stata inserita la cauzione per chi organizza cortei. La misura pensata come una garanzia di possibili danni causati nel corso di una manifestazione risulterebbe incostituzionale perché in contrasto con la libertà di riunione.
Decreto sicurezza 2026: le novità del D.L. approvato dal CdM
D.L. Sicurezza: la relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione 150 150 Graziella Pascotto

D.L. Sicurezza: la relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione

L’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha analizzato il c.d. Decreto Sicurezza (D.L. 11.4.2025 n. 48, convertito dalla Legge 9.6.2025 n. 80) evidenziato in ben 129 pagine diverse criticità:
– il mancato rispetto dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza dato che il provvedimento ha inglobato un disegno di legge che era già da mesi all’esame del Parlamento e aveva già ottenuto l’approvazione della Camera senza motivare le ragioni di necessità e urgenza;
-norme troppo eterogenee, prive di unitarietà ( contempla materie vaste e disparate che non sono tra loro connesse e omogenee come terrorismo, mafia, beni confiscati, sicurezza urbana, tutela delle forze dell’ordine, vittime dell’usura, ordinamento penitenziario, strutture per migranti, coltivazione della canapa);
– misure penali sproporzionate: il Massimario rileva il “rischio di colpire eccessivamente gruppi specifici, come minoranze etniche, migranti e rifugiati” e potenziali “discriminazioni e violazioni di diritti umani”. Dalla disamina evince l’estrema “incertezza applicativa” di alcune norme, per come sono state formulate le fattispecie di reato ma anche le aggravanti e gli aumenti di pena.
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SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO: LA CORTE CONFERMA CHE IL REQUISITO DEL TRATTAMENTO DI SOSTEGNO VITALE NON È IN CONTRASTO CON LA COSTITUZIONE E RINNOVA I PROPRI APPELLI AL LEGISLATORE 150 150 Graziella Pascotto

SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO: LA CORTE CONFERMA CHE IL REQUISITO DEL TRATTAMENTO DI SOSTEGNO VITALE NON È IN CONTRASTO CON LA COSTITUZIONE E RINNOVA I PROPRI APPELLI AL LEGISLATORE

La Corte Costituzionale (sentenza n. 66 del 20.5.2025), ribadendo quanto più volte già affermato, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. (istigazione o aiuto al suicidio) sollevate dal Gip di Milano, al quale il PM aveva chiesto di archiviare due procedimenti penali per aiuto al suicidio.
Non è costituzionalmente illegittimo subordinare al requisito del sostegno vitale la non punibilità di chi aiuta il paziente a mettere in pratica il proprio proposito. Ma non è necessario che il trattamento sia già in essere, né bisogna intenderlo in maniera restrittiva: un sostegno vitale non è soltanto un “macchinario”, ad es. quello per la ventilazione, ma una procedura sanitaria da cui dipende la vita del malato, ad es. procedure come l’evacuazione manuale, l’inserimento di cateteri o l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali, sempre che la loro interruzione determini prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo.
La Corte richiama poi come essenziale il carattere “che rivestono i requisiti e le condizioni procedurali per la non punibilità dell’aiuto al suicidio” per “prevenire il pericolo di abusi a danno delle persone deboli e vulnerabili” e “contrastare derive sociali o culturali che inducano le persone malate a scelte suicide, quando invece ben potrebbero trovare ragioni per continuare a vivere, ove fossero adeguatamente sostenute dalle rispettive reti familiari e sociali, oltre che dalle istituzioni pubbliche nel loro complesso”.
Richiama, infine, il legislatore e il Servizio Sanitario Nazionale ai loro doveri affinché “intervengano prontamente ad assicurare concreta e puntuale attuazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 242/2019 ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina nel rispetto delle esigenze richiamate ancora una volta dalla presente pronuncia».
Suicidio assistito: la Corte ribadisce i requisiti e chiede un intervento  immediato del legislatore - Affaritaliani.it
Codice della strada, si allenta la stretta sull’uso degli stupefacenti: la segnalazione arrivata dal tribunale di Pordenone 150 150 Graziella Pascotto

Codice della strada, si allenta la stretta sull’uso degli stupefacenti: la segnalazione arrivata dal tribunale di Pordenone

I ministeri dell’Interno e della Salute hanno inviato una circolare alle prefetture e alle forze dell’ordine che cerca di precisare le norme del nuovo codice della strada in tema di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. La Riforma infatti ha eliminato il requisito dello “stato di alterazione psico-fisica” per sanzionare chiunque guidi dopo aver assunto sostanze stupefacenti, prevedendo sanzioni alla semplice positività del test.
ll GIP del Tribunale di Pordenone, su richiesta del PM, ha peraltro sollevato questione di legittimità costituzionale della norma riformata, ritenendola lesiva di principi fondamentali del nostro ordinamento (il principio di offensività, secondo cui un comportamento può essere punito solo se danneggia o mette in pericolo un bene giuridico protetto-in questo caso la sicurezza stradale), nella parte in cui ritiene penalmente rilevante la mera positività a sostanze stupefacenti, anche in assenza di alterazione e pericolo concreto per la circolazione.
Ora la Consulta è chiamata ad esprimersi sul punto.
In altre parole il problema è che il nuovo codice della strada punisce non chi guida in stato di alterazione, ma chi è risultato positivo a un test effettuato anche ore o giorni dopo, a prescindere da qualunque accertamento sui suoi riflessi o sulla sua idoneità alla guida.
Nel frattempo come detto è stata diramata la Circolare ministeriale nella quale è precisato che per incriminare un conducente è necessario accertare che la sostanza “produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida” e che l’assunzione sia avvenuta in un periodo “prossimo” alla guida del veicolo. Chiarisce anche quali analisi debbano compiersi a tale scopo (sangue e saliva devono essere gli unici liquidi biologici idonei per la verifica, mentre i test delle urine dovranno essere esclusi perché non indicativi di un’intossicazione in atto).
A questo punto fondamentale sarà la pronuncia della Corte Costituzionale anche perché la circolare non ha valore normativo ma solo di mera indicazione interna alla pubblica amministrazione.
Nuova direttiva sui controlli riguardanti l'assunzione di droghe per chi si mette al volante
ll nuovo d.d.l. su femminicidio e codice rosso: sarà vera gloria? 150 150 Graziella Pascotto

ll nuovo d.d.l. su femminicidio e codice rosso: sarà vera gloria?

Il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di disegno di legge presentato in Senato il 31.3.2025 recante “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”, proposto dai ministeri della Giustizia, dell’Interno, per la Famiglia Natalità e Pari Opportunità, per le Riforme istituzionali e Semplificazione normativa.
Il provvedimento prevede l’introduzione nel nostro sistema giuridico con l’art. 577 bis c.p. del reato di femminicidio, qualificando come tale il delitto commesso da chiunque provochi la morte di una donna per motivi di discriminazione, odio di genere o per ostacolare l’esercizio dei suoi diritti e l’espressione della sua personalità.
Tra le altre misure previste, l’introduzione nei confronti dei detenuti colpevoli di reati del Codice rosso di limitazioni all’accesso ai benefici previsti dalla legge; la presunzione di adeguatezza degli arresti domiciliari in sede di scelta delle misure cautelari; informazioni, su loro richiesta, ai parenti della vittima in caso di evasione, scarcerazione, revoca e sostituzione delle misure applicate all’imputato o al condannato; aumento delle pene fino al 50% per i maltrattamenti in famiglia, l’uso di armi o sostanze corrosive e l’interruzione di gravidanza non consensuale, e fino a 2/3 per stalking e revenge porn. Le altre novità di rilievo riguardano la vittima, che potrà chiedere di essere ascoltata direttamente dal magistrato anziché dalla polizia giudiziaria, e i magistrati, per i quali è prevista una formazione obbligatoria.
Molte le critiche, prima fra tutte la genericità della nuova fattispecie, oltre all’assenza di risposte di carattere culturale/educativo ad un fenomeno così complesso e diffuso come la violenza sulle donne.
Il nuovo d.d.l. su femminicidio e codice rosso: sarà vera gloria?
Maltrattamenti in famiglia: la violenza comprende anche quella economica 150 150 Graziella Pascotto

Maltrattamenti in famiglia: la violenza comprende anche quella economica

Con la sentenza n. 1268 del 13.1.2025 la Corte di cassazione ha affermato che integra il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi ex art. 572 c.p. la condotta di chi impedisce alla persona offesa di essere economicamente indipendente, nel caso in cui i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocare in quest’ultima un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche ed organizzative assunte in seno alla famiglia, in quanto non pienamente condivise, ma unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica. Nel caso concreto era emerso che l’imputato aveva posto in essere condotte atte ad impedire alla coniuge la ricerca di un’occupazione e tali da ostacolare lo sviluppo di relazioni sociali come l’installazione di una telecamera così da sorvegliare i suoi movimenti, divieti anche accompagnati da minacce e umiliazioni, impiegandola quale contabile della sua azienda senza versare lo stipendio.

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Fine Vita, in Toscana il suicidio assistito è legge 150 150 Graziella Pascotto

Fine Vita, in Toscana il suicidio assistito è legge

La legge è stata approvata in data 11.2.2025 e prevede una precisa procedura per l’accesso al suicidio assistito da completarsi entro 54 giorni. La competenza a valutare le richieste spetta ad una commissione multidisciplinare composta da sei specialisti: esperti in cure palliative, anestesisti, psicologi ecc. Nel caso di valutazione positiva, l’ASL dovrà reperire il farmaco e gli eventuali macchinari necessari per garantire l’auto-somministrazione al richiedente.
La Corte Costituzionale era già intervenuta con la nota sentenza n. 242/2019 sul caso DJ Fabo, stabilendo che l’aiuto al suicidio, in determinate condizioni, non costituisce reato (irreversibilità della patologia, presenza di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili del paziente, dipendenza da macchinari o terapie di sostegno vitale,
capacità di prendere decisioni in modo libero e consapevole), sollecitando l’intervento del Parlamento purtroppo mai avvenuto.
In difetto di una disciplina nazionale alcune Regioni (non dimentichiamoci che la sanità è in parte di loro competenza), stanno tentando di attuare il diritto di chi chiede legittimamente di aver accesso al fine vita.
Il Veneto aveva già cercato di approvare una legge simile, ma il provvedimento non era passato per un solo voto. Ora il Presidente Zaia ha annunciato un regolamento che dovrebbe garantire tempi certi anche ai cittadini veneti.
Biotestamento e fine vita: principi di diritto e definizioni
Accesso al WhatsApp dell’ex: è reato anche se si conosce la password 150 150 Graziella Pascotto

Accesso al WhatsApp dell’ex: è reato anche se si conosce la password

La Corte di Cassazione (sentenza 27.1.2025 n. 3025) si è pronunciata su un ricorso proposto contro le sentenze di merito che condannavano un uomo per i reati di accesso abusivo a sistema informatico e violazione della corrispondenza, rispettivamente previsti e puniti dagli artt. 615 ter e 616 c.p., avendo depositato in una causa civile alcune comunicazioni inviate alla controparte dal proprio datore di lavoro tramite whatsapp. La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva secondo cui tali reati non erano configurabili perché il telefono era stato lasciato con la schermata aperta del messaggio, senza la protezione di un pin, sicché la corrispondenza era liberamente leggibile, affermando al contrario come non rilevi la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all’autore del reato, in epoca antecedente rispetto all’accesso abusivo, qualora la condotta incriminata abbia portato ad un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante l’eventuale ambito autorizzatorio. Ha anche escluso la ricorrenza della giusta causa della violazione di corrispondenza in quanto l’esibizione nella causa civile delle comunicazioni telefoniche sarebbe stata possibile con un provvedimento del giudice, anche in via di urgenza.

Sentenze Cassazione - raccolta giurisprudenziale

https://www.studiocataldi.it/articoli/47192-accesso-al-whatsapp-dell-ex-e-reato-anche-se-si-conosce-la-password.asp

Avviso di garanzia o comunicazione dovuta? 150 150 Graziella Pascotto

Avviso di garanzia o comunicazione dovuta?

Non sono una penalista ma vorrei segnalare che non si tratta di avviso di garanzia, ma di una comunicazione dovuta prevista dalla Legge costituzionale 16.1.1989 n. 1 art. 6.
Quando un ministro viene denunciato la Procura competente deve, immediatamente, e senza svolgere alcuna indagine, comunicare la circostanza al ministro interessato per consentirgli di depositare memorie difensive e di essere ascoltato. Non viene e non può essere svolta alcuna valutazione sulla fondatezza della denuncia.
Si tratta di una procedura prevista, come detto, da una legge costituzionale a maggior tutela del ministro indagato anche se si potrebbe pensare il contrario. La Procura competente si limita a ricevere la denuncia e a trasmettere la documentazione al Collegio (composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto), informando l’indagato. Sarà dunque questo Collegio a valutare il caso senza che vi sia il rischio di incorrere in indagini strumentali della Procura.
Caso Almasri, il video pubblicato da Meloni: "Ho un avviso di garanzia, non  sono ricattabile"