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Marzo 2023

Diritto alla frequentazione del cane dopo la fine della relazione di fatto: a chi spetta? 150 150 Graziella Pascotto

Diritto alla frequentazione del cane dopo la fine della relazione di fatto: a chi spetta?

La Corte di Cassazione (ord. 24.3.2023, n. 8459) si è pronunciata sull’affidamento e le visite di un cane dopo la fine di una relazione di fatto.
Il Tribunale di Padova aveva riconosciuto la proprietà del cane in capo all’uomo, ma aveva disposto, nell’interesse dell’animale, il diritto della donna alla sua frequentazione.
La Corte d’Appello di Venezia, su impugnazione dell’uomo, respingeva del tutto le richieste della donna che si rivolgeva alla Cassazione.
Per la Suprema Corte il diritto di frequentazione dell’animale d’affezione, acquistato dalla coppia durante una breve relazione durata 4 mesi, non può trovare accoglimento in mancanza di prove che dimostrino l’esistenza di un legame affettivo consolidato e stabile con il cane. Tale prova risulta esclusa a causa della brevità della relazione con l’animale, nonché dalla mancanza di prove circa la sussistenza di una comproprietà dell’animale con l’ex partner.
Cassazione: affido del cane a lui se lei non prova un legame affettivo
Violazioni del Codice della Strada e stato di necessità 150 150 Graziella Pascotto

Violazioni del Codice della Strada e stato di necessità

E’ il caso di un uomo che si era posto alla guida di un’auto nonostante la sospensione della patente. Egli affermava di aver agito per stato di necessità, dovendo soccorrere la fidanzata, colta da malore. Il Ricorso veniva respinto poiché sfornito di adeguate prove.
L’uomo si rivolgeva quindi alla Corte di Cassazione censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente interpretato le disposizioni in materia di stato di necessità, escludendo qualsiasi efficacia alla pur erronea ma incolpevole sua convinzione di trovarsi in una situazione di pericolo per la salute della propria fidanzata.
La Suprema Corte (ordinanza n. 7457 del 15.3.2023) ha confermato che, per sussistere la scriminante dello stato di necessità, è necessario che ricorra un’effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, o, nel caso di necessità putativa, l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata da circostanze concrete e oggettive.
In tema di violazione del Codice della strada, non è sufficiente invocare lo stato di necessità per un malore lamentato da un passeggero, qualora non si riscontri che egli versasse in una situazione di effettivo pericolo e non risulti l’impossibilità di provvedere diversamente al suo soccorso.
Violazione codice della strada: no allo stato di necessità senza un effettivo pericolo
Calcio: la testata a gioco fermo è reato 150 150 Graziella Pascotto

Calcio: la testata a gioco fermo è reato

Si tratta del caso di un calciatore che nell’attesa del recupero della palla finita fuori dal campo, colpiva con una testata un giocatore avversario. L’arbitro non vedeva tale azione violenta che pertanto non veniva sanzionata. Il calciatore tuttavia subiva un processo penale per il gesto compiuto in campo e veniva condannato per il reato di lesioni personali dal Giudice di Pace competente avendo violato volontariamente le regole del calcio ed essendo venuto meno ai doveri di lealtà verso l’avversario.
Impugnata la decisione davanti alla Suprema Corte asserendo il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dell’esercizio dell’attività sportiva (si sosteneva che la vicenda si fosse svolta durante lo svolgimento della partita e non a gioco fermo), la Corte di Cassazione confermava quanto statuito dal Giudice di Pace.
La Corte (sentenza n. 11225 depositata il 16.3.2023) ha ritenuto impossibile ridimensionare l’episodio violento e catalogarlo come mero frutto di un eccesso di agonismo sportivo. Il Giudice di Pace aveva infatti constatato l’assenza di collegamento funzionale tra l’evento lesivo e la competizione sportiva e una violenza sproporzionata in relazione alle concrete caratteristiche del gioco e alla natura e rilevanza dello stesso.
Calcio: è reato la testata all'avversario a gioco fermo
Proroga delle concessioni balneari: il Consiglio di Stato disapplica anche il “milleproroghe” 150 150 Graziella Pascotto

Proroga delle concessioni balneari: il Consiglio di Stato disapplica anche il “milleproroghe”

Proroga delle concessioni balneari: il Consiglio di Stato disapplica anche il “milleproroghe”
L’art. 12, Direttiva 2006/123/CE, laddove sancisce il divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è norma self executing e quindi immediatamente applicabile nell’ordinamento interno, con la conseguenza che le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle suddette concessioni sono con essa in contrasto e pertanto, non devono essere applicate.
Così ha deciso il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 1.3.2023, n. 2192 sul ricorso presentato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) contro il comune di Manduria che aveva prorogato fino al 2033 tutte le concessioni demaniali marittime.
La sentenza però riguarda più in generale tutte le proroghe delle concessioni balneari, quindi anche quella prevista fino alla fine del 2024 contenuta nel recente decreto “Milleproroghe”.
Dal Reddito di cittadinanza al MIA: la bozza del Governo 150 150 Graziella Pascotto

Dal Reddito di cittadinanza al MIA: la bozza del Governo

Dal Reddito di Cittadinanza al MIA
Si tratta, per ora, solo di una bozza di Decreto Legge predisposta dal Ministero del Lavoro che andrà a ridefinire il Reddito di cittadinanza anche nel nome: da settembre si chiamerà MIA (Misura di Inclusione attiva).
Secondo la bozza garantirà un assegno mensile di massimo € 375 (prima erano € 500) per gli occupabili e di € 500 (prima erano € 780,00) per i non occupabili, con quest’ultimi che potranno vedere lievitare ulteriormente la cifra con un contributo per l’affitto. La durata per gli occupabili si riduce da 18 a 12 mesi e il tetto ISEE passa da € 9.360,00 a € 7.200,00.
Il testo dovrà passare il vaglio di fattibilità del Ministero dell’Economia circostanza che non esclude modifiche.
(ANSA)