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Aprile 2026

Cassette di sicurezza e responsabilità della banca 150 150 Graziella Pascotto

Cassette di sicurezza e responsabilità della banca

La rapina alla filiale di Credit Agricole avvenuta a Napoli lo scorso 16 aprile, porta all’attenzione il problema della responsabilità della banca verso i clienti, con particolare attenzione al caso di violazione delle cassette di sicurezza custodite dall’istituto di credito e sottrazione del loro contenuto.
Il contratto per l’utilizzo di una cassetta di sicurezza presso una banca è misto custodia/locazione: la banca mette a disposizione una struttura materiale, tecnica ed organizzativa idonea a realizzare condizioni di sicurezza superiori a quelle raggiungibili dal cliente nella sua sfera privata.
Per questo risponde per la perdita o il danneggiamento dei beni contenuti nella cassetta dovendo garantire l’integrità dei locali e dei sistemi di sicurezza: la responsabilità è presunta, salvo che dimostri il verificarsi di un evento imprevedibile e inevitabile.
In caso di furto, trattandosi di un evento prevedibile, la banca è di norma responsabile, mentre in caso di rapina, poichè viene operata violenza, potrebbe esserci esenzione da responsabilità.
Ai sensi dell’art. 1229 c.c., tuttavia, le clausole che limitano la responsabilità sono considerate nulle e, per la giurisprudenza, le clausole che prevedono limiti risarcitori sono inefficaci.
Frequentemente tali contratti prevedono massimali risarcitori e il cliente può dichiarare un valore maggiore, pagando un canone più alto per aumentare la copertura, o il divieto di introdurre in cassetta beni di valore eccedente rispetto a quello contrattualmente determinato.
Il cliente in ogni caso deve dimostrare quali erano i beni depositati nella cassetta con foto, perizie o testimoni, ma anche tramite presunzioni semplici e giuramento estimatorio considerato che il contratto di cassette di sicurezza è caratterizzato da riservatezza e quindi la giurisprudenza alleggerisce l’onere probatorio del cliente danneggiato.
Cassette di sicurezza banca: responsabilità e risarcimento furto | Altalex
RC Auto, dall’8 aprile è in vigore il Regolamento IVASS 56/2025 150 150 Graziella Pascotto

RC Auto, dall’8 aprile è in vigore il Regolamento IVASS 56/2025

L’8.4.2026 è entrato in vigore il Regolamento IVASS 25.3.2025 n. 56 che ridisegna certificato di assicurazione e modulo di constatazione amichevole, rappresentando un passo deciso verso la dematerializzazione e l’armonizzazione europea, con benefici in termini di semplicità, trasparenza e velocità delle procedure.
-Il certificato di assicurazione può ora essere rilasciato non soltanto in formato cartaceo, bensì anche su “supporto durevole”, quindi in formato digitale, a scelta del contraente.
La compagnia deve conservare traccia della preferenza e consentire in ogni momento di modificarla. Il documento deve essere consegnato entro 5 giorni dalla corresponsione del premio, pure in ipotesi di vendita a distanza. Nel frattempo, sono considerati documenti provvisoriamente equipollenti la quietanza di pagamento o la dichiarazione dell’impresa che attesti la copertura, pure se trasmessa in via telematica.
-La denuncia di sinistro per “constatazione amichevole” viene aggiornata e uniformata al modello europeo. Le compagnie devono consegnarne una copia al momento della stipula o del rinnovo, e in ogni caso su richiesta dell’assicurato.
L’art. 14 introduce la possibilità di compilare il modulo su documento informatico, mediante applicazioni messe a disposizione dalle imprese. Il documento deve essere sottoscritto con modalità aventi “requisiti di sicurezza non inferiori alla firma elettronica avanzata”, garantendo completo valore legale.
Le compagnie devono inoltre: consentire la trasmissione telematica della denuncia; fornire una copia su supporto durevole conforme al documento informatico inviato; avvalersi, se necessario, di prestatori di servizi fiduciari qualificati.
È stabilito un limite, ovvero l’adesione al servizio digitale non può essere pretesto per inviare materiale promozionale o pubblicitario.
RC Auto, dall'8 aprile è in vigore il Regolamento IVASS 56/2025
La “stangata” del Garante Privacy su Intesa Sanpaolo 150 150 Graziella Pascotto

La “stangata” del Garante Privacy su Intesa Sanpaolo

Il Provvedimento 26.3.2026, n. 208 con cui il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato a Intesa Sanpaolo una sanzione di 31,8 milioni di euro, non è soltanto un atto amministrativo di eccezionale portata pecuniaria, ma rappresenta una vera e propria lezione di diritto applicato alla realtà digitale.
La vicenda, che ha visto un dipendente infedele scrutare per oltre due anni i conti correnti di migliaia di clienti, tra cui spiccano i nomi delle più alte cariche dello Stato, ha messo a nudo una verità scomoda: nel settore bancario, la sicurezza non può più essere intesa come una mera barriera perimetrale contro gli attacchi esterni, ma deve trasformarsi in una vigilanza costante e minuziosa sui comportamenti interni. Il giurista che analizza le carte del Garante scorge immediatamente una profonda frattura nel rapporto fiduciario che lega il depositante all’istituto di credito. Quando un cliente affida i propri risparmi a una banca, le affida implicitamente la propria intera biografia finanziaria, un patrimonio di informazioni che rivela abitudini, legami, debolezze e orientamenti.
La massiccia sanzione amministrativa non colpisce quindi solo la falla tecnica, ma sanziona il tradimento di un’aspettativa di riservatezza che è alla base della stabilità stessa del sistema creditizio.
La "stangata" del Garante Privacy su Intesa Sanpaolo