Infortunistica stradale-Codice della Strada
Verbale su strisce blu: quando è annullabile in mancanza di parcheggi gratuiti in zona
Punti patente: l’azzeramento non necessita di comunicazione
Funzionalità dell’autovelox e onere della prova
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11869 pubblicata il 18.6.2020, in materia di autovelox, stabilisce come non sia sufficiente che il verbale attesti l’uso di uno strumento “debitamente omologato e revisionato”, ma è l’ente che effettua la rilevazione a dover dimostrare il “perdurante funzionamento” dell’apparecchiatura nell’accertamento della violazione nel tempo.
In altre parole spetta sempre all’amministrazione provare che l’autovelox è stato omologato e sottoposto alla verifica periodica in quanto fatto costitutivo della sua pretesa. Non basterà all’ente produrre in giudizio i soli documenti che attestano l’omologazione e la corretta installazione dell’apparecchio, con la conseguenza che, in caso, di mancata prova della verifica periodica, il verbale dovrà essere annullato.
La decisione ci si augura serva ad imporre alle amministrazioni accertatrici la certezza delle rilevazioni, troppo spesso dimenticata a discapito dei cittadini e a favore esclusivo delle casse degli enti.
Fratture alle dita chiuse nello sportello auto: l’assicurazione per la R.c.a. risarcisce?
E’ il caso di un bambino al quale il padre, inavvertitamente, chiudeva un dito nello sportello dell’auto in sosta, procurandogli una frattura.
I genitori proponevano richiesta di risarcimento danni nei confronti della compagnia assicurativa che tuttavia il Tribunale respingeva poiché le lesioni del minore non erano da collegarsi alla circolazione della vettura, ma derivate dalla chiusura della portiera da parte del conducente quando il mezzo era già in sosta.
Per la Cassazione al contrario (ord. 10024 del 28.5.2020) “il concetto di circolazione stradale include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade”.
Ha quindi ritenuto “afferente alla circolazione la movimentazione degli sportelli a veicolo fermo”.
Albero caduto in strada da fondo privato: Anas responsabile
Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza 9.3.2020, n. 6651), in tema di circolazione stradale è dovere primario dell’ente proprietario della strada (e dell’Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e su cui esercita i diritti e i poteri attribuiti all’ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere e dei provvedimenti necessari.
Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente per gli incidenti occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l’evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, pur appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.
Nel caso in esame, una vetttura con a bordo due persone, collideva con un albero di grandi dimensioni caduto a causa di un forte vento, che aveva completamente occupato la carreggiata di transito e reso inevitabile lo scontro dal quale erano derivate lesioni personali e danni all’auto.
Incidente in moto: risarcimento ridotto del 50% per chi usa il c.d. casco a scodella
Si tratta del caso di una signora che si trovava, in qualità di trasportata, in sella a un motociclo indossando il casco di protezione.
Improvvisamente il conducente si distraeva e non si avvedeva della presenza di alcuni cani sulla carreggiata, così perdeva il controllo del motociclo che rovinava per terra. La signora urtava con il viso il casco indossato dal conducente, subendo lesioni al volto, ai denti e traumi a spalla e ginocchio.
Adiva pertanto il Giudice di Pace per il risarcimento del danno: la sentenza dichiarava il concorso di colpa della trasportata al 50% con il conducente per aver indossato un casco c.d. a “scodella” e non integrale.
Impugnata la decisione, la Corte di Cassazione, con ordinanza 5.3.2020 n. 6161, evidenziava che già la L. 29.7.2010, n. 120, art. 28, con decorrenza 1.10.2010, ha reso illegittimo l’utilizzo del casco con omologazione DGM (cd a scodella) anche per i ciclomotori, mentre per gli altri veicoli (motocicli) la sospensione delle omologazioni era già intervenuta con D.M. 28 luglio 2000.
Il sinistro, risalente a ottobre 2009, non era tuttavia avvenuto con un ciclomotore (cilindrata non superiore a 50 c.c. e velocità massima di 45 km all’ora), ma con una moto Honda SH, cioè un motociclo con cilindrata e velocità superiori, per il quale il divieto di utilizzo del cd casco a scodella (DGM) era di molto precedente alla data di verificazione del sinistro.
Sinistri stradali e valenza probatoria del modello CAI
Le dichiarazioni contenute nel modello C.A.I., pur sottoscritto da tutte le parti coinvolte nel sinistro stradale, non assurgono a piena prova nei confronti di alcuno dei litisconsorti chiamati in giudizio, ma sono solo idonee a fondare una presunzione semplice nei confronti di tutte le parti convenute, e in particolare modo, della compagnia assicurativa che potrà superarla fornendo la prova contraria ovvero attraverso il ricorso ad altra presunzione.
La presunzione potrà essere superata anche in ragione di altre risultanze di causa, quali ad esempio una consulenza tecnica d’ufficio, idonea a far ritenere che il fatto non si sia verificato ovvero si sia verificato con modalità diverse da quelle dichiarate dal danneggiato.
Per la Cassazione 16.1.20 n. 800 il giudice di merito può dunque liberamente valutare il valore probatorio da attribuire alle dichiarazioni contenute nel modulo C.A.I, in particolare confrontandole con altri elementi probatori, quali le testimonianze, il verbale eventualmente redatto dalle Autorità, le registrazioni della scatola nera, le valutazioni tecniche formulate dai periti d’ufficio e di parte.
Nel caso concreto, il modello C.A.I. già generico (non era stata indicata la posizione dei veicoli, né descritto il luogo del sinistro),non aveva ricevuto riscontri convergenti in corso di causa.
Guida in stato di ebbrezza: l’accusa deve dimostrare il regolare funzionamento dell’etilometro
La Cassazione ha cambiato orientamento in tema di guida in stato di ebbrezza rilevata tramite etilometro e relativo onere probatorio nel processo penale.
Lo ha fatto con la sentenza n. 38618 del 19.9.2019 per la quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, una volta che l’alcoltest risulti positivo, spetta alla pubblica accusa l’onere di fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e dell’avvenuta revisione.
Per il precedente orientamento invece, se l’alcoltest era positivo, spettava alla difesa dell’imputato fornire la prova contraria al detto accertamento.
La Cassazione ha spiegato che la giurisprudenza, finora, aveva privilegiato le esigenze di tutela della sicurezza stradale, a fronte dell’interesse dell’imputato ad ottenere tutela in presenza di accertamenti automatici effettuati da apparecchi, quali gli autovelox o gli etilometri, dei quali spesso le amministrazioni non sono in grado di dimostrare l’aggiornata taratura della funzionalità.
Così, l’orientamento tradizionale di ritenere sufficiente l’omologazione dello strumento ha comportato il gravoso onere in capo al privato, di dimostrare la sussistenza di un difetto di funzionamento. Prova tanto più difficoltosa tenuto conto della disponibilità dell’apparecchio in capo alla Pa.
Nel caso concreto, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’imputato, ritenendo fondato il motivo con cui egli aveva dedotto che, nella specie, l’etilometro utilizzato risultava solo omologato e che l’onere di dimostrare la revisione di detto strumento spettava alla pubblica accusa.
Riforma del Codice della Strada 2020: alcune novità
La Camera si appresta ad esaminare la riforma al codice della strada.
Tra le novità previste:
1. il forte aumento delle multe per chi guida con lo smartphone (da 422 a 1697 €, e sospensione della patente fino a tre mesi in caso di recidiva). Questo perché la guida col cellulare è la causa principale, insieme all’alta velocità, di incidenti spesso mortali.
2. l’obbligo di cinture di sicurezza per gli scuolabus, a partire dal 2024, e la distanza di sicurezza laterale di 1,5 metri quando si supera una bicicletta.
3. istituzione da parte dei Comuni delle zone scolastiche, ossia strade intorno alle scuole in cui limitare la velocità a 30 chilometri orari, almeno durante gli orari di entrata ed uscita.
4. possibilità per i Comuni di utilizzare attraversamenti pedonali rialzati ad altezza marciapiede, con conseguente rallentamento delle auto o di bande sonore sulle strade per far rallentare la velocità.
Tra le richieste bocciate, invece, la proposta di elevare da 130 a 150 km/h il limite nelle autostrade a tre corsie sottoposte a tutor.
https://www.theitaliantimes.it/economia/riforma-nuovo-codice-della-strada_181119/

