Verbale su strisce blu: quando è annullabile in mancanza di parcheggi gratuiti in zona
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 15678 del 23.7.2020) ha accolto il ricorso di un automobilista multato per la mancata esposizione del ticket di parcheggio dopo che il Giudice di Pace e il Tribunale in appello gli avevano dato torto.
Il ricorrente aveva lamentato il restringimento della sede stradale, dettato dalla necessità di far posto alle strisce blu, e l’esiguità degli spazi per il parcheggio gratuito in zona.
In effetti l’art. 7 comma 8 del Codice della strada è chiaro: è onere della Pubblica Amministrazione, in qualità di gestore degli spazi di sosta nell’area urbana, «riservare un’adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza controllo o senza dispositivi di controllo di durata della sosta». In altre parole: parcheggi gratuiti nelle vicinanze di quelli a pagamento.
Il Comune è svincolato da tale obbligo nelle aree pedonali o nelle zone a traffico limitato, oppure se esiste una delibera di giunta che indica il motivo per cui non è possibile assicurare anche le strisce bianche, oltre a quelle blu, circostanze che nel caso concreto non sono state dimostrate.


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