Punti patente: l’azzeramento non necessita di comunicazione
La Corte di Cassazione con l’ord. 13637 del 2.7.2020, conferma il proprio orientamento.
ll provvedimento col quale viene disposta la revisione della patente di guida per l’azzeramento dei punti, non presuppone l’avvenuta comunicazione, ad opera della Pubblica Amministrazione, della modificazione del punteggio, in quanto il titolare della patente di guida può conoscerla in ogni momento, e già dall’esame del verbale di accertamento dell’infrazione cui sia connessa la sanzione accessoria della sottrazione dei punti.
Inoltre esiste l’Anagrafe degli abilitati alla guida che consente ad ogni interessato di verificare in tempo reale, telematicamente, lo stato della propria patente.
Rammento a tal proposito che il nostro ordinamento garantisce la possibilità del recupero dei punti patente decurtati prima dell’eventuale azzeramento, ed al preciso fine di evitare la revisione.
Vi invito quindi a controllare tramite l’Anagrafe, la Motorizzazione o in rete “il portale dell’automobilista”.
- Postato in:
- Infortunistica stradale-Codice della Strada
- News


Lascia una risposta