Guida in stato di ebbrezza: l’accusa deve dimostrare il regolare funzionamento dell’etilometro 150 150 Graziella Pascotto

Guida in stato di ebbrezza: l’accusa deve dimostrare il regolare funzionamento dell’etilometro

La Cassazione ha cambiato orientamento in tema di guida in stato di ebbrezza rilevata tramite etilometro e relativo onere probatorio nel processo penale.

Lo ha fatto con la sentenza n. 38618 del 19.9.2019 per la quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, una volta che l’alcoltest risulti positivo, spetta alla pubblica accusa l’onere di fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e dell’avvenuta revisione.

Per il precedente orientamento invece, se l’alcoltest era positivo, spettava alla difesa dell’imputato fornire la prova contraria al detto accertamento.

La Cassazione ha spiegato che la giurisprudenza, finora, aveva privilegiato le esigenze di tutela della sicurezza stradale, a fronte dell’interesse dell’imputato ad ottenere tutela in presenza di accertamenti automatici effettuati da apparecchi, quali gli autovelox o gli etilometri, dei quali spesso le amministrazioni non sono in grado di dimostrare l’aggiornata taratura della funzionalità.
Così, l’orientamento tradizionale di ritenere sufficiente l’omologazione dello strumento ha comportato il gravoso onere in capo al privato, di dimostrare la sussistenza di un difetto di funzionamento. Prova tanto più difficoltosa tenuto conto della disponibilità dell’apparecchio in capo alla Pa.

Nel caso concreto, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’imputato, ritenendo fondato il motivo con cui egli aveva dedotto che, nella specie, l’etilometro utilizzato risultava solo omologato e che l’onere di dimostrare la revisione di detto strumento spettava alla pubblica accusa.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/01/13/guida-in-stato-di-ebbrezza-in-attesa-del-nuovo-codice-della-strada

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