Il proprietario dell’auto deve sapere chi si trova alla guida







E’ il caso di un uomo condannato per i reati di cui agli artt. 186 c. 7 e 187 c. 8 c.d.s., per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento relativo allo stato di ebbrezza alcolica e all’uso di sostanze stupefacenti. Con ricorso per Cassazione il conducente lamentava che il rifiuto è penalmente rilevante solo qualora si collochi nell’ambito di un sinistro stradale e l’imputato sia sottoposto a cure mediche.
L’art. 186, c. 5 c.d.s. prevede infatti la possibilità di procedere all’accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie espressamente indicate esclusivamente per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. Si tratta di due presupposti tassativi e che devono sussistere congiuntamente.
Nel caso di specie, sebbene ricorresse la prima delle condizioni, ovvero la sussistenza di un sinistro stradale, non ricorreva la seconda, in quanto il ricorrente non aveva necessità di essere sottoposto a cure mediche, con la conseguenza che la richiesta effettuata dagli agenti operanti era del tutto illegittima e il rifiuto penalmente irrilevante (Cassazione Penale, sentenza 29.7.2024, n. 30811).

Un uomo prestava al figlio il proprio motociclo con espresso divieto di farlo utilizzare ad altri. Il figlio lasciava però le chiavi inserite nell’accensione del mezzo che gli veniva sottratto rimanendo poi coinvolto in un sinistro stradale in cui perdevano la vita il conducente, la passeggera e il conducente del veicolo antagonista, venuto a collisione col motociclo.
Gli eredi convenivano in giudizio l’Assicurazione del motociclo, che a sua volta formulava domanda di regresso nei confronti del proprietario, poiché al momento del fatto il conducente del veicolo era privo della patente di guida, circostanza, legittimante l’inoperatività della copertura assicurativa.
I giudici di merito accoglievano la domanda di regresso e il proprietario del motociclo si rivolgeva alla Corte di Cassazione ritenendosi del tutto esente da responsabilità poiché il conducente del motociclo si era impossessato del mezzo “trafugandolo” a suo figlio, contro il suo esplicito divieto.
La Suprema Corte (ord. 15237 del 30.5.2024) ha ritenuto tale tesi infondata: la responsabilità del proprietario, ex art. 2054, comma 3 c.c., viene meno solo se questi prova che il mezzo ha circolato “contro la sua volontà” e non basta dimostrare il dissenso alla circolazione del mezzo, occorrendo piuttosto provare l’adozione di misure concrete volte ad impedirne, di fatto, la circolazione.
Per la stessa ragione, nemmeno il furto del veicolo esclude la responsabilità del proprietario se questi non ha adottato misure idonee a prevenirlo, che come detto devono consistere in comportamenti concreti e non in semplici dichiarazioni.
Un veicolo a motore è una cosa potenzialmente esiziale e chi ne è proprietario non esce dall’alternativa: se vuole evitare la responsabilità di cui al comma 3 dell’art. 2054 c.c. deve impedirne l’uso a terzi, quali essi siano; se lo concede in uso, è fatto garante, per legge, dei danni causati dalla circolazione del mezzo.

E’ il caso di un ragazzo minorenne alla guida di un ciclomotore omologato solo per una persona che trasporta un passeggero ed entrambi viaggiano senza casco. Il mezzo impatta contro il copertone abbandonato della ruota di un camion, il conducente perde il controllo e, nell’impatto, perde la vita. I congiunti della vittima evocano in giudizio il Comune ritenendolo responsabile del sinistro mortale, atteso che il copertone giaceva abbandonato sulla strada da due giorni. In primo e secondo grado, viene accertata la responsabilità dell’ente comunale a cui segue la condanna al risarcimento del danno.
La Corte di Cassazione, su ricorso del Comune (ord. 27.3.2024 n. 8306), ha invece stabilito che il trasporto di un passeggero a bordo di un ciclomotore progettato per circolare con il solo conducente integra una condotta colposa che va considerata ai fini della ricostruzione del sinistro e del concorso di colpa del danneggiato. La presenza del passeggero condiziona la stabilità nonché la possibilità di arresto e manovra del mezzo (salvo prova contraria). Inoltre, l’omesso corretto uso del casco da parte del conducente che, come nel caso di specie, sia deceduto in un incidente stradale, “va preso in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell’eziologia del sinistro o, comunque, dello sviluppo della sua dinamica; e costituisce condotta colposa del leso da tenere in considerazione ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro”.


