Infortunistica stradale-Codice della Strada

Autovelox in città: multe impugnabili se non ci sono contestazione immediata e banchina 150 150 Graziella Pascotto

Autovelox in città: multe impugnabili se non ci sono contestazione immediata e banchina

Gli autovelox fissi, senza contestazione immediata da parte delle forze dell’ordine, posti su strade urbane prive di banchine per fermarsi, rendono la multa impugnabile.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16622 pubblicata il 20.6.2019 che conferma precedenti pronunciamenti.

In città, le strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, sono solo le strade urbane di scorrimento, che per l’articolo 2 del Codice della Strada, devono avere anche una banchina (quello spazio esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni ovvero alla sosta di emergenza).

Nel caso esaminato dalla Corte, la banchina era troppo piccola e non consentiva manovre con un veicolo; veniva dunque contestata la classificazione della strada come a «scorrimento» e la sanzione annullata.

https://www.ilmessaggero.it/italia/autovelox_multe_corsia_emergenza_oggi_ultime_notizie-4580092.html

Google Maps: sono arrivate le segnalazioni degli autovelox anche in Italia 150 150 Graziella Pascotto

Google Maps: sono arrivate le segnalazioni degli autovelox anche in Italia

Su Google Maps, per chi possiede smartphone Android come anche in quelli iOS, dalla fine di maggio sono arrivate le segnalazioni degli autovelox -per ora solo quelli fissi, ma soprattutto arriva un nuovo pannello che permetterà all’utente di segnalare se nella strada che sta percorrendo ci sono code, incidenti o autovelox mobili.

Diversi i quesiti la cui soluzione resta al momento incerta.

Il primo riguarda la legalità di tali funzioni considerato che l’art. 45 comma 9 bis C.d.S. vieta i dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento della velocità. Nel contempo però lo stesso Codice della strada, dispone l’obbligo di avvertire l’automobilista della presenza degli autovelox ai sensi dell’art. 142 comma 6bis.

Rispetto all’efficacia molte sono le variabili dato che non sempre le postazioni fisse sono funzionanti mentre l’applicazione non rileva le pattuglie, nè i rilevatori in movimento (scout).

Abbiamo ora a disposizione uno strumento che può aiutare gli automobilisti più accorti o solo un mezzo per aggirare i limiti di velocità?

https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2019-05-28/autovelox-google-maps-potremo-davvero-evitare-multe-171023.shtml?uuid=AC1NFqJ

Guida con il cellulare in mano: la contestazione immediata non è necessaria 150 150 Graziella Pascotto

Guida con il cellulare in mano: la contestazione immediata non è necessaria

Per la Corte di Cassazione (ordinanza n. 10840/19 depositata il 18.4.2019) non è necessaria la contestazione immediata della violazione relativa all’uso del telefono durante la guida.

I motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata non sono infatti sindacabili dall’Autorità Giudiziaria. La Corte a tal proposito afferma:
“si tratta di motivazione congrua, non essendo il giudice abilitato a censurare le modalità organizzative del servizio di vigilanza nè a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione”

Ricordo che l’uso del cellulare alla guida senza auricolari o viva voce, ai sensi dell’art.173 del Codice della Strada, comporta sanzioni amministrative che vanno da un minimo di € 422 ad un massimo di € 1.697, oltre alla decurtazione di cinque punti dalla patente.

E’ inoltre prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida qualora, nei due anni successivi all’infrazione, il conducente venga fermato per aver ripetuto la stessa violazione.

https://www.studiocataldi.it/articoli/34339-cellulare-alla-guida-la-multa-puo-arrivare-anche-dopo.asp

Guida in stato di ebbrezza: niente sanzioni penali per tenuità del fatto 150 150 Graziella Pascotto

Guida in stato di ebbrezza: niente sanzioni penali per tenuità del fatto

Un elevato tasso alcolemico, anche quando è pari al doppio di quello consentito, non può automaticamente giustificare l’applicazione della sanzione penale dovendosi analizzare il caso in concreto, cioè l’effettiva capacità di guida del conducente.

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 12863/2019 depositata il 25.3.2019, dà rilievo alle effettive condizioni del guidatore, il quale, nonostante l’elevato tasso d’alcol (1,03 mentre il limite è di 0,5) si era dimostrato abile alla guida: non aveva avuto comportamenti pericolosi o inadeguati e non dimostrava nessuna difficoltà a parlare o nei movimenti.

In tali casi ricorre la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. che esclude le sanzioni penali (l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a 6 mesi).
Rimangono ferme le sanzioni accessorie: sospensione della patente da 6 mesi a un anno e la decurtazione di 10 punti.

https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2019-03-25/alcol-guida-niente-sanzioni-penali-anche-tasso-doppio-limite-171242.shtml?uuid=AB26WlhB&fbclid=IwAR1oiDylc5UYrYtWY8eIpH2fu4vffe0k1sJT-OGJo_bwQs-khoLeSmimows&refresh_ce=1

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: necessaria l’alterazione psico-fisica 150 150 Graziella Pascotto

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: necessaria l’alterazione psico-fisica

La sentenza n. 12409/2019 della Corte di Cassazione depositata il 20.3.19 sancisce una volta per tutte che per configurare il reato di cui all’art. 187 C.d.S. non basta aver assunto sostanze stupefacenti, ma è necessario guidare in stato di alterazione.

Questo significa che oltre agli esami biologici che accertino la presenza di droga nell’organismo, dovrà esserci necessariamente anche una valutazione sintomatica della persona atta a stabilire che al momento del fatto fosse in atto l’effetto drogante dello stupefacente. In altre parole, per poter validamente contestare il reato è imprescindibile che gli agenti verbalizzanti o i medici dell’ospedale abbiano descritto i sintomi (euforia, sonnolenza, eccessiva loquacità, pupille dilatate ecc.) ricollegabili alla precedente assunzione di sostanze stupefacenti.

L’aver cagionato un sinistro stradale, come accaduto nel caso esaminato dalla sentenza, non costituisce automaticamente un segno di alterazione psicofisica derivante dall’uso di stupefacenti che in effetti potrebbe essere stato causato da mera disattenzione.

https://www.studiocataldi.it/articoli/34027-non-basta-una-canna-per-il-reato-di-guida-in-stato-di-alterazione.asp

Multa contestabile se l’autovelox è poco visibile 150 150 Graziella Pascotto

Multa contestabile se l’autovelox è poco visibile

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6407 del 5.3.2019, sancisce la nullità della contravvenzione.
Non basta la presenza regolamentare del cartello che segnala la presenza dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità, se la postazione di controllo non è ben visibile, trattandosi di condizione di legittimità dell’accertamento ai sensi dell’art. 142 comma 6 C.d.S.

https://www.laleggepertutti.it/277189_autovelox-non-visibile-multa-valida?fbclid=IwAR2VeKK8v9ZyfizBjPXcaK_r6CREqL0Ct1gXiMxilmAy2506LF_115ctJoA

Permesso ZTL: non si cede assieme all’auto 150 150 Graziella Pascotto

Permesso ZTL: non si cede assieme all’auto

Accadeva nello specifico che l’acquirente di un’autovettura usata continuasse ad utilizzare il permesso per accedere alla zona a traffico limitato della Capitale, poiché tale permesso era ancora apposto e collegato alla targa del mezzo, con validità residua quinquennale.

La Suprema Corte, tuttavia, con la recente ordinanza n. 5388 del 22.2.2019, ha chiarito che è errato considerare il permesso di accesso nella zona a traffico limitato collegato al veicolo e non alla persona. Il permesso per la Ztl infatti viene rilasciato non per il veicolo, ma per la persona che può avere necessità di entrare in una zona a traffico limitato per motivi di residenza o lavoro. È solo per praticità che il permesso Ztl viene collegato a una targa: le telecamere montate in prossimità dei varchi attivi riescono più facilmente a rilevare il veicolo piuttosto che il conducente.

Il fatto che la targa identifichi giuridicamente il veicolo dunque non significa che se l’auto viene trasferita, anche il permesso per accedere nella zona Ztl diventa automaticamente oggetto di cessione. A tal proposito, la Corte afferma la necessità da parte del Giudice di consultare di volta in volta la normativa comunale di riferimento che stabilisce il dispositivo di traffico per valutare se sussiste o meno la violazione contestata: alcuni Comuni potrebbero infatti prevedere diversamente.

http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/istituzioni/2019/02/22/cassazione-multe-ztl-permesso-non-si-cede-assieme-allauto_8ea06fde-2665-4185-a775-82660ff5e78d.html