Sinistri stradali e valenza probatoria del modello CAI
Le dichiarazioni contenute nel modello C.A.I., pur sottoscritto da tutte le parti coinvolte nel sinistro stradale, non assurgono a piena prova nei confronti di alcuno dei litisconsorti chiamati in giudizio, ma sono solo idonee a fondare una presunzione semplice nei confronti di tutte le parti convenute, e in particolare modo, della compagnia assicurativa che potrà superarla fornendo la prova contraria ovvero attraverso il ricorso ad altra presunzione.
La presunzione potrà essere superata anche in ragione di altre risultanze di causa, quali ad esempio una consulenza tecnica d’ufficio, idonea a far ritenere che il fatto non si sia verificato ovvero si sia verificato con modalità diverse da quelle dichiarate dal danneggiato.
Per la Cassazione 16.1.20 n. 800 il giudice di merito può dunque liberamente valutare il valore probatorio da attribuire alle dichiarazioni contenute nel modulo C.A.I, in particolare confrontandole con altri elementi probatori, quali le testimonianze, il verbale eventualmente redatto dalle Autorità, le registrazioni della scatola nera, le valutazioni tecniche formulate dai periti d’ufficio e di parte.
Nel caso concreto, il modello C.A.I. già generico (non era stata indicata la posizione dei veicoli, né descritto il luogo del sinistro),non aveva ricevuto riscontri convergenti in corso di causa.
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