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Graziella Pascotto

Trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio 150 150 Graziella Pascotto

Trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio

A porre fine ai contrasti giurisprudenziali è intervenuta un’importante e recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 21761 del 29.7.2021): al fine di trasferire immobili e diritti reali (da un coniuge all’altro o a favore dei figli) in sede di separazione consensuale e divorzio congiunto, è sufficiente l’atto giudiziario che ratifica l’accordo di separazione o di divorzio, non essendo invece più necessario l’intervento del notaio.
In altre parole, le clausole dell’accordo di divorzio o di separazione che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, e costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c.
divorzio mantenimento separazione
Draghi sigla Direttiva per declassifica documenti Gladio e Loggia P2 150 150 Graziella Pascotto

Draghi sigla Direttiva per declassifica documenti Gladio e Loggia P2

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha siglato ieri una Direttiva che dispone la declassifica ed il versamento anticipato all’Archivio centrale dello Stato della documentazione concernente l’Organizzazione Gladio e la Loggia massonica P2.
Si tratta di una iniziativa che va ad ampliare quanto già stabilito con una precedente Direttiva del 2014, con riferimento alla documentazione relativa agli eventi stragisti di Piazza Fontana a Milano (1969), di Gioia Tauro (1970), di Peteano (1972), della Questura di Milano (1973), di Piazza della Loggia a Brescia (1974), dell’Italicus (1974), di Ustica (1980), della Stazione di Bologna (1980), del Rapido 904 (1984) conservata negli archivi degli Organismi di intelligence e delle Amministrazioni centrali dello Stato.
Con questa nuova Direttiva il Presidente Draghi ha ritenuto doveroso dare ulteriore impulso alle attività di desecretazione. L’iniziativa adottata potrà rivelarsi utile ai fini della ricostruzione di vicende drammatiche che hanno caratterizzato la recente storia del nostro Paese.
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Mantenimento non dovuto se l’ex non prova di essersi attivato per reperire un’occupazione 150 150 Graziella Pascotto

Mantenimento non dovuto se l’ex non prova di essersi attivato per reperire un’occupazione

E’ a carico del coniuge richiedente l’assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità di lavorare, l’onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali.
E’ altresì suo onere dimostrare l’esistenza di una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta del beneficio e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La Corte di Cassazione (ord. 20866 del 21.7.2021) ha esaminato il caso di una giovane professionista evidenziando il fatto che il suo stato di disoccupazione era imputabile al non aver provato ad attivarsi per la ricerca di un lavoro e al rifiuto di prospettive e proposte di lavoro concrete.
Donna sdraiata sul divano che ozia
Green pass: le novità approvate dal Consiglio dei Ministri 150 150 Graziella Pascotto

Green pass: le novità approvate dal Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri ha varato il c.d. Decreto Green pass, che, oltre a prorogare al 31.12.2021 lo stato di emergenza, ha introdotto significative novità in merito all’uso del c.d. certificato verde. In particolare:
1) chi avrà le certificazioni verdi Covid-19 comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale (validità 9 mesi) o la guarigione (validità 6 mesi) o chi avrà effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus (validità 48 ore) potrà accedere alle seguenti attività:
– ristorazione in qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
· Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive
· Musei, istituti e luoghi della cultura, mostre;
· Piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
Sagre e fiere, convegni e congressi;
· Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
· Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia;
· sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
– Concorsi pubblici.
Il Decreto prevede che i titolari o i gestori delle attività siano tenuti a verificare che l’accesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione sia l’esercente che l’utente potranno incorrere in una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 € Se la violazione venisse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, potrà essere applicata la sanzione della chiusura dell’esercizio da1 a 10 giorni.
Green pass: tutte le novità del decreto approvato dal CdM. Il D.L. sostegni-bis è legge

https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2021/07/23/green-pass-tutte-le-novita-del-decreto-approvato-dal-cdm-il-d-l-sostegni-bis-e-legge

E’ reato non fare la manutenzione di un edificio in rovina? 150 150 Graziella Pascotto

E’ reato non fare la manutenzione di un edificio in rovina?

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 25176 del 1.7.2021, conferma la decisione del Tribunale, che ha condannato due imputati, comproprietari, per il reato di cui all”art. 677 c.p perché, non avendo eseguito le necessarie opere di messa in sicurezza dell”immobile di proprietà, come richiesto dal Sindaco, hanno messo in concreto ed effettivo pericolo l’incolumità delle persone che avevano accesso all”area circostante del fabbricato.
Non ha rilevanza alcuna il fatto che l’edificio sia separato dagli altri: il mero rischio che una tegola o un pezzo di cornicione cada addosso ad un passante basta a rimediare una condanna penale.
Nel caso concreto la Polizia Locale, allertata da un abitante del posto, aveva riscontrato la caduta sulla strada e sul cortile confinante di tegole e di altro materiale che faceva parte dell’edificio.
casa in rovina con segnale pericolo
Scatta il carcere per il recidivo mancato pagamento del mantenimento al figlio e alla ex 150 150 Graziella Pascotto

Scatta il carcere per il recidivo mancato pagamento del mantenimento al figlio e alla ex

La Corte di Cassazione penale (sentenza n. 26433 del 12.7.2021) ha respinto il ricorso di un uomo condannato in primo grado alla pena di 4 mesi e 14 giorni di reclusione e € 450 di multa, con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in precedenza per lo stesso titolo di reato.
La Corte non ha ritenuto rilevante il fatto che la donna avesse un nuovo compagno e godesse di una pensione. Ha inoltre affermato che non si può dedurre l’impossibilità di adempiere dell’obbligato solo dal suo stato formale di disoccupazione.
prigione
Violazione distanze legali: demolizione o arretramento? 150 150 Graziella Pascotto

Violazione distanze legali: demolizione o arretramento?

La Corte di Cassazione (ord. 14.7.2021 n. 20078) ha confermato che l’eliminazione delle opere eseguite in violazione delle distanze legali può essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si è consumata la lamentata violazione rimasta accertata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui o attraverso l’arretramento della costruzione, che il Giudice può disporre, in alternativa alla demolizione, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, essendo tale decisione contenuta nella più ampia domanda di demolizione.

Giurisprudenza | PuntodiDiritto

https://www.puntodidiritto.it/violazione-distanze-legali-con-domanda-demolizione-giudice-puo-disporre-arretramento-senza-vizio-ultrapetizione/

Sanzione disciplinare legittima per il lavoratore che non indossa la mascherina 150 150 Graziella Pascotto

Sanzione disciplinare legittima per il lavoratore che non indossa la mascherina

Il Tribunale di Venezia, sez. lav., sentenza 4.6.2021, conferma la sanzione disciplinare della sospensione di tre giornate di lavoro e di retribuzione, comminata dal datore di lavoro ad un dipendente per mancato utilizzo della mascherina nonché per la contestazione della politica aziendale in punto di normativa anti-covid.
Il Tribunale ricorda che grava sul datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie e opportune per prevenire eventi dannosi, e afferma che le aziende, nell’attuale emergenza pandemica, sono tenute ad applicare il Protocollo condiviso Governo/parti sociali del 24.4.2020, che prevede tra le misure finalizzate a contrastare la diffusione del Covid-19, anche la fornitura di mascherine ai lavoratori, con l’obbligo di indossarle ove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Secondo il Giudice, dunque, non è giustificabile la pretesa del dipendente di non indossare la mascherina sul luogo di lavoro, in quanto non si tratta di una misura irragionevole né eccessivamente gravosa. Né risulta legittimo il comportamento dello stesso lavoratore, denigratorio della politica aziendale in materia di prevenzione del contagio. Tanto più che il lavoratore ricopriva anche il ruolo di RLS e, pertanto, la condotta tenuta dallo stesso risulta particolarmente grave.
Prescrizioni anti-covid: legittima la sanzione disciplinare al dipendente che non le osserva
Mutuo fondiario: nullo se deroga al limite dell’80% del valore dell’immobile 150 150 Graziella Pascotto

Mutuo fondiario: nullo se deroga al limite dell’80% del valore dell’immobile

Nell’ambito della disciplina del mutuo fondiario, il limite di finanziabilità è fissato dall’art. 38 T.U.B., co. 2, e dalla delibera CICR 22 aprile 1995 nella misura dell’80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Tale limite può essere superato soltanto previa concessione di garanzie integrative.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (ord. n. 16776 14.6.2021) che ha affermato il principio per cui, “avendo riguardo al mutuo fondiario, il limite di finanziabilità, fissato dall’art. 38, co. 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto e il suo mancato rispetto ne determina la nullità (con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti) e costituisce un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato…”.
La nullità del contratto di mutuo fondiario comporta, così come affermato nella citata sentenza, l’incapacità del contratto di produrre il proprio effetto, compresa la costituzione di un’ipoteca valida.
Dunque la nullità del contratto non può che condurre a diverse conseguenze, tra le quali anche il far venir meno la sussistenza del titolo esecutivo in virtù del quale è stata iniziata l’esecuzione e la non debenza degli gli interessi nella misura concordata nel contratto.
mano che tiene casa sospesa
Convivenza more uxorio e ripetibilità delle somme pagate per la ristrutturazione della casa 150 150 Graziella Pascotto

Convivenza more uxorio e ripetibilità delle somme pagate per la ristrutturazione della casa

Un’attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un’obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione n. 18721 dell’1.7.2021.
ll Tribunale di Udine condannava la convivente alla restituzione di quanto pagato dall’ex compagno per la ristrutturazione della casa di esclusiva proprietà della donna, ritenendo gli esborsi effettuati dall’uomo non riconducibili alla solidarietà conseguente alla comunanza di affetti, durata solo quattro anni, anche in considerazione delle ulteriori spese sostenute per il ménage familiare, dell’esclusivo vantaggio ricavatone dalla proprietaria dell’immobile e della consistenza della somma impiegata rispetto al reddito dell’attore e al suo complessivo patrimonio. Al contrario, in appello, le prestazioni effettuate dall’uomo venivano qualificate come obbligazioni naturali, trovando esse giustificazione nei doveri di carattere morale e civile di solidarietà e di reciproca assistenza nei confronti della partner e della figlia e non travalicando i limiti di proporzionalità e di adeguatezza rispetto ai mezzi di cui l’adempiente disponeva. La Cassazione ha ritenuto tale decisone conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità.