Articolo di :
Graziella Pascotto
La decisione (CEDU 24.8.2021 n. 41950/21) è intervenuta sulla questione riguardante la legittimità della normativa francese che impone agli impiegati pubblici, anche ai vigili del fuoco ricorrenti, l’obbligo della vaccinazione contro il Covid.
La Cedu ha respinto la loro richiesta di applicazione di misure ad interim (la sospensione dell’obbligo), ritenendo che non vi fosse alcuna violazione delle norme convenzionali evocate (artt. 2 ed 8, che tutelano il diritto alla vita ed il diritto alla vita privata e familiare). Per i vigili del fuoco (672 i ricorrenti tra volontari e in servizio effettivo) la legge statale violava i loro diritti (quello alla vita, e quello al rispetto della vita privata e familiare), e, pertanto avevano chiesto alla Corte di Strasburgo di imporre alla Francia una serie di misure urgenti: “sospendere l’obbligo vaccinale” o in alternativa “di sospendere l’impossibilità di lavorare per chi non è vaccinato” oppure “di non sospendere il pagamento del salario per i non vaccinati”.
Per la CEDU tuttavia non vi erano le condizioni per accogliere la richiesta delle misure urgenti, in quanto la situazione dei vigili del fuoco non ricadeva tra i casi che richiedono un’azione immediata. I vigili del fuoco, ma anche i lavoratori sanitari, i militari e “caregivers”, dovranno dunque mettersi in regola con le vaccinazioni entro il 15.9.2021 a meno che non vogliano essere sospesi e probabilmente licenziati.
Al link il comunicato stampa CEDU 25.8.2021.
Incidente in area privata: opera la copertura assicurativa per la RC Auto?
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 21983 del 30.7.2021), in conformità all’orientamento comunitario, hanno stabilito che la RC Auto deve coprire i danni derivati dalla circolazione dei veicoli in tutte le aree private compresi cortili o giardini delle abitazioni.
Il caso, risalente al 2008, è quello di un bimbo di 16 mesi schiacciato dal camper guidato dal nonno nel cortile privato della sua abitazione, in provincia di Treviso.
I giudici di merito avevano rigettato la richiesta di risarcimento danni per via della mancata copertura assicurativa Rc auto ai sensi degli artt. 122 e 144 del Codice delle Assicurazioni in quanto il sinistro si era verificato in un’area privata e pertanto e non vi era azione diretta verso l’assicuratore del responsabile.
Per la legge italiana, infatti, la responsabilità civile dei veicoli copre solo se l’incidente avviene durante la circolazione su “strade pubbliche o a queste equiparate”, non in zone strettamente private. Per la normativa europea invece il danno è riferito a “ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”.
La Terza Sezione civile della Cassazione, adita dei genitori della vittima, aveva rinviato alle Sezioni Unite che hanno dunque sancito la piena operatività della copertura assicurativa nella vicenda in esame, confermando che l’art. 122 C.d.A. va interpretato conformemente alla giurisprudenza europea.

Mancata vaccinazione Covid e sospensione dal lavoro
Il Tribunale di Roma (sentenza n. 18441/2021), si è occupato del caso di una lavoratrice non vaccinata, per la quale il medico ha rilasciato un certificato di idoneità con limitazioni, con divieto di essere a contatto con il pubblico a seguito al rifiuto di sottoporsi al vaccino contro il Covid-19. Il datore di lavoro, sulla base di questo documento, ha sospeso la lavoratrice, che non era possibile spostare ad altre mansioni compatibili, togliendole quindi anche la retribuzione.
Il Tribunale ha respinto il ricorso della lavoratrice, che lamentava una discriminazione in ragione del rifiuto di vaccinarsi, richiamando invece l’art. 2087 c.c. in base al quale “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio
A porre fine ai contrasti giurisprudenziali è intervenuta un’importante e recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 21761 del 29.7.2021): al fine di trasferire immobili e diritti reali (da un coniuge all’altro o a favore dei figli) in sede di separazione consensuale e divorzio congiunto, è sufficiente l’atto giudiziario che ratifica l’accordo di separazione o di divorzio, non essendo invece più necessario l’intervento del notaio.
In altre parole, le clausole dell’accordo di divorzio o di separazione che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, e costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c.

Draghi sigla Direttiva per declassifica documenti Gladio e Loggia P2
Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha siglato ieri una Direttiva che dispone la declassifica ed il versamento anticipato all’Archivio centrale dello Stato della documentazione concernente l’Organizzazione Gladio e la Loggia massonica P2.
Si tratta di una iniziativa che va ad ampliare quanto già stabilito con una precedente Direttiva del 2014, con riferimento alla documentazione relativa agli eventi stragisti di Piazza Fontana a Milano (1969), di Gioia Tauro (1970), di Peteano (1972), della Questura di Milano (1973), di Piazza della Loggia a Brescia (1974), dell’Italicus (1974), di Ustica (1980), della Stazione di Bologna (1980), del Rapido 904 (1984) conservata negli archivi degli Organismi di intelligence e delle Amministrazioni centrali dello Stato.
Con questa nuova Direttiva il Presidente Draghi ha ritenuto doveroso dare ulteriore impulso alle attività di desecretazione. L’iniziativa adottata potrà rivelarsi utile ai fini della ricostruzione di vicende drammatiche che hanno caratterizzato la recente storia del nostro Paese.

Mantenimento non dovuto se l’ex non prova di essersi attivato per reperire un’occupazione
E’ a carico del coniuge richiedente l’assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità di lavorare, l’onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali.
E’ altresì suo onere dimostrare l’esistenza di una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta del beneficio e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La Corte di Cassazione (ord. 20866 del 21.7.2021) ha esaminato il caso di una giovane professionista evidenziando il fatto che il suo stato di disoccupazione era imputabile al non aver provato ad attivarsi per la ricerca di un lavoro e al rifiuto di prospettive e proposte di lavoro concrete.

Green pass: le novità approvate dal Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dei Ministri ha varato il c.d. Decreto Green pass, che, oltre a prorogare al 31.12.2021 lo stato di emergenza, ha introdotto significative novità in merito all’uso del c.d. certificato verde. In particolare:
1) chi avrà le certificazioni verdi Covid-19 comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale (validità 9 mesi) o la guarigione (validità 6 mesi) o chi avrà effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus (validità 48 ore) potrà accedere alle seguenti attività:
– ristorazione in qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
· Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive
· Musei, istituti e luoghi della cultura, mostre;
· Piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
Sagre e fiere, convegni e congressi;
· Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
· Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia;
· sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
– Concorsi pubblici.
Il Decreto prevede che i titolari o i gestori delle attività siano tenuti a verificare che l’accesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione sia l’esercente che l’utente potranno incorrere in una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 € Se la violazione venisse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, potrà essere applicata la sanzione della chiusura dell’esercizio da1 a 10 giorni.

E’ reato non fare la manutenzione di un edificio in rovina?
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 25176 del 1.7.2021, conferma la decisione del Tribunale, che ha condannato due imputati, comproprietari, per il reato di cui all”art. 677 c.p perché, non avendo eseguito le necessarie opere di messa in sicurezza dell”immobile di proprietà, come richiesto dal Sindaco, hanno messo in concreto ed effettivo pericolo l’incolumità delle persone che avevano accesso all”area circostante del fabbricato.
Non ha rilevanza alcuna il fatto che l’edificio sia separato dagli altri: il mero rischio che una tegola o un pezzo di cornicione cada addosso ad un passante basta a rimediare una condanna penale.
Nel caso concreto la Polizia Locale, allertata da un abitante del posto, aveva riscontrato la caduta sulla strada e sul cortile confinante di tegole e di altro materiale che faceva parte dell’edificio.

Scatta il carcere per il recidivo mancato pagamento del mantenimento al figlio e alla ex
La Corte di Cassazione penale (sentenza n. 26433 del 12.7.2021) ha respinto il ricorso di un uomo condannato in primo grado alla pena di 4 mesi e 14 giorni di reclusione e € 450 di multa, con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in precedenza per lo stesso titolo di reato.
La Corte non ha ritenuto rilevante il fatto che la donna avesse un nuovo compagno e godesse di una pensione. Ha inoltre affermato che non si può dedurre l’impossibilità di adempiere dell’obbligato solo dal suo stato formale di disoccupazione.

Violazione distanze legali: demolizione o arretramento?
La Corte di Cassazione (ord. 14.7.2021 n. 20078) ha confermato che l’eliminazione delle opere eseguite in violazione delle distanze legali può essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si è consumata la lamentata violazione rimasta accertata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui o attraverso l’arretramento della costruzione, che il Giudice può disporre, in alternativa alla demolizione, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, essendo tale decisione contenuta nella più ampia domanda di demolizione.


