Convivenza more uxorio e ripetibilità delle somme pagate per la ristrutturazione della casa 150 150 Graziella Pascotto

Convivenza more uxorio e ripetibilità delle somme pagate per la ristrutturazione della casa

Un’attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un’obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione n. 18721 dell’1.7.2021.
ll Tribunale di Udine condannava la convivente alla restituzione di quanto pagato dall’ex compagno per la ristrutturazione della casa di esclusiva proprietà della donna, ritenendo gli esborsi effettuati dall’uomo non riconducibili alla solidarietà conseguente alla comunanza di affetti, durata solo quattro anni, anche in considerazione delle ulteriori spese sostenute per il ménage familiare, dell’esclusivo vantaggio ricavatone dalla proprietaria dell’immobile e della consistenza della somma impiegata rispetto al reddito dell’attore e al suo complessivo patrimonio. Al contrario, in appello, le prestazioni effettuate dall’uomo venivano qualificate come obbligazioni naturali, trovando esse giustificazione nei doveri di carattere morale e civile di solidarietà e di reciproca assistenza nei confronti della partner e della figlia e non travalicando i limiti di proporzionalità e di adeguatezza rispetto ai mezzi di cui l’adempiente disponeva. La Cassazione ha ritenuto tale decisone conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità.

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