Trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio 150 150 Graziella Pascotto

Trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio

A porre fine ai contrasti giurisprudenziali è intervenuta un’importante e recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 21761 del 29.7.2021): al fine di trasferire immobili e diritti reali (da un coniuge all’altro o a favore dei figli) in sede di separazione consensuale e divorzio congiunto, è sufficiente l’atto giudiziario che ratifica l’accordo di separazione o di divorzio, non essendo invece più necessario l’intervento del notaio.
In altre parole, le clausole dell’accordo di divorzio o di separazione che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, e costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c.
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