Sanzione disciplinare legittima per il lavoratore che non indossa la mascherina
Il Tribunale di Venezia, sez. lav., sentenza 4.6.2021, conferma la sanzione disciplinare della sospensione di tre giornate di lavoro e di retribuzione, comminata dal datore di lavoro ad un dipendente per mancato utilizzo della mascherina nonché per la contestazione della politica aziendale in punto di normativa anti-covid.
Il Tribunale ricorda che grava sul datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie e opportune per prevenire eventi dannosi, e afferma che le aziende, nell’attuale emergenza pandemica, sono tenute ad applicare il Protocollo condiviso Governo/parti sociali del 24.4.2020, che prevede tra le misure finalizzate a contrastare la diffusione del Covid-19, anche la fornitura di mascherine ai lavoratori, con l’obbligo di indossarle ove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Secondo il Giudice, dunque, non è giustificabile la pretesa del dipendente di non indossare la mascherina sul luogo di lavoro, in quanto non si tratta di una misura irragionevole né eccessivamente gravosa. Né risulta legittimo il comportamento dello stesso lavoratore, denigratorio della politica aziendale in materia di prevenzione del contagio. Tanto più che il lavoratore ricopriva anche il ruolo di RLS e, pertanto, la condotta tenuta dallo stesso risulta particolarmente grave.

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